Cassazione civile, Sez. III, 19 novembre 1993, n. 11404

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Riv. legisl. fiscale 1994, 1890

Massima:
Cassazione civile, Sez. III, 19 novembre 1993, n. 11404
Gli art. 79 e 80 del regolamento cimiteriale del Comune di Napoli consentono la subconcessione tra privati per le cappelle, le edicole ed i monumenti dopo un quinquennio dalla costruzione e subordinatamente al pagamento al comune di un compenso. Conseguentemente l’atto notarile di trasferimento tra privati di una cappella funeraria in violazione delle predette norme del regolamento cimiteriale rientra nell’ambito degli atti vietati al notaio ex art. 28, n. 1 L. 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato) essendo irrilevante la distinzione tra concessione e trasferimento della proprietà.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. III, 19 novembre 1993, n. 11404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Franco BILE Presidente
” Francesco SOMMELLA Rel. Consigliere
” Gaetano NICASTRO ”
” Paolo VITTORIA ”
” Michele LO PIANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DOTT. FLAVIO PRATTICO – Notaio del Distretto di Pozzuoli (NA), via
Matteotti n. 4, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni
n. 235 presso lo studio dell’avv. Donato Francucci, rappresentato e
difeso dall’avv. Renato De Fusco, giusta procura a margine del
ricorso.
Ricorrente
contro
PUBBLICO MINISTERO – PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI.
Intimato
Visto il ricorso avverso la sentenza n. 1296-93 della Corte di
Appello di Napoli del 17.3.93-1.4.93.
Udito il Consigliere Relatore Dott. Francesco Sommella nella Pubblica
Udienza del 19-10-93.
Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sost. Proc.
Gen.le Dott. Massimo Fedeli che ha chiesto si rigetti il ricorso con
le pronunce conseguenziali.
Non è presente il difensore del ricorrente.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Delli
Priscoli che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
FATTO
A seguito di ricorso in data 16.9.1992 del P.M., il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12-28.12.1992, condannava il notaio Flavio Prattico alla pena di Lit. 30.000 per omessa regolarizzazione del registro generale dei testimoni ed alla ammenda di Lit. 4.000 per stipula di atti di trasferimento di cappella funeraria in violazione del regolamento cimiteriale di Napoli: atti accertati il 15.11.1991.
Il Notaio proponeva appello soltanto avverso la sanzione dell’ammenda.
Con sentenza del 17.3-1.4.1993 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione, ritenendo che la stipula degli atti in questione era in contrasto con il regolamento cimiteriale del Comune di Napoli, e pertanto violava l’art. 28 n. 1, della legge notarile.
Per la cassazione di questa sentenza il Notaio ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo; il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si censura l’interpretazione data dalla Corte di Appello all’art. 28 n. 1 della legge notarile n. 89-1913. In particolare, il ricorrente sostiene che gli atti notarili in oggetto non sono ne invalidi nè inefficaci tra le parti, sicché non si è verificato alcuna violazione della citata norma. Soggiunge che i regolamenti costituiscono fonti normative secondarie, e, come tali, vanno interpretati restrittivamente, non invece estensivamente.
Ed il regolamento cimiteriale del Comune di Napoli non vieta la vendita del manufatto ma soltanto la subconcessione del suolo, sicché, nella specie, essendosi verificato il solo trasferimento della proprietà, mentre nulla è stato disposto circa la concessione o subconcessione del suolo, neppure sotto questo profilo si è verificata alcuna violazione del detto art. 28 n. 1 L.N.
Il suesposto motivo è infondato.
Come è stato esattamente osservato dal P.M. nelle richieste scritte, per costante orientamento di questa Corte (sent. n. 2744-83; n. 10256-90; n. 12081-92) l’art. 28 n. 1 della legge notarile n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico – si riferisce non solo agli atti specificamente vietati, ma a tutti gli atti contrari a disposizioni di legge e, cioè, non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità.
È quindi indubbia, alla luce di tale principio, la responsabilità del Notaio.
Infatti, la Corte di Appello ha correttamente interpretato il D.P.R. n. 285-90 (regolamento generale di polizia mortuaria) ed il regolamento cimiteriale del Comune di Napoli, i quali, nel rispetto delle esigenze pubblicistiche, dettate anche da motivi sanitari, devolvono unicamente ai Comuni la disponibilità del suolo adibito ad aree destinate alla costruzione di sepolture, abilitando gli stessi Comuni a concedere a privati e ad enti l’uso di tali aree. In particolare, gli artt. 79 e 80 del regolamento cimiteriale del Comune di Napoli prevedono che “è consentita la subconcessione tra privati per le cappelle, le edicole ed i monumenti dopo un quinquennio dalla costruzione, e subordinatamente al pagamento al Comune di un diritto equivalente ai quattro quinti dell’importo del suolo, su cui sorge la costruzione, valutato alla stregua della tariffa vigente all’epoca della subconcessione.
Conseguentemente, l’atto di trasferimento che viola, come nella specie, la suddetta norma rientra nell’ambito degli atti vietati al notaio ex art. 28, n. 1 L.N. -.
Né appare rilevante la differenziazione tra concessione e trasferimento della proprietà.
Al riguardo la Corte di Appello ha esattamente osservato che se si consentisse – sulla base della sola differenza ontologica tra concessione e trasferimento della proprietà – la stipula tra privati di atti di compravendita di cappelle funerarie, si verrebbero ad eludere gli interessi di natura pubblica, che si sono intesi salvaguardare con le disposizioni di polizia mortuaria, e si limiterebbe, fino ad annullarlo, quel diritto, anche di natura finanziaria, che gli artt. 79 – 80 hanno riconosciuto al Comune in relazione ad ipotesi di subconcessione tra privati.
Il ricorso va, dunque, rigettato con la conseguente condanna del Notaio al pagamento delle spese di giudizio prenotate a debito dell’Erario.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal notaio Flavio Prattico avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17.3-1.4.1993 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio prenotate a debito.
Così deciso in Camera di Consiglio il 19.10.1993.

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