TAR Toscana, Sez. I, 5 maggio 2010, n. 1239

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Riferimenti: Cons. Stato, VI, 28.2.2006 n.894; TAR Lazio, II bis, 19.4.2007 n. 4367; TAR Veneto, II, 11.2.2005 n. 644

Massima:
TAR Toscana, Sez. I, 5 maggio 2010, n. 1239
Le finalità della fascia di rispetto cimiteriale sono quelle della tutela dell interesse pubblico sotto il profilo sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi, ovverosia profili rispetto ai quali in nessun modo la realizzazione dell opera per cui è causa si appalesa lesiva.
Gli impianti di telefonia mobile risultano pertanto compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa degli stessi nella fascia di rispetto cimiteriale.

Testo completo:
TAR Toscana, Sez. I, 5 maggio 2010, n. 1239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 563 del 2009, proposto da:
Graziano Lenzoni, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Menconi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Camaiore in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Esposito Ziello, con domicilio eletto presso Laura Pravisani in Firenze, via dei Servi n.44;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana Dip. Prov.Le di Lucca, Asl 12 – Versilia Direttore Generale, non costituitisi;
nei confronti di
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Valter Cassola in Firenze, via Gustavo Modena n. 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ autorizzazione n. 1/09/00001 del 11.3.2009, rilasciata dal Comune di Camaiore ai sensi del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 alla Soc. Wind S.p.A.;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, ove occorrer possa, della deliberazione C.C. n. 6 del 19.1.2009 di approvazione del Regolamento delle emissioni elettromagnetiche in radio-frequenza, redatto ai sensi dell art. 8.6 della legge n. 36/2001 , e dei pareri favorevoli rilasciati, rispettivamente, dall ARPAT, prot. 17998/2008 e dalla A.U.S.L n. 12 Versilia in data 16.5.2008 sull’ istanza presentata da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e volta all’ ottenimento dell’autorizzazione comunale all’ installazione della suddetta stazione radio base;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, consistenti nell’ illegittima e colpevole compressione del diritto al pieno godimento della proprietà privata e del patema di animo ingiustamente cagionato al ricorrente e all’ intera famiglia per la presenza di un impianto industriale in prossimità della propria abitazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Camaiore in Persona del Sindaco P.T. e di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., per l annullamento della delibera C.C. n. 6 del 19/01/2009 di approvazione del Regolamento delle emissioni elettromagnetiche in radio-frequenza, redatto ai sensi dell art. 8.6 della legge n. 36/2001 , con particolare riferimento ove lesivi agli articoli 6 e 7, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso se ed ove lesivo l art. 23 delle NTA del Regolamento Urbanistico ed ogni altro atto e/o provvedimento comunque ostativo rispetto all impianto telefonico di pubblica utilità presso il cimitero comunale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il Sig. Lenzoni ha impugnato l’ autorizzazione n. 1/09/00001 del 11.3.2009, rilasciata dal Comune di Camaiore ai sensi del d.lgs 1 agosto 2003, n. 259 in favore di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in un area prossima al Cimitero comunale, messa a disposizione dal Comune a seguito di successive riunioni e tavoli tecnici.
Il ricorrente ha agito nella dichiarata qualità di proprietario di un immobile, ove egli ha la propria abitazione, sito nell area interessata dalla realizzazione dell impianto in questione, e ha chiesto, oltre all annullamento del suindicato provvedimento autorizzatorio e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, il risarcimento dei danni subiti e subendi, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, consistenti nell’ illegittima e colpevole compressione del diritto al pieno godimento della proprietà privata e del patema di animo ingiustamente cagionato ad esso e alla sua famiglia per la presenza di un impianto industriale in prossimità della propria abitazione.
Con ricorso incidentale la società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha chiesto l annullamento della delibera C.C. n. 6 del 19/01/2009 di approvazione del Regolamento delle emissioni elettromagnetiche in radio-frequenza, redatto ai sensi dell art. 8.6 della legge n. 36/2001 , con particolare riferimento ove lesivi agli articoli 6 e 7 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso se ed ove lesivo l art. 23 delle NTA del Regolamento Urbanistico ed ogni altro atto e/o provvedimento comunque ostativo rispetto all impianto telefonico di pubblica utilità presso il cimitero comunale.
2. Si può prescindere dall esame delle eccezioni in rito sollevate dal Comune di Camaiore e dalla società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., stante l infondatezza del ricorso nel merito.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della normativa antisismica.
Il ricorrente sostiene che il Comune di Camaiore avrebbe rilasciato l impugnata autorizzazione alla installazione della stazione radio base denominata LU063 in violazione delle previsioni di cui agli artt. 93 del D.P.R. 380/2001 e 105 e seguenti della legge regionale Toscana n. 1/2005, per omessa presentazione della documentazione ivi prevista. In particolare tali norme impongono, ogni qual volta si proceda ad una costruzione in zona sismica, di darne preavviso scritto alla struttura regionale competente (per la Toscana il Genio Civile), e di presentare alla stessa gli elaborati grafici relativi al progetto accompagnati da una relazione tecnica, il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e i disegni dei particolari esecutivi delle strutture. E la presentazione della suddetta documentazione è condizione per l inizio dei lavori di costruzione.
La doglianza è destituita di fondamento.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la documentazione richiesta dalla richiamata normativa è stata depositata presso gli Uffici della Regione Toscana Genio Civile di Lucca, in data 21/10/2008.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il difetto di istruttoria, affermando che l Ufficio comunale avrebbe rilasciato l impugnata autorizzazione sulla sola scorta dei pareri sanitari rilasciati da ARPAT e da AUSL, senza effettuare alcuna valutazione sulla compatibilità urbanistica dell impianto rispetto alla destinazione impressa alla zona dagli strumenti urbanistici vigenti.
