Domanda
In Toscana è possibile per un'ATI effettuare il commiato dei defunti, come la vestizione, anche all'interno del crematorio con la creazione di alcune sale espositive?
La funzione è ora svolta presso l'obitorio comunale.
Si precisa che tutti i decessi che avvengono in ospedale sono portati all'obitorio, per convenzione, dal servizio interno ospedaliero.
Risposta
La L.R. Toscana 18/2007 ha introdotto la distinzione tra salma/cadavere (e relativi trasporti).Ha anche previsto che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione in strutture per il commiato, ma tale L.R. non regola le strutture per il commiato.
Con la conseguenza che queste sale, in Toscana non possono che essere finalizzate a "riti" in presenza di feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa).
Mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tanatocosmesi non possono che avvenire nei luoghi in cui si trovi il cadavere e debba provvedersi alla chiusura della bara.
L’assenza di una definizione, con legge regionale, delle strutture del commiato rende particolarmente difficile il trasporto di salma.
In altre parole, la vestizione e la chiusura della bara possono aversi in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui all'art. 12 (e 13) D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso l'abitazione) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.
Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle norme del D.P.R. 285/90 e non può che avvenire a cassa chiusa.
Per cui la vestizione è già avvenuta, con la conseguenza che, a questo punto, l'esposizione riguarda il feretro.
- del: 2009 su: Attività funebre e casa funeraria per: Toscana Tag: Quesiti | VARI in: ISF2009/2-f Norma: D.P.R. 285/1990, artt. 12-13