Corte di appello, Torino, 13 novembre 1931, n. 267 [1]

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Corte di appello, Torino, 13 novembre 1931, n. 267
È valida la trasmissione per atto tra vivi o di ultima volontà, del diritto di sepolcro su tomba particolare, con rispetto all’intangibilità dei cadaveri già tumulati e con osservanza dei regolamenti locali. Il diritto di sepolcro, spettante al privato su un’area del cimitero comunale non ha natura dominicale, ma deve considerarsi quale concessione amministrativa passibile di trasferimento ai terzi e provvista di tutela giurisdizionale.

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