TAR Puglia, Sez. I, 5 giugno 2002, n. 2682

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 1 Regio Decreto n. 2578/1925
Art 64 Legge n. 142/1990
Art 123 Decreto Legislativo n. 267/2000

Riferimenti: Foro amm. TAR 2002, 2163 (s.m.)

Massima:
TAR Puglia, Sez. I, 5 giugno 2002, n. 2682
Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico e ciò in forza dell’espressa qualificazione normativa di cui all’art. 1 comma 1 n. 8, r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 che ne consentiva la privativa ai comuni e che è stato conservato in vigore dall’art. 123 comma 3, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ” fino all’adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico ” nonché ” per l’esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione ” così superandosi le incertezze interpretative create dalla clausola abrogativa per incompatibilità di cui all’art. 64 comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142 (recante Ordinamento delle autonomie locali).

Testo completo:
TAR Puglia, Sez. I, 5 giugno 2002, n. 2682
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 605/1992, 1759/1992, 3532/1992 e 2409/1993 proposti dalla società F.LLI L. S.r.l., con sede in Corato, in persona del suo amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Monterisi e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Aldo Moro n. 33, per mandati a margine di ciascun ricorso;
CONTRO
il COMUNE di ANDRIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso:
– dagli avv.ti Giuseppe Di Bari e Franco Gagliardi La Gala, nei ricorsi n. 605/1992 e 3532/1992, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari n. 120, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso n. 605/1992 e in calce al controricorso nel ricorso n. 3532/1992;
– dall’avv. Giuseppe Di Bari, nel ricorso n. 1759/1992 e con questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n. 128 (studio avv. Alberto Bagnoli), per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
– dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, nel ricorso n. 2409/1993 e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari n. 120, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
e nei confronti di
della ditta I. di C. A., corrente in Andria, in persona del suo titolare pro-tempore, intimata nei soli ricorsi n. 1759/1992, n. 3532/1992 e n. 2409/1993, rappresentata e difesa:
– dall’avv. Michele Basso, nel ricorso n. 1759/1992, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Bari al corso Giuseppe Mazzini n. 83, per mandato a margine alla memoria di costituzione;
– dall’avv. Giacomo Valla, nei ricorsi n. 3532/1992 e n. 2409/1993, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 143, per mandato in calce alla memoria di costituzione;
quanto al ricorso n. 605/1992:
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta municipale di Andria n. 38 del 14 gennaio 1992, recante indizione di licitazione privata per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto funebre nel territorio comunale per la durata di anni sei, con contestuale proroga dell’affidamento del servizio alla società
ricorrente per il periodo 1° gennaio 1992-30 aprile 1992  e per l’’accertamento
del diritto della società ricorrente alla proroga del contratto già intercorso col Comune di Andria ed il suo rinnovo sino a tutto il 30 aprile 1996
quanto al ricorso n. 1759/1992:
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta municipale di Andria n. 258 del 28 febbraio 1992, pubblicata il 23 marzo 1992, di approvazione dell’elenco delle ditte da invitare alla gara;
– degli atti della gara espletata il 20 marzo 1992;
quanto al ricorso n. 3532/1992:
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta municipale di Andria n. 865 del 29 maggio 1992, pubblicata il 10 agosto 1992, recante riapprovazione del capitolato, della lettera di invito, dell’avviso di gara e dello schema di contratto e nomina del seggio di gara;
– della deliberazione della Giunta municipale di Andria n. 1018 del 26 giugno 1992, pubblicata il 21 ottobre 1992, che a modifica della deliberazione n. 865/1992, individua il sistema di aggiudicazione in quello di cui all’art. 1 lett. d) della legge n. 14/1973, anziché in quello di cui all’art. 1 lett. a) della legge n. 14/1973, con conseguente modifica del capitolato, dell’avviso di gara, della lettera invito e dello schema di contratto;
– della lettera di invito alla gara del 26 ottobre 1992, in particolare quanto alla previsione di aggiudicazione in presenza anche di unica offerta valida
quanto al ricorso n. 2409/1993:
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta municipale di Andria n. 144 del 4 febbraio 1993, pubblicata il 20 maggio 1993, recante approvazione degli atti di gara e aggiudicazione della concessione del servizio alla ditta I. di C. A.;
– degli atti della gara
Visti i ricorsi in epigrafe con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della ditta I. di C. A., controinteressata intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2002, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Enzo Monterisi per la società ricorrente, gli avv.ti Giuseppe Di Bari e Monica Nardulli, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Franco Gagliardi La Gara, per il Comune di Andria e l’avv. Giacomo Valla per la ditta I. di C. A.,
controinteressata intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Andria gestisce in regime di privativa ed in economia, ai sensi dell’art. 1 comma primo n. 8 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, con affidamento a terzi, il servizio pubblico di trasporto funebre.
