TAR Basilicata, 31 marzo 2007, n. 467

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 7 Legge n. 241/1990
Art 1 Legge n. 241/1990

Riferimenti: Cons. St. VI, 26/10/06, n. 6413

Testo completo:
TAR Basilicata, 31 marzo 2007, n. 467
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Summa Margherita rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Pace e dall’Avv. Domenico Potenza e con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Potenza alla via Racioppi n.48
CONTRO
Il Comune di Avigliano in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
per l’annullamento
del provvedimento del responsabile del servizio 3° settore assetto del territorio, 1° servizio urbanistica e ambiente, prot. 13160, indirizzato all’esponente, notificato il 3/10/06, avente ad oggetto: “Revoca permesso di costruire n. 51/06 Summa Margherita”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 – relatore il magistrato Pennetti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
In data 31/1/05 la ricorrente chiese e ottenne il permesso di costruire n. 12/05 relativo alla demolizione e ricostruzione d’una cappella funeraria sita nel cimitero di Avigliano centro. Con provvedimento del 27/2/06 il responsabile del servizio però revocava detto permesso stante la “difformità tra lo stato dei luoghi e lo stato di fatto rappresentato sul progetto allegato al permesso di costruire n. 12/06, consistente nell’omissione di un loculo”.
Con istanza del 10/4/06 la ricorrente, stante la legittimità della richiesta del permesso di costruire, chiedeva il riesame allegando alla domanda gli elaborati e la relazione tecnica. Il responsabile del servizio rilasciava allora, previo parere della commissione edilizia, il permesso di costruire n. 51/06.
Infine, col provvedimento impugnato, il Comune comunicava, per i motivi in premessa, la revoca del citato permesso di costruire n. 51/06 rilasciato alla ricorrente.
Si deduce quanto segue:
1. violazione degli articoli 7 e 10 lettera b) della legge n. 241/90- eccesso di potere- violazione del giusto procedimento- difetto di motivazione.
Non è stata effettuata la comunicazione d’avvio del procedimento e in tal modo si è preclusa la partecipazione alla ricorrente;
2. eccesso di potere- difetto di motivazione- violazione art. 15 del d.p.r. n. 380/01.
Manca qualsiasi motivazione in ordine all’esistenza d’un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro del provvedimento.
Il Comune intimato non si è costituito.
Nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il ricorso, chiamato per la trattazione della domanda cautelare, udite le parti, è stato trattenuto per la decisione in via breve nel merito a norma dell’art.3 della legge n. 205/00.
DIRITTO
Con l’atto impugnato il responsabile del servizio urbanistica e ambiente del Comune di Avigliano, richiamato il permesso di costruire n. 51/06 relativo alla demolizione e ricostruzione della cappella funeraria “Famiglia Summa” e, visto il parere della commissione edilizia del 17/5/06, lo ha revocato.
Nelle premesse dell’atto impugnato si rileva esclusivamente che:
– manca una determinazione dei competenti organi comunali che disciplini l’incremento dei loculi delle cappelle;
– ad oggi presso l’Ufficio non è pervenuta alcuna comunicazione di inizio lavori relativa alla pratica in parola.
Ciò detto, va rammentato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tutti i casi in cui la p.a. intende emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, è necessario l’avviso di avvio del procedimento, salvo che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento ovvero quando all’interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore (cfr. fra le molte Cons. St. VI, 26/10/06 n. 6413).
Nella specie tale comunicazione è stata omessa né tale carenza è stata giustificata con riferimento ad eventuali ragioni d’urgenza, come richiesto dalla legge.
Conseguentemente l’atto impugnato deve essere annullato per il primo assorbente motivo di gravame.
Sussistono comunque giusti motivi per esonerare la p.a. dal rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la basilicata definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 9 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata nella Camera di Consiglio con l’ intervento dei signori:
Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Componente-Estensore
Pasquale Mastrantuono, Componente
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE
Depositata in Segreteria il 31.5.2007