Trasporto salma dal luogo di decesso

Domanda

Una salma, deceduta in un centro ricreativo pubblico, si trasporta - su richiesta della famiglia e con certificato medico che specifica che non sussiste causa di reato - presso l'abitazione dell'estinto in attesa del funerale.
Il Comune emiliano ha già da alcuni anni una convenzione con una Casa Protetta del territorio, idonea al servizio di camera mortuaria/deposito di osservazione.
Per questo, nella convenzione si specifica che tali funzioni riguardano esclusivamente:
- persone decedute in abitazioni inadatte, su richiesta dei familiari, con certificazione medica ad esclusione di cause di reato;
- persone decedute a cui siano stati eseguiti autopsia o riscontro diagnostico (di ritorno dalla medicina legale);
- persone decedute in altri luoghi per cui venga richiesta la sosta nelle camere ardenti in attesa del trasporto funebre."
Si chiede quindi se si può trasportare una salma da un luogo pubblico ad un'abitazione senza tener conto delle leggi preposte e della convenzione stipulata.

Risposta

In Emilia-Romagna si può trasportare una salma, indipendentemente dal luogo di decesso, su richiesta dei familiari.
Nello specifico, per effetto dell'art. 10, comma 1 della L.R. Emilia Romagna 19/04 il trasporto può essere effettuato in:
1) obitorio o il deposito di osservazione;
2) servizio mortuario struttura ospedaliera pubbliche o private accreditate;
3) strutture adibite al commiato di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 19/04.
Inoltre, tale circostanza è ulteriormente presente nell'ultimo comma del paragrafo "il trasporto di salma" della Determina Servizio Sanità E.R. 6/10/2004, n. 13871.
Pertanto, appurata l'effettiva violazione della norma, il Comune deve applicare la sanzione stabilita dall'art. 7,comma 2 della L.R. citata.