Per quanto qui interessa:
– a seguito di licitazione privata (alla quale risultò unica partecipante, per l’esclusione di altra concorrente, la società ricorrente), con contratto in forma pubblica amministrativa del 19 aprile 1984, registrato in Barletta al n. vol. 3886-129 il 3 maggio 1984, fu affidato alla società F.lli L. S.r.l., con sede in Corato, il servizio pubblico di trasporto funebre per la durata di anni sei, con decorrenza dal 1° maggio 1984 e scadenza al 30 aprile 1990;
– l’art. 2 del capitolato speciale, richiamato dall’art. 2 del contratto, prevedeva la facoltà del comune di “…prorogare il contratto…” per eguale durata, a richiesta del concessionario da formularsi almeno quattro mesi prima della scadenza;
– con racc.ta a.r. indirizzata al Sindaco di Andria e ricevuta il 6 dicembre 1989 la società F.lli Lotto S.r.l. chiedeva che il Comune addivenisse alla proroga del contratto;
– con racc.ta a.r. del 13 dicembre 1989 (non impugnata) l’Assessore comunale al contenzioso e contratti dichiarava che l’Amministrazione comunale non intendeva avvalersi della facoltà di prorogare o rinnovare il contratto;
– seguirono una serie di proroghe temporanee disposte con varie deliberazioni giuntali (deliberazioni n. 1056 del 27 giugno 1990, n. 1975 e 1976 del 16 maggio 1990, n. 2040 del 5 dicembre 1990 e n. 2361 del 20 novembre 1991, nessuna delle quali impugnate);
– con deliberazione di Giunta municipale n. 38 del 14 gennaio 1992 fu, quindi, disposta l’indizione di licitazione privata (con ulteriore contestuale proroga del contratto scaduto dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992); la detta deliberazione è stata impugnata, con cumulativa domanda di accertamento del diritto alla proroga e/o al rinnovo del contratto scaduto, con il ricorso n. 605/1992, notificato il 25 febbraio 1992 e depositato in Segreteria il 28 febbraio 1992;
– con deliberazione di Giunta municipale n. 298 del 28 febbraio 1992 è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare alla gara, poi espletata e aggiudicata provvisoriamente alla ditta I. di C. A.; i predetti atti sono stati impugnati con il ricorso n. 1759/1992, notificato il 25 maggio 1992 e depositato in Segreteria il 19 giugno 1992;
– con successiva deliberazione di Giunta municipale n. 862 del 29 maggio 1992 (non impugnata) è stata però annullata l’aggiudicazione provvisoria e disposta l’indizione di nuova licitazione privata;
– con deliberazione n. 865 del 29 maggio 1992 sono stati, quindi, riapprovati il capitolato speciale, l’avviso di gara, lo schema della lettera d’invito e nominato il seggio di gara; con successiva deliberazione n. 1018 del 26 giugno 1992 è stato modificato il metodo di aggiudicazione prescelto (da quello di cui all’art. 1 lett. a) della legge n. 14/1973 a quello di cui all’art. 1 lett. d) e all’art. 4 della medesima legge); le dette deliberazioni sono state impugnate con il ricorso n. 3532/1992, notificato il 14-16 novembre 1992 e depositato in Segreteria l’11 dicembre 1992;
– infine, con deliberazione di Giunta municipale n. 144 del 4 febbraio 1993 la licitazione privata è stata aggiudicata alla ditta I. di C. A., con contestuale approvazione degli atti di gara; l’una e gli altri sono stati impugnati con il ricorso n. 2409/1993, notificato il 2 luglio 1993 e depositato in Segreteria il 3 luglio 1993.
A sostegno delle impugnative, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
A) ricorso n. 605/1992:
1) Violazione e mancata applicazione della legge n. 241/1990. Illegittimità manifesta, in relazione all’omessa comunicazione d’avvio del procedimento di indizione della licitazione privata.
2) Violazione di legge. Eccesso di potere. Inesistenza e contraddittorietà della motivazione, perché è immotivata l’indizione della licitazione e del pari privo di motivazione è il rifiuto della proroga del precedente contratto, peraltro contraddittorio rispetto alla ulteriore proroga accordata.
3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in relazione all’invocata proroga tacita del contratto e all’affidamento riposto dall’interessata in ordine alla medesima.
4) Violazione della legge n. 142/1990 art. 32 lett. f). Eccesso di potere (motivo aggiunto notificato il 4 marzo 1992 e depositato in Segreteria il 6 marzo 1992) in funzione dell’invocata competenza del Consiglio comunale in ordine all’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto funebre.
5) Violazione di legge. Eccesso di potere. Inesistenza di motivazione (motivo aggiunto notificato il 4 marzo 1992 e depositato in Segreteria il 6 marzo 1992) poiché non è stato motivato l’affidamento a terzi del servizio.
6) Violazione di legge. Travisamento (motivo aggiunto notificato l’11 aprile 1992 e depositato in Segreteria il 22 giugno 1992) perché il capitolato speciale approvato contiene una duplicazione di previsioni (artt. 16 e 18) e non riproduce la clausola di cui all’art. 18 del precedente capitolato.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Andria, con l’atto di costituzione e con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, ha dedotto a sua volta:
a) il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O. in ordine alla domanda di accertamento relativa all’invocata proroga del contratto scaduto;
b) l’inammissibilità del ricorso in funzione di un diniego espresso di proroga non impugnato;
c) l’infondatezza del ricorso: non vi era alcun atto a destinatario determinato da comunicare, tale non potendo qualificarsi la deliberazione di indizione della licitazione privata, né sussisteva l’obbligo di fornire specifica motivazione sulla indizione di nuova gara, sorretta da evidenti ragioni di interesse pubblico, stante l’intervenuta scadenza del precedente contratto e l’insostenibilità di un regime di proroghe temporanee, essendo inconfigurabile l’invocata proroga tacita ed inammissibili i motivi aggiunti perché con esso si deducono censure già originariamente formulabili.
Con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, identica per tutti i ricorsi, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 237 del 10 marzo 1992, confermata con ordinanza della Sez. V del Consiglio di Stato n. 584 del 15 maggio 1992, è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberazione giuntale impugnata col ricorso n. 605/1992, sul rilievo della carenza dei presupposti.
B) ricorso n. 1795/1992:
1) Violazione di legge. Eccesso di potere, perché la gara (poi annullata con la deliberazione n. 862 del 29 maggio 1992, non impugnata: n.d.e.) è stata espletata il 20 marzo 1992 e quindi prima della pubblicazione della deliberazione n. 298 del 28 febbraio 1992 (di approvazione dell’elenco delle ditte da invitare) avvenuta il 23 marzo 1992.
2) Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, contraddittorietà della motivazione, perché sono state invitate alla gara due ditte (la I. di C. A. e la ditta Troia Vito), le cui domande di invito non erano corredate da certificato di iscrizione alla camera di commercio (I.) o cui era allegata fotocopia di certificato scaduto di validità (Troia), e quindi ditte prive di capacità tecnica.
Con l’atto di costituzione in giudizio il Comune di Andria ha dedotto a sua volta l’improcedibilità del ricorso in relazione all’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti di gara e alla rinnovazione della gara disposta con la stessa deliberazione n. 862 del 29 maggio 1992, non impugnata.
Con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, identica per tutti i ricorsi, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 612 del 31 luglio 1992 è stata respinta, per difetto dei presupposti, l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della deliberazione impugnata col ricorso n. 1759/1992.
C) ricorso n. 3532/1992:
1) Violazione della legge n. 142/1990 art. 32 lett. f). Eccesso di potere, in funzione dell’invocata competenza del Consiglio comunale in ordine all’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto funebre, né sussistendo precedente atto consiliare.
2) Violazione di legge. Eccesso di potere. Inesistenza di motivazione, poiché non è stato motivato l’affidamento a terzi del servizio.
3) Violazione della legge n. 426/1971 e del d.P.R. n. 803/1975. Eccesso di potere. Contraddittorietà, perché l’art. 3 del capitolato speciale come riapprovato non prevede, a differenza del precedente capitolato, quali requisiti di partecipazione alla gara la capacità e serietà delle ditte ed il possesso della licenza di pubblica sicurezza per le onoranze funebri.
4) Violazione di legge. Travisamento. Eccesso di potere. Contraddittorietà, perché sono state invitate alla gara solo quattro ditte mentre il capitolato speciale prevedeva che essa dovesse esperirsi almeno tra cinque ditte.
5) Eccesso di potere. Contraddittorietà. Illegittimità manifesta, perché nella lettera d’invito si prevede aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida mentre l’art. 3 del capitolato richiede almeno due offerte valide.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Andria, col controricorso e con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso in base ai rilievi di seguito sintetizzati:
a) l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto funebre è previsto dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 462 del 22 dicembre 1982, onde non sussiste la dedotta incompetenza;
b) rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione l’individuazione dei requisiti di capacità tecnica da richiedere;
c) non è prevista alcuna licenza di pubblica sicurezza per il servizio di trasporto funebre ed è inconferente il richiamo alle autorizzazioni commerciali e alla licenza per le onoranze funebri;
d) il capitolato speciale imponeva di invitare non meno di cinque ditte, a condizione che almeno cinque avessero richiesto di essere invitate; nella specie la richiesta di invito è stata proposta da cinque ditte, ma una delle domande era tardiva;
e) la lettera di invito, quale lex specialis della gara, può dettare prescrizioni integrative del capitolato speciale: poiché le ditte invitate erano soltanto quattro (quante avevano presentato regolare domanda di invito) è del tutto logica e razionale la previsione dell’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.
