Norme correlate:
Massima
Testo
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Decreto Legislativo n. 267/2000
Testo completo:
TAR Abruzzo, Pescara, 3 marzo 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara
composto dai signori:
Dott. Michele Eliantonio Presidente f.f., relatore
Dott. Mario Di Giuseppe Consigliere
Dott. Dino Nazzaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 598/04, proposto dalla società G.I.E. di Tabossi Riccardo e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Frida Ottavini, rappresentata e difesa dall’avv. Manuel De Monte, elettivamente domiciliata presso il proprio difensore in Pescara, via V. Colonna, 31;
contro
il Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Fimiani, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, piazza Garibaldi, 27, presso lo studio dell’avv. Michele Quarta;
e nei confronti
– della società CPL Concordia s.c.r.l., con sede in Concordia sul Secchio (Modena) , in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Roberto Casari, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con le società Arbia Servizi s.r.l. e Gestioni & Servizi s.r.l. (e/o successori/aventi causa a titolo particolare) , rappresentato e difeso dall’avv. Osvaldo Prosperi, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Pesaro, 21;
– delle società Gestioni & Servizi s.r.l., Arbia Servizi s.r.l. e SAIE s.r.l., tutte non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione 31 novembre 2004, n. 865, con la quale il Dirigente del Settore IV LL.PP. del Comune di Montesilvano ha aggiudicato all’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia l’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’illuminazione votiva presso il cimitero comunale; nonchè degli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte-silvano e della società CPL Concordia s.c.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Manuel De Monte per la parte ricorrente, l’avv. Carlo Fimiani per l’Amministrazione resistente e l’avv. Osvaldo Prosperi per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione dirigenziale 13 gennaio 2003, n. 11, il Comune di Montesilvano ha indetto una gara per “l’affidamento della manutenzione dell’illuminazione votiva presso il cimitero comunale” per la durata di anni otto, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, I comma, lettera b) , del D. L.vo 17 marzo 1995, n. 157.
La società G.I.E. di Tabossi Riccardo e C. s.n.c. ha partecipato alla gara in questione, ma è stata collocata al terzo posto (con punti 72,5) della relativa graduatoria, preceduta dall’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia s.c.r.l. (con punti 84,5) e dalla società SAIE s.r.l. (con punti 72,7).
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la determinazione 31 novembre 2004, n. 865, con la quale il Dirigente del Settore IV LL.PP. del Comune di Montesilvano ha aggiudicato la gara in questione all’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dei principi e dei criteri per l’aggiudicazione delle gare. Eccesso di potere per illogicità e per irrazionalità dei criteri utilizzati.
Il bando di gara prevedeva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base dei criteri della percentuale di aggio spettante al Comune (massimo punti 35) e del progetto tecnico qualità del servizio (massimo 65 punti). La Commissione di gara per l’attribuzione dei predetti 35 punti ha deciso nella seduta del 6 giugno 2004 di applicare una formula matematica illogica ed irrazionale, che finisce con l’attribuire il medesimo (massimo) punteggio a offerte che presentano grande divario tra di loro. Applicando la diversa formula indicata nel verbale del 12 agosto 2004 la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio migliore.
2) Violazione dell’art. 23, I comma, lettera b) , del D. L.vo 17 marzo 1995, n. 157, e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere.
Ove venisse applicata la formula indicata nel verbale del 6 giugno 2004 ai fini dell’aggiudicazione non avrebbe più specifico rilievo la percentuale di aggio offerta.
3) Violazione delle LL. 18 agosto 2000, n. 267, e 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Nonostante la ricorrente avesse evidenziato tali illegittimità, l’Amministrazione ha ugualmente disposto l’aggiudicazione definitiva della gara senza previamente procedere all’esame di tali rilievi.
4) Violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il Dirigente del IV Settore del Comune non ha consegnato alla ricorrente gli atti di gara, impedendo così di diritto di accesso.
Ha conclusivamente chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti “in forma specifica ovvero per equivalente nella misura da accertare nei modi di legge”.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 28 gennaio 2005.
