TAR Lombardia, Brescia, 3 giugno 2004, n. 613

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Riferimenti: Cons. Stato, VI, 20/09/2002, n. 4780

Massima:
TAR Lombardia, Brescia, 3 giugno 2004, n. 613
La funzione delle zone di rispetto cimiteriale non è ricollegabile ai comuni criteri urbanistici di tutela del regolare sviluppo degli insediamenti sul territorio, ma a diverse e varie esigenze di tutela del bene demaniale, quali in particolare: 1) assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una cintura sanitaria intorno al cimitero; 2) garantire la tranquillità ed il decoro ai luoghi di sepoltura, salvaguardando il sentimento di pietas verso i defunti; 3) consentire future espansioni dell edificio cimiteriale.

Testo completo:
TAR Lombardia, Brescia, 3 giugno 2004, n. 613
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella udienza camerale del 14 Maggio 2004
Visto il ricorso 988/2003 proposto da: MAZZOLA VINCENZO
rappresentato e difeso da: MAZZOLA VINCENZO
con domicilio eletto in BRESCIA VIA MORETTO, 84 presso MAZZOLA VINCENZO
contro
COMUNE DI ESINE
rappresentato e difeso da: BOSIO ENZO
con domicilio eletto in BRESCIA , VIA S. ZENO, 118
presso la sua sede
per l’annullamento delle delibere della Giunta Comunale del 14.5.2003 n. 110 e del 20.8.2003 n. 181, recanti rispettivamente l approvazione del progetto di ampliamento e la riduzione della zona di rispetto del cimitero;
Udito il relatore Giudice STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Visto l art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205
Ritenuto in fatto e in diritto
che il ricorrente residente in un immobile distante un centinaio di metri dal cimitero comunale lamenta l esecuzione di lavori che comportano la riduzione della zona di rispetto verso l edificio di sua proprietà;
che la Giunta comunale ha approvato sia il progetto di ampliamento del cimitero, sia la riduzione della predetta zona di rispetto;
che questa Sezione, con ordinanza n. 846 emessa nella Camera di Consiglio del 7/10/2003, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, per l insussistenza del periculum in mora;
che l appello avverso tale decisione è stato accolto dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 5043 in data 18/11/2003;
Considerato:
che il resistente Comune ha sollevato un eccezione di tardività per l asserita intervenuta conoscenza dell opera programmata dall amministrazione, derivante dalla pubblicazione su quotidiani locali, sui portali internet e sul periodico di informazione comunale;
che tuttavia il ricorrente, la cui sfera giuridica viene direttamente incisa dalla riduzione della zona di rispetto, va considerato come un diretto interessato, soggetto a notifica individuale;
che, peraltro, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo utile a determinare la decorrenza del termine per la relativa impugnazione è da ricollegarsi all avvenuta individuazione, da parte dell interessato potenziale ricorrente dell esistenza, del contenuto essenziale e della valenza lesiva dell atto, la quale deve essere tuttavia rigorosamente dimostrata dalla parte che eccepisce la tardività del ricorso (Consiglio di Stato, sez. VI 20/9/2002 n. 4780);
che nella fattispecie tale prova non risulta fornita, in quanto la mera pubblicazione sui quotidiani locali e su internet non fa discendere una presunzione di conoscenza;
Ritenuto:
– che l art. 338 del vigente R.D. 24/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), fissa in 200 metri la distanza minima inderogabile dei cimiteri dal centro abitato, salve le eccezioni previste dalla legge;
che il medesimo articolo stabilisce che il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
che la funzione delle zone di rispetto non è ricollegabile ai comuni criteri urbanistici di tutela del regolare sviluppo degli insediamenti sul territorio, ma a diverse e varie esigenze di tutela del bene demaniale, quali in particolare:
assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una cintura sanitaria intorno al cimitero;
garantire la tranquillità ed il decoro ai luoghi di sepoltura, salvaguardando il sentimento di pietas verso i defunti;
consentire future espansioni dell edificio cimiteriale.
Rilevato:
che nella fattispecie l organo competente a statuire la riduzione delle zone di rispetto è inequivocabilmente il Consiglio comunale, ai sensi della disposizione sopra citata;
che la delibera di approvazione del piano delle opere pubbliche non può sostituire lo specifico provvedimento tipico normativamente stabilito;
che, in violazione della puntuale disposizione legislativa, gli atti contestati non hanno neppure dato conto dell impossibilità di perseguire soluzioni alternative, le quali tra l altro erano state prospettate nel progetto preliminare, il quale contemplava l ampliamento nei lati sud e ovest del cimitero;
che pertanto il ricorso è fondato e va accolto;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia Sezione staccata di Brescia definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Esine a corrispondere al ricorrente la somma di ¬ 2050 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.
Brescia, 14 maggio 2004