Cassazione civile, Sez. Unite, 22 aprile 1988, n. 3131

Norme correlate:
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942
Art 1168 Regio Decreto n. 262/1942
Art 1170 Regio Decreto n. 262/1942

Massima:
Cassazione civile, Sez. Unite, 22 aprile 1988, n. 3131
La controversia possessoria fra privati, ancorché riguardi immobili realizzati in forza di concessione edilizia, ovvero assoggettati al regime del demanio pubblico (nella specie, mausoleo funerario in cimitero comunale), non coinvolge la pubblica amministrazione, e, pertanto, non può porre un problema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza della inammissibilità del regolamento preventivo proposto per sollevare la relativa questione.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. Unite, 22 aprile 1988, n. 3131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA
Primo Presidente agg.to
Dott. Franco BILE Pres. di Sez.
” Alberto ZAPPULI ”
” Giovanni CASSATA ”
” Ernesto TILOCCA ”
” Luigi COSTANZA ”
” Giuseppe CATURANI Rel. ”
” Giorgio CHERUBINI ”
” Giuseppe ROTUNNO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 714-85 del R.G. AA. CC., proposto
da
DI NARDO Francesco fu Vincenzo, nato a Giugliano il 23-10-1927 ivi
residente Via Mazzini, 4; DI NARDO Francesco fu Giacomo, nato a
Giugliano il 12-10-1929 ivi res. Via Pagliaio del Monaco, 66;
DI NAEDO Francesco fu Giuliano nato a Giugliano il 2-1-1929 ivi
residente Via Torre Pacifica, 4;
DI NARDO Gino fu Gaetano, nato a Giugliano il 2-5-1920 ivi residente
a Vico Querce, n. 2;
DI NARDO Francesco fu Luigi nato a Giugliano il 10-11-1924 ivi
residente Via Pagliaio del Monaco, 66;tutti elettivamente domiciliati
in Roma, Via D. Chelini, 5 presso lo studio dell’Avv.to Franco
Focacci, rappresentati e difesi dall’Avv.to Francesco Trapani, giusta
delega a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
DI NARDO Annamaria, DI NARDO Giulano, DI NARDO Vito fu Giuliano, DI
NARDO Natalia, DI NARDO Vito fu Luigi, DI NARDO Generosa e QUARANTA
Lucia ved: DI Nardo Raffaele;
Intimati
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente innanzi al Pretore di Napoli, iscritto al n. 1591-84 r.g.;
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 10 dicembre 1987 la
relazione della causa svolta dal Cons. Caturani;
Udito l’Avv.to Trapani;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Alberto VIRGILIO,
Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha
concluso chiedendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
FATTO
Con ricorso del 20 dicembre 1984 al Pretore di Marano di Napoli Annamaria Di Nardo, Giuliano Di Nardo, Vito Di Nardo fu Giuliano, Natalia Di Nardo, Vito Di Nardo fu Luigi, Generosa Di Nardo e Lucia Quaranta, assumendosi compossessori di un mausoleo funerario sito nel cimitero comunale di Giugliano in Campania, premesso che Francesco Di Nardo fu Vincenzo, Francesco Di Nardo fu Giacomo, Francesco Di Nardo fu Giuliano e Luigi Di Nardo fu Gaetano, avevano arbitrariamente modificato lo stato dei luoghi nell’intento di realizzare in loco una cappella funeraria al posto della preesistente costruzione, chiedevano la remissione in pristino dello stato dei luoghi.
In pendenza del suddetto giudizio, gli intimati di cui sopra hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; non hanno svolto in questa sede alcuna attività difensiva Anamaria Di Nardo, Giuliano Di Nardo, Vito Di Nardo fu Giuliano, Natalia Di Nardo, Vito Di Nardo fu Luigi, Generosa Di Nardo e Lucia Quaranta. I ricorrenti hanno anche presentato memoria.
DIRITTO
Con l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, premesso di essere gli unici contitolari e compossessori della cappella funeraria, i ricorrenti sostengono che hanno eseguito l’opera cui si riferisce il giudizio di merito in virtù di concessione edilizia comunale, onde l’azione possessoria proposta nei loro confronti è improponibile per assoluto difetto di giurisdizione, avendo essi agito quali concessionari della pubblica amministrazione ed un intervento del giudice ordinario si tradurrebbe perciò in un’ammissibile revoca del provvedimento amministrativo, in violazione dell’art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.
Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti chiedono in questa sede l’applicazione del principio di diritto secondo cui le azioni possessorie non sono proponibili nei confronti della pubblica amministrazione o di un suo concessionario che agisca quale longa manus dell’Amministrazione, principio che risponde ad una giurisprudenza ormai costante delle Sezioni unite.
Nel caso di specie, tuttavia – come risulta dagli atti- la controversia possessoria è insorta in sede di merito non già nei confronti della pubblica amministrazione o di un suo concessionario che agisca quale longa manus della stessa, ma tra privati i quali vantano nei loro rapporti reciproci il compossesso esclusivo di una cappella funeraria nel cimitero di Giugliano.
I ricorrenti, invero, come essi stessi hanno dedotto in questa sede, hanno eseguito le opere, cui si riferisce l’azione possessoria delle controparti, in virtù di concessione del comune di Giugliano n. 80 in data 1. dicembre 1982, la quale, come concessione edilizia, non può non confondersi con la concessione costitutiva del diritto di utilizzazione dell’area cimiteriale.
Nè potrebbe applicarsi con fondamento la concessione de qua, proprio in quanto tale, attribuirebbe ai ricorrenti la veste di concessionari di opera pubblica, poiché come è stato precisato anche dalla Corte costituzionale con sentenza 25 gennaio 1980 n.5, la concessione ad edificare prevista dalla 1. 28 gennaio 1977 n. 10 non attributiva al destinatario di diritti nuovi, ma presuppone facoltà preesistenti le quali sono esercitate nell’interesse esclusivo di quest’ultimo ed alla cui positiva attuazione l’ente concedente non è interessato, sicché trattasi di provvedimento che non adempie a funzione sostanzialmente diversa dalla preesistente licenza edilizia.
Quanto infine alla deduzione che la controversia di merito ha per oggetto beni demaniali, è sufficiente richiamare il principio, già accolto da questa Corte (S.U. 12 marzo 1986 n. 1666) secondo cui, l’esperibilità davanti al giudice ordinario, nei rapporti fra privati, di azione di reintegrazione nel possesso di un immobile non resta esclusa dall’eventuale assoggettamento del bene al regime del demanio pubblico (sotto il profilo della sua appartenenza a cimitero comunale), atteso che l’art. 1445 comma 2 c.c. espressamente accorda la tutela contro atti di spoglio nell’ambito dei suddetti rapporti, anche per i beni demaniali.
In conclusione, poiché la controversia possessoria è insorta in sede di merito tra privati, non si prospetta nel caso in esame alcun problema di giurisdizione, onde il ricorso per il regolamento preventivo va dichiarato inammissibile.
Nessuna pronuncia sulle spese va emessa non essendosi costituita la parte che è riuscita vittoriosa in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite: dichiara il ricorso inammissibile.

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