Il Comune di Montesilvano si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 30 novembre 2004 ed il 1° febbraio 2005 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Si è anche costituita in giudizio la società CPL Concordia s.c.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con le società Arbia Servizi s.r.l. e Gestioni & Servizi s.r.l., che con memoria, ritualmente notificata e depositata il 1° dicembre 2004, ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente alla gara ed ha, conseguentemente, eccepito l’inammissibilità del gravame. Ha al riguardo dedotto le censure di violazione del bando di gara e di eccesso di potere per errore sui presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione e per sviamento, osservando che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché:
a) tale società aveva omesso di impegnarsi formalmente ad eseguire i lavori di adeguamento degli impianti esistenti;
b) era stata presentata tardivamente la documentazione (certificato generale del casellario giudiziale) relativa al nuovo direttore tecnico Enzo Evangelista;
c) a seguito della morte del socio maggioritario Riccardo Tabossi si era avuta una sensibile diminuzione del patrimonio sociale.
Nel merito ha, infine, diffusamente difeso la legittimità dell’atto impugnato.
Con successiva memoria depositata il 4 febbraio 2005 la controinte-ressata ha ulteriormente eccepito l’improcedibilità del gravame in ragione della mancata impugnazione della successiva determinazione dirigenziale 21 gennaio 2005, n. 60, con la quale l’Amministrazione aveva preso atto che l’a.t.i. aggiudicataria della gara era costituita anche dalla società Linea Cimiteri s.r.l., e l’inammissibilità della impugnativa in ragione della mancata notifica del gravame alla società SAIE s.r.l., che era risultata seconda nella gara in questione.
La società SAIE s.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 la causa è stata introitata a decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso in esame, come sopra esposto, ha per oggetto la determinazione 31 novembre 2004, n. 865, con la quale il Dirigente del Settore IV LL.PP. del Comune di Montesilvano ha approvato i verbali della Commissione di gara ed ha aggiudicato all’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia (mandataria) e costituita con le società Arbia Servizi s.r.l. e Gestioni & Servizi s.r.l. (mandanti) , l’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’illu-minazione votiva presso il cimitero comunale. Sono stati, inoltre, impugnati tutti gli atti presupposti e connessi.
Era, invero, accaduto che il Comune di Montesilvano con determinazione dirigenziale 13 gennaio 2003, n. 11, aveva indetto una gara per “l’affidamento della manutenzione dell’illuminazione votiva presso il cimitero comunale” per la durata di anni otto, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 23, I comma, lettera b) , del D. L.vo 17 marzo 1995, n. 157.
La società G.I.E., oggi ricorrente, ha partecipato a tale gara, ma è stata collocata al terzo posto (con punti 72,5) della relativa graduatoria, preceduta dall’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia s.c.r.l. (con punti 84,5) e dalla società SAIE s.r.l. (con punti 72,7).
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la predetta determinazione di aggiudicazione della gara in questione all’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia; successi-vamente, però, alla proposizione del ricorso, così come evidenziato dalla controinteressata nella sua ultima memoria difensiva, lo stesso Dirigente con determinazione 21 gennaio 2005, n. 60, ha preso atto della circostanza che l’a.t.i. aggiudicataria della gara era costituita anche dalla società Linea Cimiteri s.r.l., che aveva acquisito un ramo d’azienda della Gestioni & Servizi s.r.l..
2. – Ricordate tali circostanze di fatto il Collegio, in via pregiudiziale, deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito dedotte dalla parte controinteressata, con la quale questa ha dedotto da un lato l’inammissibilità dell’impugnativa in ragione della mancata notifica del gravame alla società SAIE s.r.l., che era risultata seconda classificata nella gara in questione, e dall’altro l’improcedibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione della predetta successiva determinazione dirigenziale 21 gennaio 2005, n. 60, con la quale l’Amministrazione aveva preso atto che l’a.t.i. aggiudicataria della gara era costituita anche dalla predetta società Linea Cimiteri.
Tali eccezioni sono entrambe prive di pregio.
