Domanda
Il Comune A ha effettuato, presso un proprio cimitero, servizio funebre ed inumazione di persona in stato di indigenza.
La persona è deceduta in istituto di ricovero per anziani ubicato nel proprio Comune, ma residente nel Comune B (entrambi i Comuni si trovano in Toscana).
Pertanto il Comune A chiederà al Comune B il rimborso delle spese, essendo il soggetto assistito deceduto in stato di indigenza.
La normativa prevede che tale trasporto (non rientrando in ambiti di polizia mortuaria) sia di competenza del Comune in cui il defunto aveva la residenza al momento del decesso.
Quindi, a quale Comune spetta l'onere del servizio funebre?
Risposta
Il riferimento normativo è all'art. 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 397, convertito, con modificazioni, nella L. 28/2/2001, n. 26.Esso va integrato, per le situazioni di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, con le disposizioni dell'art. 6 della L. 8/11/2000, n. 328.
Si individua come la gratuità dell’inumazione, fino all'esumazione ordinaria inclusa, sia riconosciuta alle persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa.
In effetti tali situazioni rientrano tra i servizi e le prestazioni sociali erogate dai comuni alle persone residenti.
Questo in concorrenza con le previsioni del Regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni e servizi sociali e delle disponibilità di bilancio.
In relazione alla natura 'sociale' (collegata con l'indigenza o l'appartenenza a famiglia bisognosa), esso ne agevola l'accertamento di tale condizione, ex art. 25 L. 328/2000.
Infatti, nella situazione di specie, correttamente è avvenuta l'inumazione nel Comune di decesso.
L'eventuale trasporto in altro Comune, fosse pur quello di residenza, sarebbe stato a titolo oneroso e tale da non essere compatibile con la condizione d'indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa.
Ciò anche in relazione al fatto che la prima tipologia dei defunti che il Comune ha l'obbligo di accogliere nei cimiteri è individuata all'art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 285/90.
Mentre gli oneri per l'inumazione e per il trasferimento dal luogo di decesso al cimitero nel comune rientrano tra le prestazioni che i comuni devono assicurare ai propri cittadini (residenti).
- del: 2009 su: Trasporto funebre per: Toscana Tag: Quesiti | VARI | VARI-spese funebri | trasporto funebre in: ISF2009/2-e Norma: L. 328/2000, art. 25 e D.P.R. 285/90 art. 50