Cassazione penale, Sez. V, 23 maggio 1997, n. 2561

Riferimenti: Giust. pen. 1999, III, 57 (s.m.), Cass. pen. 1999, 1532 (s.m.)

Massima:
Cassazione penale, Sez. V, 23 maggio 1997, n. 2561
Sono inutilizzabili, anche a fini cautelari, quegli elementi di prova che siano riferiti nella richiesta di emissione della misura in quanto a personale conoscenza del p.m., ma non risultino da atti assunti o acquisiti al procedimento. Ciò tuttavia non vale, oltre che per i fatti notori, anche per quegli accadimenti che, per la loro natura o per la forma con la quale la notizia di essi si manifesta e per la provenienza della stessa, sono conosciuti o hanno la potenzialità di essere conosciuti da chiunque. In tale ipotesi, l’attestazione del contenuto dell’atto fatta da un p.u. o dal p.m. (che oltre che parte è magistrato ed, in quanto tale, responsabile, anche penalmente, della completa e fedele corrispondenza all’atto originario) che ne trascrive il contenuto nella richiesta rende pienamente utilizzabile l’elemento indipendentemente dall’avvenuta produzione dell’atto. (Nell’affermare il principio la Corte ha ritenuto sufficiente, in un procedimento per omicidio preterintenzionale, la trascrizione del contenuto del certificato di morte con l’indicazione della causa del decesso, anche se il certificato stesso non era acquisito agli atti e trasmesso al g.i.p. con la richiesta).

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