Quanto alla prima, deve evidenziarsi in punto di fatto che – contrariamente a quanto ipotizzato dalla controinteressata – il ricorso è stato in effetti notificato anche alla società SAIE s.r.l., che era risultata seconda nella gara in questione. Per cui deve rilevarsi che il contraddittorio è stato validamente costituito anche nei confronti della società seconda graduata.
Inoltre, sembra evidente che la ricorrente, pur essendo terza classificata nella procedura concorsuale in parola, abbia di certo interesse all’impugnativa in parola in quanto ha chiesto non solo di essere proclamata vincitrice della gara, ma anche l’annullamento in toto della gara; per cui l’utilità dell’impugnativa proposta può utilmente essere individuata quanto meno nella rimessa in discussione del rapporto controverso e nella conseguente rinnovazione della gara, da cui la parte ricorrente potrà, in ipotesi, conseguire con la corretta osservanza del procedimento un risultato favorevole (Cons. St., V, 20 ottobre 2004, n. 6874, IV, 21 maggio 2004, n. 3316, e VI, 22 giugno 2004, n. 4412).
Quanto, poi, alla mancata impugnativa della successiva deter-minazione dirigenziale 21 gennaio 2005, n. 60, deve ricordarsi che – come è noto – l’intervenuta impugnazione dell’atto presupposto (cioè nella specie dell’atto di approvazione dei verbali di gara e della aggiudicazione della gara all’a.t.i. prima classificata) esonera il ricorrente dall’onere di gravarsi anche contro tutti gli atti consequenziali, attesa l’automatica loro caducazione per effetto dell’eventuale annullamento del primo (Cons. St., IV, 10 giugno 2004, n. 3731). La stessa giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che l’improcedibilità dell’impugnazione per il sopravvenire di un nuovo provvedimento è esclusa ove quest’ultimo abbia natura confermativa, quando, cioè, si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, a richiamarlo ovvero a reiterarlo, riprodurlo o ripeterlo meccanicamente evidenziando, quindi, l’inesistenza di qualsiasi connotato di autonomia decisoria; circostanza, quest’ultima, che – come già detto – comporta, in caso di annullamento del primo provvedimento, la consequenziale caducazione dell’atto confermativo (Cons. St., VI, 10 aprile 2003, n. 1903).
È da ricordare, inoltre, che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza e richiede un’indagine rigorosa circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso, che va, pertanto, esclusa solo quando l’esito del ricorso eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che l’atto successivamente intervenuto sia in realtà privo di autonomia decisoria in ordine alla procedura di scelta del contraente, in quanto con tale atto l’Amministrazione comunale si è limitata a prendere atto della circostanza che nelle more dell’espletamento della gara la società Linea Cimiteri s.r.l. aveva acquisito un ramo d’azienda della Gestioni & Servizi s.r.l., per cui l’a.t.i. avente a capogruppo la società CPL Concordia s.c.r.l., aveva quale mandante anche la società Linea Cimiteri; tale atto, invero, non incide sulla contestata procedura di gara, ma si limita semplicemente ad integrare il solo atto di aggiudicazione della gara e per il solo aspetto della concreta individuazione dei soggetti facenti parte dell’associazione d’imprese.
Nè può, infine, ipotizzarsi che la decisione di questo Tribunale sull’impugnato atto di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della gara all’a.t.i. prima classificata, non possa caducare anche tale successiva determinazione comunale, in ragione del fatto che coinvolge un soggetto (la società Linea Cimiteri) , che non è neanche parte del presente giudizio.
In realtà, come sopra chiarito, l’a.t.i. di cui ora fa parte la società Linea Cimiteri, si è costituita in questo giudizio a mezzo della società capogruppo, nella qualità anche di mandataria delle altre imprese riunite; ora è noto che l’impresa capogruppo ha “la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti” ed è, pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio pure per le associate, in qualità di rappresentante di tali imprese associate (Cass. civ., I, 30 agosto 2004, n. 17411). Per cui, deve ritenersi che la società Linea Cimiteri sia in ogni caso anch’essa parte nel presente giudizio.
In conclusione, ritiene la Sezione che la ricorrente non aveva l’onere di impugnare anche la successiva determinazione dirigenziale 21 gennaio 2005, n. 60, in quanto l’annullamento della determinazione di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione della stessa all’a.t.i. controinteressata ha un effetto caducante anche su tale determinazione dirigenziale.
3. – Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.
Deve al riguardo subito precisarsi che il ricorso è fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente rivestono in merito le doglianze dedotte con i primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente e con le quali la ricorrente – nel dedurre le censure di violazione dei principi e dei criteri per l’aggiudicazione delle gare, dell’art. 23, I comma, lettera b) , del D. L.vo 17 marzo 1995, n. 157, e dell’art. 97 della Costituzione e di eccesso di potere per illogicità e per irrazionalità dei criteri utilizzati – si è lamentata nella sostanza del fatto che per attribuire il punteggio previsto per la percentuale di aggio spettante al Comune (massimo punti 35) la Commissione di gara aveva applicato una formula matematica illogica ed irrazionale, che finiva con l’attribuire il medesimo (massimo) punteggio a offerte che presentavano grande divario tra di loro; per cui, ai fini dell’aggiudicazione, non aveva avuto più specifico rilievo la percentuale di aggio offerta.
Deve al riguardo ricordarsi che il bando della gara in questione prevedeva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base dei due criteri della percentuale di aggio spettante al Comune (massimo punti 35) e del progetto tecnico qualità del servizio (massimo 65 punti). E la Commissione di gara per l’attribuzione dei predetti 35 punti ha deciso nella seduta del 6 giugno 2004 di applicare le seguenti formule matematiche:
Pa = 35 – Vx;
Vx = 35 – (2 x Poff.);
ove Pa = il punteggio attribuito all’offerta in esame e Poff.=valore economico dell’offerta.
In applicazione di tali formule, in estrema sintesi, deriva che l’impresa partecipante alla gara ove avesse offerto l’aggio del 10% (cioè quello minimo consentito per l’ammissibilità dell’offerta) avrebbe ottenuto punti 20, ove avesse offerto un aggio compreso tra l’11% ed 17,50% avrebbe ottenuto un punteggio variabile tra 21 e 34 punti, ove infine avesse offerto un aggio superiore al 17,50% avrebbe ottenuto punti 35.
Nella specie è poi accaduto che una sola ditta ha offerto l’aggio del 13,77, ottenendo così punti 27,54; mentre tutte le altre partecipanti alla gara hanno offerto un aggio oscillante tra il 25% ed 63,22%, ottenendo tutte 35 punti.
Con il gravame la ricorrente sostiene, come già detto, che era stata applicata una formula matematica illogica ed irrazionale, che finiva, cioè, con l’attribuire il medesimo (massimo) punteggio a offerte che presentavano al contrario un grande divario tra di loro, finendo così nella sostanza con togliere ogni rilevanza alla percentuale di aggio offerto.
In relazione a tale censura dedotta deve, invero, ricordarsi che la giurisprudenza ha già costantemente affermato che in via generale sono inammissibili le censure rivolte alla stazione appaltante sull’illegittimità dei criteri di aggiudicazione previsti nel disciplinare di gara, in quanto impingono il merito della discrezionalità amministrativa, mentre rientra nel potere discrezionale dell’Ammi-nistrazione la determinazione del fattore d’incidenza dei singoli elementi in relazione alle caratteristiche del contratto da stipulare. Purtuttavia, è stato anche affermato che il rapporto tra i vari fattori è suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo solo se si riveli manifestamente irrazionale o costituisca sintomo di sviamento di potere, in quanto palesemente volto a porre in condizioni di vantaggio taluni concorrenti rispetto ad altri.
La stessa giurisprudenza ha, inoltre, anche chiarito che ove si utilizzi il sistema “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” la stazione appaltante, pur godendo di una ampia discrezionalità in ordine alla scelta del rapporto ponderale ottimale tra i diversi elementi che compongono l’offerta, non può alterare la funzione tipica assegnata a ciascuno degli elementi medesimi, perché altrimenti verrebbe inevitabilmente alterato il rapporto prezzo-qualità, che il sistema ha inteso garantire (Cons. St., V, 14 giugno 2004, n. 3822).