A sua volta la controinteressata intimata, con l’atto di costituzione in giudizio ha dedotto:
a) l’irricevibilità del ricorso per tardività, poiché gli atti gravati sono stati pubblicati dal 10 al 25 agosto 1992, onde, computando la sospensione feriale dei termini, l’impugnativa doveva essere notificata al più tardi il 14 novembre 1992, e non, come avvenuto, il 16 novembre 1992;
b) l’infondatezza del ricorso in base a rilievi consimili a quelli svolti dall’Amministrazione comunale.
Con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, identica per tutti i ricorsi, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 63 del 26 gennaio 1993 è stata respinta, per difetto dei presupposti, l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva delle deliberazioni impugnate col ricorso n. 3532/1992.
D) ricorso n. 2409/1993:
1) Violazione della legge n. 142/1990 art. 32 lett. f). Eccesso di potere, trattasi di censure identiche a quelle svolte nel motivo sub 1) del ricorso n. 3532/1992.
2) Violazione di legge. Eccesso di potere. Inesistenza di motivazione, trattasi di censure identiche a quelle svolte nel motivo sub 2) del ricorso n. 3532/1992.
3) Violazione della legge n. 426/1971 e del d.P.R. n. 803/1975. Eccesso di potere. Contraddittorietà, trattasi di censure identiche a quelle svolte nel motivo sub 3) del ricorso n. 3532/1992.
4) Violazione di legge. Travisamento. Eccesso di potere. Contraddittorietà, trattasi di censure identiche a quelle svolte nel motivo sub 4) del ricorso n. 3532/1992.
5) Eccesso di potere. Contraddittorietà, perché è stata invitata alla gara la ditta S. di C. V., fratello di C. A., titolare della ditta I., che ha concorso a formare la media e che non disponeva né di licenza di pubblica sicurezza per le onoranze funebri né di autorizzazione per l’esercizio del commercio.
6) Violazione di legge. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti, perché i plichi e le buste della S. e della ditta E. F. non recavano impronte o sigilli sulla ceralacca e quindi andavano escluse.
Il Comune di Andria, col controricorso e con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, ha dedotto l’infondatezza del ricorso in base a rilievi consimili a quelli svolti nel ricorso n. 3532/1992.
La controinteressata intimata, a sua volta, con l’atto di costituzione, ribaditi i rilievi già svolti nel ricorso n. 3532/1992, ha altresì dedotto:
a) l’inammissibilità del ricorso perché la società ricorrente, in sede di gara, dichiarò di rinunciare a parteciparvi;
b) l’inammissibilità delle censure svolte nel quinto motivo, che andavano indirizzate avverso la deliberazione n. 1428/1992 di approvazione dell’elenco delle ditte da invitare, nonché la loro infondatezza perché il bando prescriveva la sola iscrizione alla camera di commercio per i trasporti funebri;
c) l’infondatezza delle censure dedotte col sesto motivo, perché la lettera di invito prescriveva la sola sigillatura dei plichi con ceralacca e la firma per esteso sui lembi di chiusura.
Con memoria difensiva depositata il 4 maggio 2002, identica per tutti i ricorsi, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanze di questo Tribunale n. 795 del 7 maggio 1993 e n. 1371 del 15 dicembre 1993 è stata respinta, per difetto di presupposti, l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati col ricorso n. 2409/1993.
Per completezza deve aggiungersi che in esito alla vicenda amministrativa fu fissata l’udienza preliminare del 24 gennaio 1994, dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, nei confronti dell’assessore ai contratti e appalti pro-tempore (imputato del delitto di tentata concussione nei confronti dell’amministratore della società ricorrente ai fini della proroga del servizio e dell’aggiudicazione a suo favore del nuovo appalto), dello stesso amministratore della società ricorrente (imputato del delitto di istigazione alla corruzione, in relazione all’offerta di somma di danaro per la proroga del servizio e per l’aggiudicazione in suo favore del nuovo appalto), di un consigliere comunale (imputato del delitto di minacce nei confronti dell’assessore comunale per indurlo a favorire la ditta I. di C. A.), nonché di C. A., C. V. e F. E., quali titolari delle rispettive ditte (imputati del delitto di turbativa d’asta in relazione all’ipotizzata presentazione di offerte concordate atte a influire sulla media).
All’udienza pubblica del 15 maggio 2002, infine, i ricorsi sono stati discussi e riservati per la decisione.
DIRITTO
1.) Il Tribunale, in limine, ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
2.) Sempre in via preliminare il Tribunale non può esimersi dal prendere e dare atto dell’improcedibilità parziale del ricorso n. 605/1992 e di quella totale del ricorso n. 1759/1992.
2.1) Quanto al primo ricorso, infatti, è venuto meno ogni interesse in capo alla società ricorrente in ordine all’annullamento della deliberazione di Giunta municipale n. 38 del 14 gennaio 1992 (di indizione della licitazione privata e con contestuale proroga dell’affidamento del servizio alla ricorrente per il periodo 1° gennaio 1992 – 30 aprile 1992), come del pari all’impugnativa della consequenziale deliberazione di Giunta municipale n. 258 del 28 febbraio 1992 e degli atti della gara espletata il 20 marzo 1992; e ciò in riferimento al successivo annullamento, in via di autotutela, degli atti di gara e della provvisoria aggiudicazione ivi pronunciata in favore della ditta I. di C. A., disposta con la deliberazione di Giunta municipale n. 862 del 29 maggio 1992 (esibita in allegato alla produzione documentale del Comune di Andria nel ricorso n. 1759/1992 e richiamata altresì nelle difese ivi svolte), che, peraltro stabilì anche “…di indire nuova licitazione privata, revocando e annullando ogni altro provvedimento in contrasto col presente disposto”.
2.2) È ben vero che, in maniera alquanto confusa e caotica, nella successiva deliberazione di Giunta municipale n. 865 del 29 maggio 1992 si richiama ancora (erroneamente) quale atto di indizione della gara la deliberazione n. 38 del 14 gennaio 1992, dichiarandosi di provvedere ad integrazione della medesima alla nomina del seggio di gara, nonché alla riapprovazione del nuovo capitolato speciale, dello schema di avviso di gara, di lettera di invito e di contratto.
Sennonché, non può dubitarsi che la nuova gara si ricolleghi, in realtà, anche in funzione della riapprovazione suddetta (ed in effetti di un capitolato speciale modificato rispetto a quello della prima gara), proprio alla deliberazione di Giunta municipale n. 862 del 29 maggio 1992 (peraltro non impugnata dalla società ricorrente).
Può peraltro prescindersi dall’esame del profilo dell’inammissibilità del ricorso n. 3532/1992 e del ricorso n. 2409/1993 in difetto dell’impugnativa espressa del nuovo atto di indizione della gara (e cioè della ripetuta deliberazione n. 862 del 29 maggio 1992), per vero non evocata in eccezioni formali delle controparti costituite, ed ancorché rilevabile ex officio, in relazione alla infondatezza di tutte le censure dedotte coi rispettivi gravami, di cui si dirà infra.
In ragione dei rilievi che precedono, il Tribunale deve quindi senz’altro dichiarare l’improcedibilità dei ricorsi n. 605/1992 (quest’ultimo limitatamente alla domanda di annullamento) e n. 1759/1992.
3.) Quanto all’esame dell’altra domanda proposta nel ricorso n. 605/1992, intesa alla declaratoria dell’intervenuta proroga e/o rinnovo della durata del contratto sino al 30 aprile 1996, risulta pregiudiziale l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dall’Amministrazione comunale intimata.
3.1) L’eccezione è peraltro destituita di giuridico fondamento, poiché, nel caso di specie, si verte in tema di accertamento del contenuto di rapporto di concessione di servizio pubblico, e quindi di controversia già attratta alla sfera di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo antevigente alla novella di cui all’art. 33 comma secondo lettera b) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come reintrodotto dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (che come è noto devolve al G.A. tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ed in particolare quelle “tra amministrazioni pubbliche e gestori comunque denominati di pubblici servizi”, ed a tenore del quale non potrebbe dubitarsi della plena cognitio del G.A. anche in ordine a domande di accertamento relative al contenuto di obblighi e diritti rivenienti dalla concessione del pubblico servizio).
Peraltro, se è vero che ai sensi dell’art. 5 la sfera giurisdizionale amministrativa sembrerebbe delimitata ai ricorsi “…contro atti e provvedimenti relativi a beni o servizi pubblici” (nel nuovo testo dell’art. 5, ora vigente, è caduto il riferimento ai servizi pubblici, stante l’autonoma attribuzione di giurisdizione di cui al citato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998), nondimeno la giurisdizione del G.A. restava (e resta) esclusa in favore dell’A.G.O. solo per “…le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…” oppure in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di competenza di quell’organo giurisdizionale.
Di tal ché anche i ricorsi orientati, oltre che all’impugnativa di atti incidenti sulle concessioni, all’accertamento della reciproca sfera di diritti ed obblighi scaturenti dalla concessione del servizio pubblico devono ritenersi attratti, già alla stregua dell’art. 5 nella sua originaria formulazione, ed ora a fortiori in base all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, alla sfera giurisdizionale del G.A. (nel senso che vi esulino solo le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi, vedi Cass., SS.UU., 28 maggio 1994, n. 5244; id., 8 gennaio 1992, n. 14, che riconosce la giurisdizione del G.A. quando si faccia valere una pretesa derivante direttamente dalla concessione; id., 21 maggio 1992, n. 6132, che attribuisce al G.A. le controversie dirette all’accertamento di obblighi di comportamento derivanti dalle convenzioni che regolano la concessione del pubblico servizio).
Né può dubitarsi che, nel caso di specie, il trasporto funebre costituisca servizio pubblico, e ciò in forza dell’espressa qualificazione normativa di cui all’art. 1 comma primo n. 8 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, che ne consente la privativa ai comuni e che, unitamente alle altre disposizioni del testo unico sull’assunzione diretta dei pubblici servizi, è stato espressamente conservato in vigore, dall’art. 123 comma terzo del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) “…fino all’adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico…” nonché “…per l’esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione”, così superandosi le incertezze interpretative create dalla clausola abrogativa per incompatibilità di cui all’art. 64 comma secondo della legge 8 giugno 1990, n. 142 (recante “Ordinamento delle autonomie locali”).
3.2) Nondimeno, la domanda di accertamento proposta dalla società ricorrente è palesemente destituita di giuridico fondamento.
È vero, infatti, che l’art. 2 del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa tra il Comune di Andria e la società ricorrente in data 17 aprile 1984 (e registrato in Barletta il 3 maggio 1984 al vol. 3886-129) disponeva che:
“L’appalto è disciplinato dalle norme e disposizioni riportate nel presente atto e da quelle contenute nel capitolato speciale di appalto, allegato al presente atto per farne parte essenziale ed integrante”.
Non può quindi dubitarsi che il rinvio materiale ivi contenuto comprendesse anche l’art. 2 del capitolato speciale (pure esibito dalla società ricorrente).
Sennonché l’art. 2 del capitolato, al secondo comma, stabiliva testualmente che:
“È in facoltà del Comune di prorogare il contratto alle condizioni vigenti al momento della scadenza e per un’uguale durata, a richiesta del concessionario da avanzarsi almeno quattro mesi prima della scadenza”.
Orbene, ove anche si prescinda dal rilievo che la società ricorrente non ha impugnato il diniego di proroga, come espresso con nota assessorile del 13 dicembre 1989 in riscontro alla sua richiesta, è del tutto evidente che il capitolato individua un vero e proprio diritto potestativo in capo all’Amministrazione comunale, unica abilitata a valutare se consentire o meno alla proroga, nel quadro dell’esplicazione della sua autonomia negoziale, raccordata anche e ovviamente al più ampio e libero apprezzamento dell’interesse pubblico.
Sicché la proroga del contratto poteva conseguire soltanto al positivo esercizio della facoltà (ovvero del diritto potestativo), espresso in modo esplicito e formale, e non anche, secondo quanto prospettato dalla società ricorrente, ad una mera inerzia in ordine alla presa d’atto della scadenza del rapporto (che non potrebbe configurare alcuna irrilevante e giuridicamente insostenibile proroga tacita, non prevista dal contratto e dal capitolato), non potendo assumere rilievo nemmeno le proroghe temporalmente circoscritte (e quindi del tutto incompatibili con la ricostruzione di una volontà negoziale di consentire una proroga-rinnovo per altri sei anni) disposte con una serie di atti deliberativi (a loro volta mai gravati dalla società ricorrente).
Alla stregua dei rilievi che precedono, è dunque, manifesta l’infondatezza della domanda di accertamento proposta col ricorso n. 605/1992, e del motivo sub 3) ad essa specificamente correlato, che pertanto deve essere rigettata.
4.) Quanto all’esame dei ricorsi n. 3532/1992 e 2409/1993 -relativi, rispettivamente, all’impugnativa delle deliberazioni di Giunta municipale n. 865 del 29 maggio 1992 e n. 1018 del 26 giugno 1992 e della lettera di invito alla gara (3532/1992) e della deliberazione di Giunta municipale n. 144 del 4 febbraio 1993 e degli atti di gara (2409/1993)-, ribadito che il Tribunale ritiene di darsi comunque carico dell’esame di merito (pur nella consapevolezza della loro dubbia ammissibilità, almeno parziale, in funzione dell’omessa impugnativa della deliberazione di Giunta municipale n. 862 del 29 maggio 1992, di indizione della gara), possono esaminarsi congiuntamente le censure di cui ai primi quattro motivi, siccome formulate nel primo ricorso e riproposte nel secondo.
Sempre in funzione dell’infondatezza delle impugnative e delle censure, può senz’altro prescindersi dalle eccezioni pregiudiziali spiegate dalla controinteressata intimata relative alla evocata tardività del ricorso n. 3532/1992 (in funzione della pubblicazione degli atti gravati dal 10 al 25 agosto 1992 e della scadenza del termine d’impugnativa, computata la sospensione feriale, e quindi la decorrenza dal 16 settembre 1992, al più tardi il 14 novembre 1992) nonché alla inammissibilità del ricorso n. 2409/1993, totale (per dichiarazione di rinuncia a partecipare alla gara da parte della società ricorrente, peraltro non accettata dal seggio di gara) e parziale (in relazione alle censure di cui al quinto motivo in quanto non indirizzate nei confronti della deliberazione n. 1428/1992 di approvazione dell’elenco delle ditte da invitare).
