TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1024 [2]

Norme correlate:
Art 7 Legge n. 241/1990

Massima:
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1024
La società precedente concessionaria del servizio di illuminazione votiva non ha alcun diritto di prelazione nella procedura di aggiudicazione del servizio indetta a scadenza della concessione: «3. Non sono meritevoli di accoglimento anche i motivi posti a fondamento del secondo gruppo di censure con cui si adduce la illegittimità degli atti di gara per vizi propri . Innanzitutto, deve essere disatteso il motivo di ricorso con cui si adduce la violazione dell art. 7 della legge n. 241 del 1990. Sul punto è agevole osservare come tale norma non ha ragione di essere applicata in presenza di una procedura concorsuale quale quella in esame. Allo stesso modo è infondata la censura con cui si adduce che la ricorrente avrebbe dovuto essere preferita all aggiudicataria per avere già rivestito la qualifica di precedente concessionario . Anche sul punto è sufficiente rilevare come la legge non prevede alcun diritto di prelazione in capo al soggetto sopra indicato.»

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