Infine, va anche considerato che la normativa comunitaria oggi vigente (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18/CE del 31 marzo 2004) , nel coordinare in un unico testo le precedenti direttive relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rispettivamente di lavori, di forniture e di servizi, al fine proprio di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, all’art. 53 ha espressamente previsto l’obbligo (peraltro, già sancito dalla giurisprudenza comunitaria) di assicurare la trasparenza necessaria per assicurare a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, che debbono, di conseguenza, essere analiticamente indicati nel bando.
E nel caso di specie, il bando, in applicazione di tale normativa, ha in effetti chiaramente individuato la ponderazione relativa dei criteri scelti ai fini della determinazione dell’offerta più vantaggiosa e, come già detto, ha previsto che l’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base dei due criteri della percentuale di aggio spettante al Comune (massimo punti 35) e del progetto tecnico qualità del servizio (massimo 65 punti).
Ciò posto, deve osservarsi che, come è noto, la Commissione di gara deve rispettare la lex specialis della gara contenuta nel bando e, così come non può introdurre nuovi criteri, ugualmente non può di certo neanche modificare quella ponderazione contenuta nel bando relativa dei criteri scelti ai fini della determinazione dell’offerta più vantaggiosa.
Nel caso di specie, però, è accaduto che la Commissione di gara per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (cioè l’aggio offerto) ha nella sostanza modificato la predetta ponderazione tra i predetti criteri, in quanto ha previsto di attribuire alle varie offerte un punteggio oscillante tra 20 e 35 punti, finendo così con l’attribuire all’aspetto economico dell’offerta un punteggio che avrebbe potuto variare di soli 15 punti. Si è, invero, sopra già evidenziato che il bando di gara aveva ritenuto ammissibili solo le offerte che avevano previsto un aggio del 10%, per cui ove l’impresa partecipante alla gara avesse presentato tale offerta minima avrebbe in ogni caso ottenuto 20 punti, sui 35 disponibili.
Ciò posto, sembra evidente alla Sezione che la predetta formula matematica utilizzata nel caso di specie abbia finito nella sostanza con il togliere quella specifica rilevanza alla percentuale di aggio offerto fissata nel bando, in quanto i punti in concreto assegnabili erano stati ridotti da 35 a 15.
Inoltre e per altro verso, tale formula, così come ugualmente lamentato con il gravame, appare illogica ed irrazionale in quanto finisce con l’attribuire il medesimo (massimo) punteggio a offerte che presentano grande divario tra di loro. Infatti, tutte le imprese che avessero offerto un aggio superiore al 17,50% avrebbero ottenuto lo stesso identico punteggio (punti 35) ; ed in effetti nella specie è poi accaduto che (esclusa una sola ditta cui erano stati attribuiti punti 27,54) tutte le partecipanti alla gara in questione hanno ottenuto 35 punti, pur avendo offerto un aggio oscillante tra il 25% ed 63,22%.
Con riferimento a tali considerazioni deve, pertanto, concludersi che la Commissione di gara abbia errato nell’applicare la predetta formula matematica per attribuire il punteggio di 35 punti relativo all’offerta economica, in quanto in tal modo da un lato ha violato la lex specialis della gara contenuta nel bando (modificando quella ponderazione relativa dei criteri scelti ai fini della determinazione dell’offerta più vantaggiosa contenuta nel bando) e dall’altro ha violato i principi della logica attribuendo lo stesso punteggio ad offerte notevolmente diverse tra di loro.
Con il ricorso l’istante ha, però, anche chiesto l’aggiudicazione a suo favore della gara, facendo rilevare che la Commissione di gara nella seduta del 6 giugno 2004 aveva deciso di applicare la predetta formula matematica, nella seduta del 12 agosto 2004 aveva deciso di applicare una diversa formula (che la ricorrente ritiene più corretta) , mentre nella seduta del 31 agosto aveva precisato che la formula da applicare era quella prevista nella seduta del 6 giugno 2004 e non quella “erroneamente trascritta nel verbale del 12 agosto 2004”. Per cui, in definitiva, secondo la ricorrente, una volta ritenuta illogica la formula fissata il 6 giugno, dovrebbe oggi applicarsi la formula fissata il 31 agosto.
