TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1° gennaio 2009, n. 40

Norme correlate:
Art 75 Regio Decreto n. 262/1942

Testo completo:
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1° gennaio 2009, n. 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8101/2004, proposto dal sig. Camillo TURRA, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra COLABUCCI ed elettivamente domiciliato in Roma, al c.so Trieste n. 87;
contro
il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco BRIGATO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21
e nei confronti
della sig. Silvia BACCHETTI, controinteressata, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1082 del 13 aprile 2004, notificata il successivo 22 maggio, recante l’annullamento della precedente determinazione n. 4126 del 6 dicembre 2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 17 dicembre 2008 il Cons. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati COLABUCCI e GUGLIELMI (per delega dell’avv. BRIGATO);
Ritenuto in fatto che, con nota n. 526 del 29 marzo 1922, poi integrata con atto prot. n. 9139 del 2 luglio 1951 per il sepolcro de quo, il Comune di Roma diede al sig. Paolo VESCOVALI la concessione perpetua della tomba n. 20 di sinistra presso l’ingresso principale del cimitero monumentale del Verano in Roma;
Rilevato in atti che la sig. Maria Angiola VESCOVALI, figlia ed erede del sig. VESCOVALI, in data 18 gennaio 2000 autorizzò la tumulazione della salma del sig. Giovanni TURRA, deceduto il precedente giorno 11, presso tale sepolcro;
Rilevato altresì che il sig. Camillo TURRA, figlio del sig. TURRA, in data 31 ottobre 2000 ripropose al Comune di Roma, avendo nel frattempo ottenuto la rinuncia della sig. VERSCOVALI al sepolcro ed essendo costei deceduta il 13 settembre 2000, un’istanza intesa ad ottenere la revoca della concessione perpetua n. 526/1922 ed il rilascio d’una nuova concessione a suo favore, per i restanti otto posti salma colà esistenti, in base alle disposizioni stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 146 del 15 luglio 1996;
Rilevato inoltre che il sig. TURRA dichiara d’aver ottenuto il rilascio della determinazione dirigenziale n. 4126 del 6 dicembre 2000, con cui il Comune di Roma gli concesse l’utilizzo dei predetti otto posti/salma, previo pagamento d’un imponibile pari a Lit. 36.000.000, ancora disponibili nel sepolcro del sig. VESCOVALI;
Rilevato ancora che, con determinazione dirigenziale n. 1082 del 13 aprile 2004, notificata il successivo 22 maggio, il Comune di Roma ha disposto l’annullamento della precedente determinazione n. 4126/2000, essendo venuti meno in capo al sig. TURRA i requisiti di cui alla deliberazione consiliare n. 146/96 e per tutelare i diritti della sig. Silvia BACCHETTI e di tutti gli altri eredi e discendenti del sig. VESCOVALI;
Rilevato quindi che il sig. TURRA si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la determinazione citata e deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa del tutto infondato e come tale non è meritevole d’accoglimento;
Considerato anzitutto che erroneamente il sig. TURRA ritiene violata la deliberazione consiliare n. 146, mentre l’atto impugnato, in conformità al disposto di quest’ultima —che stabilisce sì la cessazione delle antiche concessioni perpetue, ma a condizione, tra l’altro, che siano venuti a mancare il concessionario e tutti gli altri aventi diritto in base alle norme concessorie o che gli stessi abbiano dimostrato la volontà di rinunciare al sepolcro—, fu rilasciato appunto in relazione alla presenza di altri discendenti viventi del sig. VESCOVALI, diversi dalla figlia sig. Maria Angiola e fermo restando che la determinazione n. 4126/2000 fu rilasciata al ricorrente stesso solo rebus sic stantibus, ossia fatti salvi ed impregiudicati i diritti di eventuali terzi interessati;
Considerato altresì che l’atto impugnato muove, manifestando un precipuo interesse al ripristino ed al mantenimento dell’originario rapporto concessorio per sé e per gli altri eredi VESCOVALI, dalla richiesta della controinteressata sig. BACCHETTI, nipote ex filio della sig. Teresa VESCOVALI cgt. BACCHETTI, a sua volta sorella minore del sig. Paolo VESCOVALI originario concessionario del predetto sepolcro e parimenti colà sepolta, oltre che indicata nella scheda operativa (in atti) della concessione n. 526/1922;
Considerato di conseguenza che è parimenti erroneo l’assunto attoreo secondo cui la controinteressata non avrebbe titolo al sepolcro de quo, in quanto consta in atti e non è smentito dal ricorrente che pure la sig. Teresa VESCOVALI è colà sepolta insieme al sig. Paolo VESCOVALI ed agli altri loro fratelli, mentre non v’è seria dimostrazione che tal sepoltura sia avvenuta solo per espressa volizione della sig. Maria Angiola VESCOVALI, peraltro subentrata al padre nel rapporto concessorio solo nel 1957;
Considerato inoltre che è mera petizione di principio l’affermazione del ricorrente secondo cui la controinteressata, sol perché discendente collaterale e non diretta del medesimo sig. Paolo VESCOVALI, non avrebbe titolo o interesse al jus sepulchri nella tomba di famiglia, cui, pure, il medesimo sig. TURRA è del tutto estraneo, giacché, in disparte quanto fin qui detto, non v’è prova evidente, in base alla concessione o ad altra e diversa disposizione, della volontà dell’originario concessionario di limitare tale jus per successione alla di lui figlia e non, come appare invece dalle tumulazioni iscritte nella citata scheda, a tutti i componenti del di lui gruppo familiare, comprese le sorelle nubili e maritate, ai cognati ed alle nipoti (nella specie, quelli del ramo VESCOVALI – PELLAS);
Considerato pertanto che, mentre coerentemente motivato appare l’ atto impugnato anche con riguardo alle clausole del provvedimento annullato, incongruo è il richiamo attoreo all’art. 75 c.c., il quale, com’è noto, si limita a definire le linee della parentela, definizioni, di per sé sole, non rilevanti sull’attuale oggetto del contendere;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 8101/2004 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente,
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore,
Anna Bottiglieri, Primo Referendario.

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