Secondo il ricorrente, la zona interessata sarebbe destinata dal P.R.G. di Camaiore a Parcheggi pubblici e privati di progetto PP , con conseguente incompatibilità dell impianto con la specifica destinazione urbanistica vigente.
La doglianza è inammissibile.
Ciò in quanto la scelta di tale area, come idonea alla realizzazione di impianti per la telefonia mobile, è da rinvenirsi nell art. 5 del Regolamento comunale in materia, recante l individuazione delle aree su cui è consentita la realizzazione degli impianti in questione, tra le quali è inclusa anche l area cimiteriale. E tale previsione regolamentare non risulta fondatamente censurabile, come emergerà dall esame del sesto motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia paesaggistica di cui al Regolamento comunale relativo alle emissioni elettromagnetiche.
Il ricorrente sostiene che nell atto di autorizzazione alla installazione dell impianto di telecomunicazioni per cui è causa l Amministrazione comunale non avrebbe espresso alcuna valutazione sul rispetto della normativa paesaggistica, violando la previsione di cui all art. 6 del Regolamento comunale sulle emissioni elettromagnetiche. Mancherebbe, quindi, il parere favorevole della Commissione paesaggistica sull intervento di installazione della stazione radio base in questione.
La doglianza non ha pregio.
Dalla lettura della tabella di cui all art. 6 delle NTA del Regolamento delle emissioni elettromagnetiche risulta che le prescrizioni ritenute violate si applicano solo agli impianti da collocare in zone collinari. Infatti, le prescrizioni relative all inserimento nell ambiente circostante degli impianti nonché la necessità del parere favorevole della Commissione paesaggistica sono previste in relazione alla Collocazione altimetrica degli impianti radio elettrici. Tale previsione non è pertanto applicabile nel caso di specie in quanto il sito su cui dovrà sorgere la stazione radio base di cui si discute si trova secondo quanto asserito dall Amministrazione comunale, e non contestato dal ricorrente in un area pianeggiante. È incontestato, inoltre, che l area in questione non sia sottoposta a vincolo paesaggistico e che, quindi, nel caso di specie, non occorra alcun parere favorevole da parte della Commissione paesaggistica.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell art. 7 delle NTA del Regolamento comunale sulle emissioni elettromagnetiche, per omessa presentazione della documentazione relativa agli effetti acustici dell impianto di stazione radio base per cui è causa nell area limitrofa, nell ambito della quale ricade l immobile del ricorrente.
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse in quanto, non avendo parte ricorrente fornito neanche un principio di prova in ordine al superamento dei limiti massimi per le emissioni di rumore prodotte dall impianto e misurate in relazione alla propria abitazione, la dedotta irregolarità documentale non risulta assistita da alcun interesse.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dei limiti di emissione previsti dal Regolamento comunale in materia, in quanto l Amministrazione comunale non avrebbe considerato che l impianto produce un campo di esposizione di intensità compresa fra 6 V/m e 20 V/m proprio in corrispondenza dell unità immobiliare del ricorrente ; il Regolamento in questione sarebbe comunque illegittimo, posto che il limite di 6 V/m dallo stesso previsto non sarebbe tollerabile dagli esseri umani, secondo la miglior scienza e conoscenza attuali.
La doglianza non ha pregio.
Dalla lettura dell analisi di impatto elettromagnetico depositata in atti e recepita dall ARPAT e dall AUSL in sede di rilascio dei dovuti pareri sanitari, si evince, al contrario di quanto assunto dal ricorrente, che in nessuno dei punti considerati l intensità di campo supera il limite massimo di 1,489 V/m. L analisi si conclude asserendo che sono state pienamente rispettate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale 381/98 entrato in vigore dal 2 gennaio 1999, regolanti rispettivamente i Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e le Misure di cautela e gli obiettivi di qualità.
Infine, privi di fondamento, in quanto non provati, risultano gli assunti di parte ricorrente circa il pericolo per la salute umana derivante dall esposizione del corpo umano ad un intensità di campo pari a 6 V/m.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delle norme che regolano la fascia di rispetto cimiteriale, sia con riferimento all autorizzazione impugnata che alla disposizione di cui all art. 5 delle NTA del Regolamento comunale in materia di emissioni elettromagnetiche, che consente l installazione delle stazioni radio base in corrispondenza di tutte le aree di rispetto dei cimiteri presenti sul territorio del Comune di Camaiore.
In particolare il ricorrente lamenta il mancato rispetto dell art. 338 del r.d. n. 1265/1934 che pone un divieto di edificazione nella cosiddetta fascia di rispetto che si estende per un raggio di 100 m. intorno al cimitero.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Le finalità della fascia di rispetto cimiteriale sono quelle della tutela dell interesse pubblico sotto il profilo sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi, ovverosia profili rispetto ai quali in nessun modo la realizzazione dell opera per cui è causa si appalesa lesiva.
Gli impianti di telefonia mobile risultano pertanto compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa degli stessi nella fascia di rispetto cimiteriale (cfr., Cons. Stato, VI, 28.2.2006 n. 894; TAR Lazio, II bis, 19.4.2007 n. 4367; TAR Veneto, II, 11.2.2005 n. 644).
3. Il ricorso principale va pertanto respinto, per la parte impugnatoria.
4. Va altresì respinta la domanda di risarcimento del danno, stante l accessorietà della stessa rispetto alla domanda principale.
5. Quanto al ricorso incidentale se ne può omettere l esame non emergendo alcun interesse della contro interessata Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. al suo eventuale accoglimento.
5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, valutata la vicenda contenziosa nel suo complesso, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso principale indicato in epigrafe, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2010