Il Collegio ritiene di non poter aderire a tale conclusione, in quanto questo Tribunale può esercitare il solo sindacato di legittimità sugli atti in questione, essendogli preclusa la possibilità di sostituire al criterio utilizzato dalla Commissione altro e diverso criterio.
In aggiunta, va osservato che nella specie la Commissione aveva chiaramente precisato, come sopra ricordato, che la formula che l’istante vorrebbe applicare è stata “erroneamente trascritta” nel verbale del 12 agosto. Tale formula, va infine evidenziato, non può in ogni caso essere utilizzata in quanto è stata fissata dopo l’esame dei progetti tecnici presentati e dopo l’attribuzione dei relativi punteggi. E costituisce un principio pacifico in materia quello secondo cui la Commissione di gara non possa certamente introdurre elementi di specificazione e di integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte indicati nel bando di gara dopo l’apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti.
L’accoglimento delle doglianze nei termini sopra evidenziati comporta, pertanto, l’annullamento in toto della gara e non certamente l’aggiudicazione della stessa alla società ricorrente.
4. – Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè ritenuto fondato il gravame, deve esaminarsi il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Questa, invero, con atto ritualmente notificato e depositato, ha ipotizzato che la ricorrente sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara. In particolare, nel prospettare le censure di violazione del bando di gara e di eccesso di potere per errore sui presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione e per sviamento, ha dedotto le seguenti circostanze:
a) che la società G.I.E. aveva omesso di impegnarsi formalmente ad eseguire i lavori di adeguamento degli impianti esistenti;
b) che era stata presentata tardivamente la documentazione (in particolare, il certificato generale del casellario giudiziale) relativa al nuovo direttore tecnico Enzo Evangelista;
c) che a seguito della morte del socio maggioritario Riccardo Tabossi si era avuta una sensibile diminuzione del patrimonio sociale.
Tale ricorso incidentale, ad avviso del Collegio, non sembra però fondato.
Ai fini dell’esame di tali doglianze deve, invero, partirsi dal rilievo che la gara in questione si era sviluppata in due fasi distinte: in una prima fase le imprese avrebbero dovuto dimostrare di possedere i requisiti per partecipare, mentre nella seconda fase, alla quale sarebbero state ammesse solo cinque ditte, avrebbero dovuto presentare l’offerta tecnica ed economica.
Ciò premesso, deve puntualizzarsi in fatto che la società ricorrente in nome collettivo (avente come soli soci il sig. Riccardo Tabossi, la moglie Frida Ottaviano e la figlia Manuela Tabossi) ha presentato domanda di partecipazione alla prima fase, allegando tutta la documentazione richiesta (tra cui il certificato casellario del direttore tecnico il sig. Riccardo Tabossi) ed il 26 marzo era stata invitata a presentare l’offerta economica entro il 26 maggio.
Nelle more (l’11 maggio) il sig. Tabossi è però deceduto, ma il legale rappresentante della società G.I.E. ha ugualmente presentato l’offerta economica e con nota del 20 maggio ha dichiarato il nome del nuovo direttore tecnico. Ricevuta tale dichiarazione, la Commissione di gara nella seduta del 6 giugno (verb. n. 3) ha ammesso con riserva tale società alla gara ed chiesto di integrare e di confermare quanto dichiarato nella documentazione inviata nella prima fase; ed a tale richiesta la ricorrente ha puntualmente ottemperato inviando con nota dell’11 giugno tutta la documentazione richiesta (tra cui quella relativa al nuovo rappresentante della società ed al nuovo direttore tecnico) , della cui completezza la Commissione di gara ha preso atto nel verbale n. 5 del 17 luglio.
Così ricordate tali circostanze di fatto, deve evidenziarsi che l’ammissione della ricorrente alla gara appare immune dalle predette doglianze dedotte con il ricorso incidentale.
