Consiglio di Stato, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 478 – parere

Consiglio di Stato, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 478 – parere

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 478 – parere
I requisiti minimi previsti per l’iscrizione all’albo comunale dei trasporti funebri hanno l’evidente finalità di far sì che l’importante servizio venga espletato da imprese che possano garantirne il decoro e la conformità al palese interesse pubblico da soddisfare.

NORME CORRELATE

Puglia, LR 15/12/2008, n. 34

Numero 00478/2018 e data 23/02/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2018
NUMERO AFFARE 01460/2017
OGGETTO: Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Francesco Saverio < omissis > e dalla “Onoranze funebri Di < omissis > Giuseppe & C. s.n.c.” contro il Comune di Canosa di Puglia e nei confronti della “Organizzazione funeraria < omissis > s.n.c. di < omissis > & C.” avverso Regolamento trasporti funebri.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con ricorso straordinario notificato in data 8 giugno 2006 al Comune di Canosa di Puglia e alla “Organizzazione funeraria < omissis > s.n.c. di < omissis > & C.” il signor Francesco Saverio < omissis > e la “Onoranze funebri di < omissis > Giuseppe & C. s.n.c.” – che riferiscono di esercitare l’impresa per la gestione di un’agenzia pubblica di affari per disbrigo pratiche amministrative-onoranze funebri nel Comune di Canosa di Puglia – hanno impugnato il Regolamento dei trasporti funebri di quel Comune (entrato in vigore, come riferisce il ricorso, il 9 febbraio 2006: allo stato non è reperibile in atti la relativa certificazione), nella parte in cui all’art. 8 prevede per l’iscrizione all’albo comunale dei trasporti funebri anche i seguenti requisiti minimi:
“- possesso di autorimessa nel territorio del Comune di Canosa di Puglia ed avente i requisiti di cui all’art. 21 del D., P, R. n. 285/90;
– possesso e/o disponibilità esclusiva (contratto leasing e/o noleggio per la durata di anni 3 (tre) della seguente dotazione di mezzi: a) n. 2 carri funebri aventi i requisiti minimi richiesti di impatto ambientale e norme per la sicurezza stradale; b) n. l carro funebre per bambini (fino a l0 anni) di colore chiaro; c) n. l autovettura omologata per il trasporto floreale: d) n. l furgone navetta omologato per trasporto persone per l ‘accompagnamento dei congiunti della salma dal luogo in cui viene svolto il rito religioso sino al cimitero;
– una dotazione di personale sufficiente non inferiore a 6 (sei) necrofori di cui 2 (due) con la qualifica di autista […]”.
II ricorrenti lamentano che le nuove previsione regolamentari impediscono, in considerazione dei requisiti richiesti, la nascita di imprese di trasporto funebre di piccole dimensioni, eliminando la libera concorrenza cui si ispira la normativa vigente, che ha liberalizzato anche questo tipo di mercato; e denunciano “violazione di legge per falsa applicazione del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica”.
Il Comune di Canosa di Puglia ha prodotto una relazione, esprimendo l’avviso che il ricorso sia tardivo.
Il Ministero riferente, con relazione datata 12 luglio 2017, ha espresso l’avviso che il ricorso sia inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, non avendo il provvedimento impugnato alcun effetto lesivo diretto nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Considerato:
Il ricorso va respinto nel merito, e ciò consente di prescindere dalle eccezioni preliminari.
I contestati requisiti minimi previsti per l’iscrizione all’albo comunale dei trasporti funebri hanno l’evidente finalità di far sì che l’importante servizio venga espletato da imprese che possano garantirne il decoro e la conformità al palese interesse pubblico da soddisfare. I contestati livelli minimi di qualità del particolare servizio non risultano in palese contrasto con criteri di logica e adeguatezza, unici criteri ai quali commisurare l’opzione regolatoria dell’atto normativo impugnato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L’ESTENSORE (Giancarlo Luttazi)
IL PRESIDENTE F/F (Vincenzo Neri)
IL SEGRETARIO (Maria Cristina Manuppelli)

Written by:

Sereno Scolaro

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