TAR Abruzzo, Pescara, 15 giugno 2006, n. 342

Testo completo:
TAR Abruzzo, Pescara, 15 giugno 2006, n. 342
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 394/99, proposto da Palucci Felice e Palucci Regina, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Emanuele Russo e Lucia Valori, elettivamente domiciliati con i propri difensori in Pescara, viale Bovio, 10, presso lo studio dell’avv. Rita Cinosi;
contro
– il Comune di Atessa, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Civitarese Matteucci e Paolo Urbani, elettivamente domiciliato presso i propri difensori in Pescara, via G. D’Annunzio, 24;
– la Provincia di Chieti, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Impicciatore, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Colonna, 83, presso lo studio dell’avv. Carlo Folchitto;
per l’annullamento
dei seguenti atti, nella parte relativa ai terreni di proprietà dei ricorrenti:
– della deliberazione del consiglio comunale di Atessa 27 luglio 1996, n. 123, di adozione di una variante al P.R.G. del Comune;
– della deliberazione dello stesso consiglio comunale 20 febbraio 1997, n. 50, di rigetto dell’osservazione presentata dai ricorrenti;
– della deliberazione del consiglio provinciale di Chieti 30 luglio 1998, n. 34/8, di approvazione con modifiche del predetto strumento urbanistico;
– della deliberazione del consiglio comunale di Atessa8 novembre 1998, n. 107, di parziale accoglimento delle predette prescrizioni della Provincia;
– della deliberazione del consiglio provinciale di Chieti 1° marzo 1999, n. 14/6 di approvazione definitiva della variante;
– di tutti gli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Atessa e della Provincia di Chieti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 1° giugno 2006 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Vittorio Emanuele Russo per la parte ricorrente, l’avv. Melania D’Angelosante – su delega dell’avv. Stefano Civitarese Matteucci – per il Comune di Atessa e l’avv. Luciano Impicciatore per la Provincia di Chieti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I sig.ri Felice e Regina Paolucci, proprietari di un terreno sito in Atessa nei pressi del cimitero in via A. Gramsci, individuato in catasto al foglio 57, partt. nn. 4091, 4120 e 4118, riferiscono che il Comune di Atessa aveva ottenuto, con decreto del medico provinciale 13 novembre 1971, n. 40732, la riduzione dell’ampiezza della zona di rispetto del cimitero a m. 50 nei lati sud ed est ed a m. 100 nel lato nord in cui sono collocati i predetti terreni e che in tale zona era state realizzate delle strade, con un parcheggio, mentre nelle aree private erano sorti numerosi edifici.
Riferiscono, altresì, che in sede di adozione della variante al P.R.G. del Comune, disposta con deliberazione del consiglio comunale di Atessa 27 luglio 1996, n. 123, era stata prevista sopra il terreno di loro proprietà una fascia a “verde attrezzato”, così impedendo l’accesso al loro terreno retrostante, e che l’osservazione da loro presentata era stata respinta con deliberazione dello stesso consiglio comunale 20 febbraio 1997, n. 50.
Il Consiglio provinciale di Chieti, in sede di approvazione di tale delibera, con deliberazione 30 luglio 1998, n. 34/8, aveva prescritto di ripristinare la fascia di rispetto interno al cimitero a m. 200, ma con deliberazione 8 novembre 1998, n. 107, il consiglio comunale di Atessa aveva parzialmente accolto tale prescrizione ripristinando la zona di rispetto cimiteriale, così come definita con il predetto decreto del medico provinciale del 1971. Con la deliberazione del consiglio provinciale di Chieti 1° marzo 1999, n. 14/6, la variante è stata, infine, definitivamente approvata.
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per errore o inesistenza dei presupposti, per illogicità o ingiustizia manifesta, per falsità della causa e per difetto di motivazione. 2) Incompetenza. Violazione degli artt. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, 57 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e 10 e 11, II comma, della L.R. Abruzzo 27 aprile 1995, n. 70. Eccesso di potere per sviamento, per falsità della causa e per difetto di motivazione.
3) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di motiva-zione, per errore sui presupposti, per disparità di trattamento, per sviamento, per falsità della causa, per illogicità e per ingiustizia manifeste. Violazione dell’art. 35 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
4) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di motiva-zione e per omesso esame dell’esposto presentato. Violazione dell’art. 35 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 20 maggio 2006.
Il Comune di Atessa si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 luglio 1999 ed il 20 maggio 2006 ha pregiudizialmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, per non avere questi prodotto un titolo di proprietà idoneo a giustificare il loro interesse a ricorrente. Nel merito ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Si è anche costituita in giudizio la Provincia di Chieti, che con memorie depositate il 29 ottobre 1999 ed il 18 maggio 2006 ha difeso la legittimità degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 1° giugno 2006 la causa è stata introitata a decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che la causa non appare allo stato matura per la decisione.
Ai fini del decidere occorre, infatti, acquisire agli atti del giudizio una copia di tutti gli atti del Comune di Atessa impugnati con il presente ricorso.
Va, pertanto, ordinato al Sindaco del Comune di Atessa, di depositare entro il termine indicato in dispositivo nella Segreteria di questo Tribunale gli atti sopra indicati, nonché uno stralcio delle allegate cartografie di piano relative alle aree di proprietà dei ricorrenti; occorre, inoltre, che a tali cartografie venga allegata una documentata relazione con la quale venga, in particolare, precisato se le aree in questione erano o meno ricomprese nella fascia di rispetto cimiteriale prima dell’approvazione della variante in questione e quali variazioni abbiano in merito subito tali aree nella variante prima adottata e poi approvata.
Nel frattempo, va sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso specificato in epigrafe,
ordina
al Sindaco del Comune di Atessa di depositare nella Segreteria di questo Tribunale gli atti specificati in motivazione entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione in forma ammi-nistrativa della presente sentenza interlocutoria, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.
Fissa la pubblica udienza del 7 dicembre 2006 per l’ulteriore esame del ricorso in parola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 1° giugno 2006.
Pubblicata mediante deposito il 15.06.2006

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