TAR Campania, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 1044

Testo completo:
TAR Campania, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 1044
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda di Salerno
ha pronunziato
SENTENZA
sul ricorso n. 3214/2004 R.G., proposto da Damiano A e Sabatino F. & C. s.n.c.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaella Di Mauro, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Risaie n. 20, presso lo studio del difensore;
contro
il Comune di Pagani, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Serritiello e Paola Teodosio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Gaetano Paolino, in Salerno alla via Roma;
e nei confronti di
De Prisco Annamaria, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Ferrazzano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla via Diaz n. 22;
per l’annullamento
della licenza di P.S. n. 2/2004 rilasciata dal Comune di Pagani a De Prisco Annamaria per l’apertura e la gestione di una agenzia di affari per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 Giugno 2006, il consigliere dr. Nicola Durante;
Uditi, altresì, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO
La società ricorrente deduce di essere titolare della concessione del servizio di trasporto funebre nell’ambito del territorio del Comune di Pagani.
Essa impugna la licenza di P.S. ottenuta dalla ditta controinteressata, relativa all’apertura ed alla gestione di una agenzia di affari per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri.
Deduce, al fine di ottenerne l’annullamento, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha proposto ricorso incidentale la controinteressata, allo scopo di ottenere, con l’annullamento dei titoli (le deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 del 7.3.1996 e n. 22 del 17.5.1996 nonché il contratto di concessione stipulato il 3.12.1996) in forza dei quali la società ricorrente esercita l’attività di concessionaria del servizio di trasporto funebre, il venir meno della sua legittimazione a proporre il ricorso in esame.
La difesa comunale si oppone all’accoglimento del gravame.
Le parti, dopo la discussione, hanno chiesto che la causa passasse in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, proposto dalla società ricorrente – quale titolare in esclusiva del servizio di trasporto funebre nell’ambito del territorio comunale di Pagani – avverso la licenza di polizia ottenuta dalla controinteressata ai fini dell’apertura e dell’esercizio di una agenzia di affari per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri, è inammissibile.
Non risulta invero che la società ricorrente eserciti – o abbia seriamente in animo di esercitare – l’attività oggetto dell’impugnato atto autorizzatorio: essa infatti, come già rilevato, fonda la sua legittimazione al ricorso sul diritto di privativa di cui è titolare, quale concessionaria, ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto funebre nell’ambito del territorio del Comune di Pagani.
Ebbene, la disomogeneità oggettiva tra il campo operativo della società ricorrente e l’attività al cui espletamento è stata abilitata, con l’impugnata licenza di polizia, la controinteressata non consente di ravvisare tra le stesse il conflitto di interessi idoneo a giustificare, sul piano dell’utilità ritraibile dal suo eventuale accoglimento, il ricorso in esame.
Né varrebbe fare leva, per giustificare una diversa conclusione, sulla iscrizione della società ricorrente al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Salerno relativamente al “servizio di pompe funebri” (che essa afferma abbracciare anche l’attività oggetto della licenza impugnata).
Invero, la carenza in capo alla stessa del relativo titolo autorizzatorio relega siffatta indicazione ad un piano meramente ipotetico, inidoneo a legittimare la proposizione della domanda di annullamento (ancorata a necessari profili di concretezza ed attualità dell’interesse al ricorso) avverso l’autorizzazione conseguita dalla controinteressata.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Improcedibile, invece, deve essere dichiarato il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, essendo venute meno, per effetto della statuizione di inammissibilità del ricorso principale, le ragioni sulle quali si fonda la sua proposizione, come dianzi illustrate.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda di Salerno
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3214/2004 R.G. e sul ricorso incidentale proposto da De Prisco Annamaria:
– dichiara inammissibile il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 Giugno 2006.
Dr. Luigi Antonio Esposito, Presidente
Dr. Nicola Durante, Consigliere, est.

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