TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2009, n. 3628

Massima

Testo

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: C.d.S. Sez. V, 11/10/2002, n. 5505

Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2009, n. 3628
1. La norma del regolamento di polizia mortuaria comunale che preveda semplicemente la durata massima di 99 anni per le concessioni cimiteriali deve essere letta in combinato disposto con l’art. 92 D.P.R. 285/1990, che prevede una deroga alla durata novantanovennale per le concessioni rilasciate prima dell entrata del D.P.R. 803/1975, prevedendo che le stesse possano mantenere una durata superiore, salva la facoltà di revoca: «Stabilisce l art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che 1. Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98 . Il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Corno Giovine, stabilisce a sua volta (cfr. art. 53) che le concessioni cimiteriali hanno durata non superiore a 99 anni, e che l amministrazione, una volta trascorso un trentennio dal rilascio, invita gli interessati a rinnovare la propria volontà in ordine al mantenimento in essere della concessione (cfr. art. 56, comma 7). Tali disposizioni hanno dunque recepito il principio della temporaneità delle concessioni cimiteriali (già introdotto dal D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803), indicando il limite temporale di 99 anni. Tuttavia, come si è illustrato, il secondo comma dell art. 92 del D.P.R. n. 285/90, introduce una deroga a tale regime per le concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del succitato D.P.R. n. 803/1975, prevedendo che le stesse possono mantenere una durata superiore al predetto limite, salva la facoltà di revoca al ricorrere delle condizioni ivi previste. Si deve peraltro evidenziare che una corretta interpretazione delle norme contenute nei regolamenti comunali, che privilegi evidenti esigenze di carattere sistematico, porta a ritenere che, pur non essendo l eccezione di cui sopra prevista nell art. 53 del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Corno Giovine, cionondimeno essa debba ritenersi comunque operante anche alla luce di tale regolamento. Infatti la disposizione di cui al citato art. 53 (che fissa il limite di 99 anni senza prevedere alcuna eccezione) non si pone in contrasto con quella contenuta nell art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, ma deve ritenersi da questa integrata, stante anche il richiamo al medesimo D.P.R. n. 285/90 contenuto nell art. 1 dello stesso regolamento. Può dunque affermarsi che, anche nell ambito territoriale dell amministrazione intimata, per le concessioni anteriori all entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, la cui durata è superiore a 99 anni, opera comunque il regime derogatorio previsto dal secondo comma dell art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che pertanto a queste – che possono mantenere la loro durata superiore al ridetto limite -non si applicano le norme regolamentari, quali quelle contenute nei citati artt. 53 e 56, che presuppongono la sussistenza del limite temporale imposto dalla normativa sopravvenuta. Perdono dunque rilevanza le argomentazioni svolte da entrambe le parti con riferimento al suddetto regolamento, in quanto tutte fondate sull erroneo assunto che le norme in esso contenute, non contemplando alcuna deroga al regime generale di durata temporanea delle concessioni cimiteriali, recherebbero una disciplina non compatibile con quella contenuta nell art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90. Parte ricorrente, in particolare, nell epigrafe del ricorso (ritenendoli probabilmente in contrasto con quest ultima norma), chiede l annullamento degli artt. 56, comma 7, e 53, comma 2, lett. a): tali disposizioni, tuttavia, per le ragioni appena illustrate, non violano il ridetto art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/90, ma sono da questo integrate, sicché non può essere accolta la domanda che postula la sussistenza di un simile contrasto. 3.3. Allo stesso modo perde significato la clausola contenuta nell art. 2 della concessione, laddove vengono richiamate tutte le disposizioni future che … potranno dal Governo o dal Comune (&) emanarsi , giacché, anche in tal caso, essa potrebbe assumere rilievo solo qualora si ritenga che la normativa sopravvenuta, ed in particolare il regolamento di Polizia Mortuaria emanato dal Comune di Corno Giovine, abbia introdotto disposizioni che inderogabilmente introducono limiti temporali per tutte le concessioni cimiteriali (e dunque anche per quella di cui è titolare la ricorrente); ma come si è già anticipato, e come verrà ulteriormente chiarito nel prosieguo, così non è.»
2. L eccezione formulata dall art. 92, co. 2, D.P.R. 285/1990 opera anche per le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975: esse dunque conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto dei limiti temporali: «La difesa comunale evidenzia che l eccezione di cui al citato art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/90, riguarderebbe esclusivamente le concessioni a tempo determinato, e non anche quelle di carattere perpetuo, come quella di cui è titolare la ricorrente. L argomentazione a parere del Collegio non è convincente. Effettivamente, la norma parla di concessioni a tempo determinato di durata eccedente a 99 anni ; tuttavia, non può sottacersi che la concessione perpetua non può non considerarsi ontologicamente identica ad una concessione di durata (determinata ma) di molto superiore al predetto limite. Non avrebbe dunque alcun senso distinguere fra titoli perpetui e titoli che, pur prevedendo un termine, sono sostanzialmente identici a questi ultimi in quanto aventi una durata estremamente prolungata nel tempo. La norma del resto non pone alcuna limitazione, sicché, seguendo la tesi dell amministrazione resistente, essa troverebbe applicazione per una concessione avente un termine finale di gran lunga spostato in là nel tempo (si pensi, per fare un esempio scolastico, ad una concessione di durata pari a mille anni), ma non potrebbe invece applicarsi alle concessioni perpetue, pur essendo queste, nella sostanza, del tutto assimilabili alle prime. La Sezione deve peraltro rilevare che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata nel senso di assimilare le concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, laddove afferma che anche per le concessioni perpetue rilasciate prima dell entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vale l eccezione formulata dal secondo comma dell art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che dunque esse conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali sopra illustrati (cfr. C.d.S., sez. V, 11/10/2002 n. 5505).»