Massima
Testo
Testo completo:
TAR Sicilia, Catania, 9 marzo 2007, n. 442
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – nelle persone dei magistrati:
Dr. Ettore Leotta – Presidente
Dr. Francesco Brugaletta – Consigliere
Dr. Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 307/94, proposto da Ottaviano Evola, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Dipietro, e domiciliato presso il suo studio, a Catania, via V.E. Orlando 56,
contro
il Comune di Niscemi, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Maddiona, e domiciliato presso lo studio dell’avv. Salvatore Micchichè, a Catania, via Luigi Sturzo 33,
per l’accertamento
del diritto all’inquadramento, ora per allora, alla IV qualifica funzionale, del diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento goduto dal ricorrente e quello proprio della IV q.f., oltre rivalutazione monetaria e interessi, del diritto alla corresponsione, per le mensilità a venire, del trattamento retributivo spettante ai dipendenti della IV q.f.,
e per la condanna
del Comune al pagamento delle relative somme.
Udito, all’udienza del 21 febbraio 2007, il relatore, Ref. Dauno F.G. Trebastoni, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Nel 1986 il ricorrente è stato assunto presso il Comune di Senato (Mi), essendo risultato vincitore di un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di “operaio specializzato con mansioni anche di necroforo e di custode di cimitero – 4^ q.f.”.
Il 1° aprile 1988, avendo avuta accolta la sua istanza di mobilità, ha preso servizio presso il Comune di Niscemi, dove è stato retribuito come dipendente di II q.f.
In data 22 dicembre 1993 ha quindi notificato il ricorso in esame, depositato il successivo 20 gennaio 1994.
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il ricorso è stato chiamato per la discussione del merito, e posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse.
Infatti, come già rilevato dalla III Sezione di questo Tribunale con ordinanza n. 492 del 23 febbraio 1994, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la deliberazione della Giunta del Comune di Niscemi, alla quale risale la lesione oggi lamentata dal ricorrente, n. 788 del 31.12.87, con la quale è stato inquadrato nella II q.f.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina al Comune di eseguire la presente sentenza.
Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007.
Depositata in Segreteria il 09 marzo 2007