L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 32/2025, che offre chiarimenti sulle profonde modifiche introdotte dal D.Lgs. 43/2025 in materia di accise sul gas naturale e sull’energia elettrica. Le novità hanno un impatto diretto e significativo anche sugli impianti di cremazione, soprattutto in relazione alla classificazione dei consumi e alla conseguente aliquota applicabile.
Il documento segna un cambio di paradigma atteso da anni dal settore.
Il punto centrale della riforma riguarda la nuova distinzione tra “usi domestici” e “usi non domestici”, che sostituisce integralmente la precedente dicotomia “usi civili / usi industriali”.
A partire dal 1° gennaio 2026, tutti i consumi di gas destinati alla cremazione saranno automaticamente ricondotti nella categoria “usi non domestici”, accedendo così alla relativa aliquota, strutturalmente più favorevole rispetto a quella prevista per gli usi domestici.
ADM chiarisce inoltre che sono da considerarsi superate le precedenti indicazioni che escludevano l’attività di cremazione dal perimetro degli impieghi meritevoli di trattamento non domestico. Si tratta quindi di una presa di posizione definitiva che elimina incertezze applicative e disomogeneità territoriali.
Sul piano operativo, i gestori degli impianti devono ora trasmettere al proprio fornitore di gas una dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000) contenente la descrizione dell’attività, gli impieghi del gas e i dati di iscrizione alla CCIAA.
L’aliquota “usi non domestici” si applica dalla data di ricezione della dichiarazione.
Nei casi in cui la stessa fornitura alimenti più usi (es. cremazione e riscaldamento di uffici o locali diversi), si rientra nella disciplina degli “usi promiscui”, per i quali è richiesta anche una relazione tecnica asseverata che quantifichi le percentuali di consumo imputabili alle diverse attività.
Gli effetti economici attesi sono rilevanti: la riclassificazione consente una riduzione strutturale del costo energetico dei crematori, incide sull’addizionale regionale, che continua a gravare solo sugli usi domestici, e introduce una maggiore stabilità nella pianificazione dei costi.
Ne derivano benefici diretti sia per i gestori sia per gli enti locali titolari del servizio, soprattutto nella costruzione o revisione dei Piani Economico-Finanziari, dove la voce energetica rappresenta una componente critica.
La circolare offre dunque un quadro preciso e finalmente uniforme: dal 2026 il gas utilizzato per la cremazione è fiscalmente riconosciuto come uso non domestico, con vantaggi immediati e duraturi per il settore.
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