TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1024 [1]

Riferimenti: Cons. Stato, sez. V, 20/10/1998, n. 1508; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 22/04/2009, n. 330

Massima:
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1023
La convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri deve qualificarsi, in ragione del fatto che il suo oggetto è rappresentato dalla erogazione di prestazioni a favore dell utenza con rischio di gestione a carico dell impresa, come concessione di servizi pubblici.
La norma dell’art. 6, co. 2, legge 537/1993 – che vieta il rinnovo tacito dei contratti delle P.A. per la fornitura di beni e servizi – è applicabile anche alla convenzione relativa al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri stipulata prima dell’entrata in vigore della norma che contenga una clausola di rinnovo tacito, determinandone l’inefficacia.
La clausola della convenzione di servizio di illuminazione votiva dei cimiteri che preveda che in caso di ampliamento del cimitero venga stata ampliata anche la «rete elettrica a servizio dei nuovi manufatti cimiteriali è inidonea ad impedire l’operatività immediata dell’art. 6, co. 2, legge 537/1993, che vieta il rinnovo tacito dei contratti delle P.A. per la fornitura di beni e servizi: «3. Le parti hanno stipulato una convenzione che deve qualificarsi, in ragione del fatto che il suo oggetto è rappresentato dalla erogazione di prestazioni a favore dell utenza con rischio di gestione a carico dell impresa, come concessione di servizi pubblici. Chiarito ciò, è bene sottolineare come l art. 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), vigente all epoca dell emanazione dell atto oggetto di impugnazione, prevedesse che è vietato il «rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi», comprendendo espressamente anche «quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi». Si è, inoltre, puntualizzato che «i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli». Il legislatore, con la norma contenuta nella prima parte della riportata disposizione, ha chiaramente introdotto un precetto imperativo operante in relazione a tutti i rapporti in corso al momento della sua emanazione (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 1998, n. 1508). Tale interpretazione è il risultato, non solo dell analisi del dato letterale, ma anche e soprattutto della valutazione delle ragioni che hanno giustificato l intervento normativo, rappresentate, in particolare, da motivi connessi all esigenza di permettere l apertura del mercato alla libera concorrenza. Consentire rinnovi taciti in materia, nella specie, di concessione di servizi implica, infatti, una eccessiva durata dei rapporto in corso con impedimento ad altri operatori di inserirsi in quel determinato mercato e consequenziale violazione, tra l altro, dei principi di matrice comunitaria di libera circolazione delle persone e delle merci. Da quanto esposto ne consegue che la clausola contenuta in una concessione di servizi stipulata prima della legge n. 537 del 1993, pur valida al momento della sua adozione, deve ritenersi inefficace in ragione del chiaro divieto normativo vigente al momento dell asserita verificazione della rinnovazione tacita. In altri termini, l incidenza su un rapporto di durata di un divieto normativo intervenuto successivamente alla stipulazione della concessione determina la privazione di efficacia del rapporto stesso. È bene puntualizzare che non sarebbe corretto qualificare il precetto contenuto nella concessione come nullo, atteso che la nullità attiene ad un vizio strutturale della fattispecie non essendo configurabile una nullità sopravvenuta. Di nullità testuale può parlarsi, invece, in relazione ai contratti stipulati successivamente all entrata in vigore della legge in esame, come espressamente previsto dall ultimo inciso della norma sopra riportata. Infatti, una clausola di rinnovo tacito contenuta in una concessione di servizi perfezionata nel periodo di vigenza della legge contrasta con la norma imperativa vigente al momento del sua emanazione. Da quanto esposto, ne consegue che il citato art. 6 si applica anche alla fattispecie sottoposta al giudizio di questo Tribunale. Le parti hanno, infatti, stipulato nel 1974 una concessione di servizi pubblici: durante lo svolgimento del rapporto, e prima del rinnovo tacito, è intervenuto il citato art. 6 che, in ragione della sua portata imperativa, ha determinato la inefficacia del predetto rapporto. Con le note impugnate il Sindaco, pertanto, non ha fatto altro che prendere atto della produzione di un effetto legale che ha automaticamente inciso sulla concessione in corso di svolgimento (in questo senso si è già espresso questo Tribunale con sentenza del 22 aprile 2009 n. 330). In questa prospettiva, sono destituiti di fondamento i motivi del ricorso che fanno riferimento alla incompetenza del Sindaco, al difetto di motivazione e alla omessa comunicazione dell avvio del procedimento: una volta ritenuto che l amministrazione si sia limitata a prendere atto di un effetto prodotto ex lege è evidente come non possano trovare ingresso nel presente giudizio le censure in esame (citata sentenza n. 330 del 2009).Né si può pervenire ad una conclusione diversa soltanto perché le parti avevano concordato che in caso si ampliamento del cimitero sarebbe stata ampliata anche la «rete elettrica a servizio dei nuovi manufatti cimiteriali». Si tratta, infatti, di una clausola di per sé non idonea ad impedire l operatività immediata del divieto legislativo di rinnovo tacito.»

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