Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6547

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 33 Legge n. 47/1985

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6547
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso nr. 2601 del 2004, proposto dalla signora ANNAMARIA VILLA, in qualità di erede del signor Mario Antonio Villa, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Candela, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Annamaria Lombardi, via della Conciliazione, 44,
contro
il COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Bardelli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Claudio Guccione, via del Consolato, 6,
nei confronti di
– AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 – DIPARTIMENTO DI CINISELLO BALSAMO, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituita;
– AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituita;
per l’annullamento
della sentenza nr. 361/03 resa dal T.A.R. della Lombardia, in data 22 gennaio/5 marzo 2003, non notificata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Cinisello Balsamo;
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione in data 3 luglio 2009 a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009, il Cons. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Berruti, in sostituzione dell’avv. Bardelli, per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La signora Annamaria Villa, nella propria qualità di erede del signor Mario Antonio Villa, ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal predetto sig. Villa avverso il provvedimento con cui il Comune di Cinisello Balsamo aveva disatteso l’istanza di concessione in sanatoria formulata in relazione a opere abusive realizzate su un’area di sua proprietà.
A sostegno dell’appello, la sig.ra Villa ha dedotto:
1) violazione per falsa applicazione dell’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, nr. 47, e dell’art. 338 r.d. 27 luglio 1934, nr. 1265;
2) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti;
3) erronea condanna alle spese di giudizio in favore della A.S.L. nr. 3.
Il Comune di Cinisello Balsamo, costituitosi, ha articolatamente sostenuto l’infondatezza del gravame, nonché in parte la sua inammissibilità, chiedendone la reiezione con la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 14 luglio 2009, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
2. Il presente giudizio concerne opere edili abusive realizzate dal signor Mario Antonio Villa (ricorrente in primo grado e dante causa dell’odierna appellante, signora Annamaria Villa) in area di sua proprietà sita nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo. Con il provvedimento oggetto di impugnazione, l’Amministrazione comunale ha respinto l’istanza di condono avanzata dal sig. Villa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, nr. 47, sul rilievo che le opere in questione ricadono in zona di rispetto cimiteriale, e come tali sono insuscettibili di sanatoria.
3. Tanto premesso, col primo motivo di appello viene lamentata, in primo luogo, l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto corretta la motivazione addotta dal Comune a sostegno del diniego, assumendosi che l’orientamento che afferma l’insanabilità delle opere abusive realizzate in zona di rispetto cimiteriale sarebbe superato. Il motivo è manifestamente infondato. Ed invero, come rilevato dall’Amministrazione, è tuttora consolidato l’indirizzo secondo cui quello posto dall’art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, nr. 1265, in materia di zona di rispetto cimiteriale, è un vincolo assoluto di inedificabilità “ex lege”, tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni contrarie del P.R.G., con conseguente insanabilità delle opere ivi realizzate ai sensi dell’art. 33 della citata legge nr. 47 del 1985 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, nr. 4256; Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, nr. 5210; id. 10 agosto 2007, nr. 4415; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, nr. 1933).
4. Sono invece inammissibili, in quanto articolate per la prima volta nel presente grado di appello, le doglianze contenute nella seconda subcensura del primo motivo di appello e nel secondo motivo, con riguardo rispettivamente all’intervenuta abrogazione del citato art. 338 r.d. nr. 1265/34 ed all’attività istruttoria intrapresa dal Comune nel 1997 per la revisione dell’estensione della fascia di rispetto cimiteriale. In ogni caso, peraltro, entrambe le vicende sono ampiamente successive al provvedimento impugnato (che risale al 1986), e quindi palesemente inidonee a incidere su di esso, giusta il principio “tempus regit actum”.
5. Anche il terzo motivo di impugnazione, con cui si assume l’erroneità della condanna alle spese disposta dal primo giudice a favore della A.S.L. nr. 3 della Lombardia, non merita alcuna considerazione. Al riguardo, parte appellante assume apoditticamente la predetta erronità, sul presupposto che alla U.S.L. nr. 66, originaria parte del giudizio, sarebbe succeduta l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, e non la A.S.L. nr. 3, senza motivare in diritto l’assunto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, nr. 502, le aziende ospedaliere sono istituite esclusivamente per finalità di erogazione di prestazioni sanitarie ovvero di ricerca scientifica, né è in alcun modo prevista una loro successione “ex lege” alle soppresse Unità Sanitarie Locali (come è invece espressamente statuito per le neo-costituite Aziende Sanitarie Locali).
6. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di integrale reiezione dell’appello, con la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che sono equitativamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Cinisello Balsamo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in duemila euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)