Domanda
Si chiede chiarimento sui requisiti formativi che deve possedere il personale addetto ai servizi funebri.
In particolare, se tutti gli addetti in forza al servizio, entro il 10 febbraio 2007, devono effettuare il corso relativamente alla sola parte teorica.
Compresi quelli che hanno maturato 5 anni per la figura del Direttore Tecnico, oppure 2 anni per i Necrofori. Dopo il 10 febbraio 2007 sarà possibile operare con personale preso in prestito con convenzione da impresa terza in regola con le autorizzazioni?
Risposta
In Lombardia vige l'art. 32 comma 7 del regolamento 6/04.Per chi era già impresa funebre alla data di entrata in vigore del regolamento, non vi è necessità di corso pratico.
Sia per il direttore tecnico con esperienza con più di 5 anni che per l'operatore funebre con esperienza di più di 2 anni.
Il corso teorico è necessario entro il 9 febbraio del 2010 (cinque anni dalla entrata in vigore del regolamento).
La circostanza è confermata anche dalla circolare 21/SAN del 30/5/2005 par. 6, che prevede che chi abbia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, in carenza di requisiti formativi (perché tali requisiti ha tempo 5 anni per possederli - comma 7 del citato art. 32 del regolamento), DEVE comunicare al Comune di rilascio entro il 10 febbraio 2010 l'avvenuta acquisizione dei requisiti formativi mancanti.
In caso di mancata comunicazione il Comune deve sospendere oltre tale data l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
È quindi destituita da ogni fondamento la richiesta di avere tali requisiti entro il 9 febbraio 2007 (per operatori con esperienza).
- del: 2007 su: Attività funebre e casa funeraria per: Lombardia Tag: Impresa Funebre | Quesiti in: ISF2007/3-h Norma: