Corte dei Conti, Campania, Sez. Giurisd., 3 giugno 2002, n. 60

Norme correlate:
Art 1 Legge n. 20/1994

Massima:
Corte dei Conti, Campania, Sez. Giurisd., 3 giugno 2002, n. 60
L’esenzione di responsabilità, disciplinata dall’art. 1, comma 1 ter, l. 14 gennaio 1994 n. 20, va esclusa laddove non si contesti ai titolari di un organo politico l’effetto dannoso derivante da un atto rientrante nella competenza degli uffici tecnici o amministrativi, bensì l’omesso riscontro dell’esistenza di un danno emergente da un atto predisposto dall’apparato burocratico e la mancata adozione delle consequenziali misure rientranti nelle facoltà dello stesso organo politico, idonee a impedire il pregiudizio (la fattispecie riguardava un’ipotesi di scarso introito di proventi del servizio di illuminazione votiva cimiteriale conseguente alla mancata adozione di provvedimenti per la revisione delle tariffe e il nuovo affidamento della gestione, circostanza desumibile dalla previsione iscritta nello schema di bilancio predisposto dall’ufficio di ragioneria dell’ente locale).

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