TAR Campania, Sez. II, 4 giugno 2004, n. 9187

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Cass., III, 2/6/1983, n. 451; TAR Sicilia, Catania, 18/2/1981, n. 86

TAR Campania, Sez. II, 4 giugno 2004, n. 9187
L’attività edilizia all interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria, e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che. ogni Comune è tenuto ad adottare.
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all’interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica.

Testo completo:
TAR Campania, Sez. II, 4 giugno 2004, n. 9187
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SECONDA SEZIONE
composto dai magistrati:
Presidente, dott. Antonio Onorato
Consigliere, dott. Francesco Guerriero
Consigliere, dott. Paolo Severini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso n. 5884 del 2004 proposto dal sig. Attilio Cesarano, anche nella qualità di priore della Congrega di S. Giuseppe. rappresentato e difeso dall avv. Carlo Russo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Caracciolo n. 15,
contro
il Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall avv. Gherardo Marone e con lo stesso selettivamente domciliato in Napoli, via Cesario Console n.3,
per
l annullamento dell ingiunzione di demolizione n. 57/04 notificata il 312 marzo 2004,
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla camera di consiglio del 27 maggio 2004 il presidente Antonio Onorato,
Uditi i difensori presenti come da verbale,
Ritenuto e considerato quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Come è stato rappresentato alle parti nel corso della camera di consiglio, il ricorso può essere definito immediatamente nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.
Tanto perché lo stesso è manifestamente fondato.
L attività edilizia all interno dei cimiterii è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria( D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni), e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che. ogni Comune è tenuto ad adottare (Cfr. ex multis Cass. Sez. III – 2 giugno 1983 n. 451, TAR Sicilia Sez. T.A.R. Catania 18 febbraio 1981 n. 86, TAR Abruzzo Sez. Pescara 4 dicembre 1989 m. 534, TAR Toscana 3 maggio 1994 n. 176, TAR Calabria Sez. Reggio Calabria 6 aprile 2000 n. 304,).
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all’ interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica.
Ne consegue che, come è stato puntualmente denunciato col primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato risulta illegittimo in quanto, viceversa, applica la comune normativa in tema di edilizia (T.U. n. 380/2001) in relazione alla costruzioni di alcuni loculi al secondo piano di una cappella cimiteriale.
Tanto basta per l accoglimento del ricorso con la conseguenza che ogni altra censura può essere dichiarata assorbita e con salvezza ovviamente degli ulteriori provvedimenti che l Amministrazione potrà eventualmente adottare in applicazione della normativa concernente i beni appartenenti al demanio comunale le relative concessioni (Cfr. Cons. Stato V Sez. 28 maggio 2001 n. 2884, TAR Lombarda Sez. Brescia 8 febbraio 2002 n. 146)
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 6 maggio 2004.