Infatti, quanto alla ipotizzata circostanza che la società G.I.E. avrebbe omesso di impegnarsi formalmente ad eseguire i lavori di adeguamento degli impianti esistenti, deve osservasi che dagli atti di causa si rileva che il legale rappresentante di tale società ha espressamente dichiarato di aver preso visione del capitolato d’oneri e di accettarne tutte le condizioni. Ha, inoltre, allegato all’offerta copia del disciplinare amministrativo e tecnico, firmato per accettazione in tutte le sue pagine; ed in tale capitolato agli artt. 1 e 4 è espressamente previsto l’obbligo di eseguire i lavori di adeguamento degli impianti esistenti, che con la predetta dichiarazione la ricorrente si è di certo impegnata ad eseguire.
Quanto, poi, alla presentazione della documentazione (certificato generale del casellario giudiziale) relativa al nuovo direttore tecnico Enzo Evangelista, deve rilevarsi che alla data della morte del sig. Tabossi (l’11 maggio) si era già chiusa la prima fase entro la quale avrebbe dovuto presentarsi il certificato in questione (in quanto il 26 marzo la G.I.E. era stata invitata a presentare l’offerta economica) ; per cui correttamente in sede di presentazione dell’offerta è stato rappresentato tale fatto sopravvenuto e la Commissione di gara, tempestivamente informata, nella seduta del 6 giugno (verb. n. 3) , ha chiesto – come già detto – l’integrazione documentale in parola, puntualmente inviata il successivo 11 giugno.
Deve, pertanto, concludersi che nessun ritardo può essere addebitato alla ricorrente in relazione all’aspetto denunciato con il gravame, in quanto alla data della morte del titolare della società, già si era chiusa la prima fase entro la quale avrebbe dovuto essere presentato il certificato in questione.
Rimane, per concludere da esaminare il rilievo sopra evidenziato alla lettera c) , con il quale la controinteressata ha dedotto che a seguito della morte del socio maggioritario si era avuta una sensibile diminuzione del patrimonio sociale, che avrebbe imposto l’esclusione della ricorrente dalla gara.
Sul punto deve osservarsi che – così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – le vicende societarie, che non incidono sull’affidabilità dell’impresa stessa, non possono di per sè ed in astratto, precludere il subentro in corso di gara del soggetto che nell’ambito della vicenda privatistica succede nella posizione di partecipante alla gara, dovendosi caso per caso verificare, alla luce delle caratteristiche dell’appalto, se il nuovo soggetto possieda tutti i necessari requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara (Cons. St., VI, 29 novembre 2004, n. 7802).
Ora deve innanzi tutto evidenziarsi che la Commissione di gara ha ritenuto, alla luce ed in conformità di tale principio giurisprudenziale, che la sopra descritta modifica intervenuta nella società ricorrente non aveva assunto una specifica rilevanza, in quanto il soggetto partecipante aveva continuato a possedere tutti i necessari requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara.
Inoltre, come già detto, dal certificato camerale in atti per altro verso si rileva che la società in nome collettivo in parola aveva come amministratore il sig. Riccardo Tabossi, e come soci la moglie Frida Ottaviano e la figlia Manuela Tabossi, per cui essendo queste ultime le uniche eredi del sig. Riccardo Tabossi non vi era stata, in punto di fatto, quella ipotizzata diminuzione del patrimonio sociale tale da imporre l’esclusione della società dalla gara.
Deve, pertanto, concludersi che i ricorso incidentale è privo di pregio.
4. – Alla luce delle suesposte considerazioni in ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
Mentre non può essere accolta la richiesta formulata nel gravame di condanna del Comune al risarcimento dei danni “per equivalente nella misura da accertare nei modi di legge”, in quanto – come la giurisprudenza amministrativa ha gia avuto modo di rilevare – tale domanda è stata avanzata in modo del tutto generico e senza addurre alcun concreto elemento di prova.
Tale domanda, stante la sua genericità risulta, invero, inammissibile e, come tale, va disattesa.
Le spese – che, come di regola, seguono la soccombenza – si liquidano in dispositivo e vanno poste a carico della Amministrazione resistente che con il suo illegittimo comportamento ha dato origine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie nel senso e nei limiti specificati in motivazione il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione 31 novembre 2004, n. 865, del Diri