4.1) La società ricorrente, col motivo sub 1) del ricorso n. 3532/1992, riproposto (non si comprende se in via diretta o derivata o in entrambi i sensi) nel motivo sub 1) del ricorso n. 2409/1993, denuncia che i provvedimenti relativi all’approvazione del capitolato, lettera di invito, avviso di gara e schema di contratto (deliberazione di Giunta municipale n. 865 del 29 maggio 1992), nonché alla modifica del metodo di aggiudicazione (deliberazione di Giunta municipale n. 1018 del 26 giugno 1992), ed all’approvazione degli atti di gara con aggiudicazione definitiva alla controinteressata (deliberazione n. 144 del 4 febbraio 1993), sarebbero viziati di incompetenza perché, vertendosi in materia di concessione di servizi pubblici, essi rientrerebbero nella sfera di attribuzioni del Consiglio comunale, a tenore dell’art. 32 comma secondo lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Tale disposizione, com’è noto, assegna(va) appunto ai consigli, oltre all’assunzione diretta dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla partecipazione dell’ente locale a società di capitali, sia “la concessione di pubblici servizi”, sia “l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
Disposizione pressoché sovrapponibile è quella dell’art. 42 comma secondo lettera e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Sennonché, come esattamente rilevato dai difensori del Comune di Andria, l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto funebre è stato previsto, per dir così a monte, con atto fondamentale del Consiglio costituito dal regolamento del servizio trasporti funebri, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 462 del 22 dicembre 1982.
Il regolamento, dopo aver disposto all’art. 1, l’istituzione del servizio di trasporto funebre “con diritto di privativa”, ha chiaramente statuito, all’art. 3, che “Il servizio può dal Comune essere affidato in appalto a ditte private, debitamente attrezzate, che abbiano svolto o svolgano detto servizio in altri Comuni”.
In altri termini, il Consiglio comunale, in un atto fondamentale, costituito dall’apposito regolamento comunale del servizio, ebbe a valutare a priori il profilo della convenienza della formula organizzatoria dell’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto funebre, e non ritenne in sede regolamentare di riservarsi la valutazione specifica, caso per caso, dell’opportunità dell’affidamento.
Ne consegue che le determinazioni adottate dalla Giunta municipale, in quanto trovano fondamento in un atto fondamentale del Consiglio e rispecchiano valutazioni di convenienza da questo già operate, sono pienamente legittime siccome rivolte all’adozione di atti che costituiscono estrinsecazione delle superiori valutazioni consiliari.
La censura risulta quindi destituita di fondamento giuridico.
4.2) Alla stregua delle previsioni del regolamento consiliare testé citato è poi del tutto evidente l’infondatezza delle censure svolte nel motivo sub 2) dei ricorsi n. 3532/1992 e 2409/1993, imperniate sulla carente motivazione in ordine all’affidamento in concessione del servizio pubblico.
È evidente, infatti, che essendo tale formula organizzatoria stabilita ed ammessa direttamente dal regolamento del servizio, ed essendosi già in sede di approvazione del medesimo valutata la convenienza e opportunità dell’affidamento in concessione, nessuna motivazione specifica può esigersi dagli atti deliberativi di indizione della gara.
4.3) Sono, altresì, infondate le censure dedotte col motivo sub 3) del ricorso n, 3532/1992 e 2409/1993, con le quali si lamenta che il capitolato speciale approvato con la deliberazione di Giunta municipale n. 865 del 29 maggio 1992 non contenga, a differenza del capitolato speciale relativo al contratto a suo tempo concluso dalla società ricorrente, la richiesta di peculiari requisiti per la partecipazione alla gara.
In particolare, l’art. 3 del capitolato invocato dalla ricorrente, disponeva che la licitazione privata dovesse esperirsi tra ditte “…di provata capacità e serietà in possesso di regolare licenza rilasciata dall’Autorità di P.S. specificamente per l’esercizio delle onoranze funebri…”.
Il nuovo capitolato, invece, all’art. 3 stabilisce solo che la licitazione è da “…esperirsi tra almeno cinque ditte, scelte dall’Amministrazione comunale…”.
Con la lettera di invito è stato poi specificato che le ditte partecipanti dovessero produrre certificato di iscrizione alla Camera di commercio “…di data non anteriore a mesi tre rispetto a quella fissata per la gara, attestante la qualifica ‘SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRÌ” (corsivi dell’estensore).
Orbene, la censura è inammissibile perché intrusiva del merito.
Costituisce infatti apprezzamento di ampia discrezionalità, se non siano specificamente stabiliti per legge o regolamento, l’individuazione degli specifici e peculiari requisiti di capacità tecnica per la partecipazione a gare d’appalto, sicché ben poteva l’Amministrazione comunale ritenere rilevante la sola iscrizione alla Camera di commercio per la categoria di servizio in esame, e non anche il possesso di licenze peraltro riferite secondo il capitolato invocato dalla società ricorrente non già al trasporto funebre ma alle onoranze funebri.
