TAR Sicilia, Palermo, 13 marzo 2007, n. 794

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: cfr. sez.V, 28 maggio 2001, n.2884

Testo completo:
TAR Sicilia, Palermo, 13 marzo 2007, n. 794
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sede di Palermo,Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.3581/1999 proposto da CRISANTI Grazia, in proprio e nella qualità
di procuratore del germano Francesco Paolo Crisanti, rappresentata e difesa
dall’avv.to Alessandro Scrima, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Palermo, via La Marmora n.75,
contro
– il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Ezio Tomasello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Palermo, via Maqueda n.182,
per l’annullamento
– della determinazione sindacale n.603 del 12/11/1998 della conseguente determinazione dirigenziale n.3532 dell’01/07/1999, ” non notificata alla ricorrente “, con la quale si è revocata la concessione a suo tempo intestata a Celestri Benso Mario, poi trasferita ai ricorrenti, concernente la sepoltura gentilizia ubicata presso il Cimitero S.M. dei Cappuccini, sez. 21, lotto 3, Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio con controricorso del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007 il Consigliere Cosimo Di Paola;
Nessuno presente per le parti a tale pubblica udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 03/12/1999 e depositato il giorno 23 seguente, la Sig.ra Grazia Crisanti, in proprio e nella sopra spiegata qualità, premesso di essere subentrata unitamente al fratello Francesco Paolo, nella titolarità della concessione per sepoltura gentilizia a suo tempo rilasciata, in perpetuo, con contratto a titolo oneroso del 21 agosto 1871 dal Soprintendente del Cimitero di S.M. dei Cappuccini di Palermo in favore di Celestri Benso Mario, impugnava le determinazioni sindacali e dirigenziali di revoca di detta concessione, in epigrafe specificati, deducendo i motivi di censura seguenti:
1) Violazione dell’art.92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990 n.285 -Regolamento di Polizia Mortuaria – dell’art. 62, comma 4, e dell’art. 63, 1° comma, del vigente Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo, approvato con delibera del Consiglio comunale n.194 dell’01/10/1997. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Il potere di revoca previsto dalle citate norme regolamentari ha ad oggetto le concessioni cimiteriali a tempo determinato e non poteva quindi esercitarsi nei confronti dei ricorrenti che sono subentrati in una concessione perpetua.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della L.r. n.10/1991.
Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Ai ricorrenti non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con le determinazioni dirigenziali impugnate.
Chiedevano in conclusione i ricorrenti l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo intimato si costituiva con controricorso col quale, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione processuale derivata dei ricorrenti, sosteneva, nel merito, la legittimità dei provvedimenti impugnati e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, assenti i difensori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
1.L’eccezione in rito di difetto di legittimazione processuale in capo ai ricorrenti sollevata dal resistente Comune di Palermo, merita di essere condivisa.
Deve invero osservarsi che la concessione cimiteriale su cui si controverte, in origine rilasciata al Sig. Celestri Benso Mario, è poi pervenuta, a titolo ereditario, alle Sigg.re Sofia e Margherita Vanni che, con atto pubblico del 16/05/1935, la cedettero in vendita alla Sig.ra Maria Crisanti, dante causa degli odierni ricorrenti.
Ora obietta, esattamente, il Comune resistente che il predetto contratto di vendita non è opponibile al Comune medesimo avendo ad oggetto un bene extra commercium, concesso a tempo indeterminato ad un certo nucleo familiare.
Si può vieppiù osservare che mentre il sepolcro privato ordinario (c.d. ereditario ) è alienabile, è invece inalienabile quello familiare (c.d. gentilizio ), cioè quello su cui si controverte.
2. Ma il ricorso è, peraltro, nel merito infondato.
La determinazione dirigenziale impugnata ha disposto, in conformità della precedente determinazione sindacale, la revoca della concessione cimiteriale intestata a Celestri Benso Mario, in applicazione dell’art.92 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e dell’art. 62, comma 4, del Regolamento cimiteriale del Comune di Palermo che del primo riproduce il contenuto normativo.
Si deduce in ricorso con il primo motivo la violazione di entrambe dette norme regolamentari, nell’assunto che non troverebbero applicazione nella specie poiché esse prevedrebbero la revoca delle concessioni a tempo determinato mentre la concessione cimiteriale in origine rilasciata a Celestri Benso Mario sarebbe di natura perpetua e quindi irrevocabile.
La censura non può condividersi alla stregua dell’orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato ( cfr. sez.V, 28 maggio 2001, n.2884 ) al quale ritiene il Collegio di aderire – come già avvenuto in precedenza con sentenza n.4395 del 03/11/05 – ed il cui iter argomentativo qui di seguito si riassume.
L’art. 842, 3° comma del cod.civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale : è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico.
Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n. 375, ha chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro.
Pertanto, verificata l’esistenza dei presupposti, è fuori discussione che il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa.
E del resto l’art. 62, comma 4 del Regolamento comunale ha recepito l’art. 92 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990, secondo cui le ” concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del DPR n. 803 del 1975, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.”
In sintesi appare evidente che la cornice legislativa e regolamentare, di fonte statale, è improntata al criterio del divieto generale delle concessioni cimiteriali sine die; che l’art.62, comma 4, del regolamento comunale costituisce il coerente svolgimento di questa cornice; che la determinazione impugnata è stata assunta nell’esercizio legittimo di un potere normativamente strutturato.
Riguardo al secondo motivo con cui si duole la ricorrente della mancata comunicazione di avvio del procedimento è sufficiente osservare che il già rilevato carattere vincolato dell’attività amministrativa, a maggior ragione dopo il regime di invalidità introdotto dalla l. n. 15 del 2005, non impone nemmeno la comunicazione di avvio del procedimento , che, in ogni caso, non è nemmeno più atto idoneo ad inficiare la legittimità dell’ atto amministrativo ( cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22 aprile 2005, n. 863 ).
In conclusione il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2007, con l’intervento dei Signori Magistrati:
NICOLO’ MONTELEONE, Presidente;
COSIMO DI PAOLA, Consigliere estensore;
GIOVANNI TULUMELLO, I Referendario;
Depositato in Segreteria il 13.3.2007