4.4) Non ha poi maggior pregio la censura dedotta nel motivo sub 4) dei ricorsi n. 3532/1992 e 2409/1993 circa l’illegittimità della gara siccome svoltasi tra sole quattro ditte, anziché tra cinque, come previsto dal capitolato.
In effetti il capitolato speciale approvato con la deliberazione di Giunta municipale n. 865 del 29 maggio 1992 ha previsto non già che alla gara fossero invitate almeno cinque ditte, ma che essa fosse “…da esperirsi tra almeno cinque ditte…”.
Trattandosi di licitazione privata, caratterizzata da una fase di prequalificazione intesa alla selezione delle ditte da invitare, era dunque necessario e sufficiente che almeno cinque ditte richiedessero di essere invitate alla gara, ciò che è avvenuto nel caso di specie, ancorché una delle cinque (la ditta V. E.) abbia presentato domanda di invito tardiva e non sia stata quindi inclusa nell’elenco delle ditte da invitare, secondo quando disposto con la deliberazione di Giunta municipale n. 1418 del 6 ottobre 1992 (esibita dalla stessa ricorrente), peraltro non impugnata secondo quanto esattamente dedotto dalla controinteressata intimata.
4.5) Infondata è, ancora, la censura di cui al motivo sub 5) del ricorso 3532/1992, imperniata sul rilievo che la lettera di invito avrebbe consentito l’aggiudicazione anche in relazione alla presentazione di una sola offerta valida, in contrasto con l’art. 3 del capitolato speciale che precisava che “…all’aggiudicazione di addiverrà con la presentazione di almeno due offerte valide”.
Orbene, la lettera di invito, in quanto lex specialis della gara può senz’altro dettare legittimamente prescrizioni correttive (e/o integrative) di quelle del capitolato speciale, che è rivolto essenzialmente a “…predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’amministrazione e dell’impresa aggiudicataria…” e quindi assolve a funzione ben diversa dal bando di gara nell’asta pubblica e dalla lettera d’invito nella licitazione, intese invece alla “…regolamentazione del procedimento di gara…” (così Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 1998, n. 1101).
4.6) Palesemente infondata è, altresì, la censura di cui al motivo sub 5) del ricorso n. 2409/1993, con cui si lamenta che alla gara siano state invitate ditte (la S. e la I.) facenti capo a due fratelli e che la prima (la S.) non disponesse di licenza di pubblica sicurezza per le onoranze funebri e di autorizzazione all’esercizio del commercio.
Quanto al primo profilo, la circostanza rappresentata, salvi i profili penali cui si è accennato in chiusura della narrativa in fatto, e di cui non consta l’esito (e sinché non sia stabilita la sussistenza di reati connessi all’intento di incidere e/o predeterminare l’esito della gara), non può assumere ex se alcun rilievo invalidante.
In ordine al secondo profilo, come già rilevato sub 4.3), la lettera di invito ha richiesto, nell’ambito di una valutazione di amplissima discrezionalità circa i requisiti di capacità tecnica da comprovare, soltanto l’iscrizione alla Camera di commercio per il settore dei trasporti funebri, onde nessun rilievo può assumere la carenza di licenza per le onoranze funebri o di autorizzazione commerciale.
4.7) Prive di fondamento giuridico sono, infine, le doglianze svolte nel motivo sub 6) del ricorso n. 2409/1993 in ordine alla mancata apposizione di impronte e sigilli sulla ceralacca posta a chiusura dei plichi e buste contenenti documenti e offerte delle ditte S. e E. F..
Premesso, infatti, che era richiesta la sola sigillatura con ceralacca e la forma dei lembi di chiusura, e che l’art. 75 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (recante il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) impone soltanto che le offerte siano inviate in “piego sigillato”, deve recisamente escludersi che sia essenziale l’impressione sulla ceralacca di un’impronta particolare riferibile all’impresa partecipante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603 e Sez. VI, 10 giugno 1998 n. 937; C.g.a., 20 dicembre 1988 n. 223; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 ottobre 1998 n. 1337; T.A.R. Molise, 19 aprile 1994 n. 68; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2^, 7 marzo 1991 n. 468).
5.) In conclusione, devono dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi n. 605/1992 (nella parte relativa alla domanda di annullamento) e n. 1759/1992, e rigettarsi siccome infondati il ricorso n. 605/1992 (nella parte relativa alla domanda di accertamento), n. 3532/1992 e n. 2409/1993.
6.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero fra le parti le spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede in ordine ai ricorsi riuniti n. 605/1992, 1759/1992, 3532/1992 e 2409/1993:
1) dichiara il ricorso n. 605/1992 in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi di cui in motivazione, e in parte infondato, e per tale ultima parte lo rigetta;
2) dichiara il ricorso n. 1759/1992 improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
3) rigetta il ricorso n. 3532/1992;
4) rigetta il ricorso n. 2409/1993;
5) dichiara compensate per intero fra le parti le spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2002, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Fabio MATTEI Componente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 GIU 2002.