Domanda
Un utente ha chiesto che gli vengano riconosciuti due testamenti olografi, vergati in vita nel 1982 da due parenti defunti.
Essi gli avrebbero lasciato le quote di un sepolcro di famiglia per il quale l’interessato possiede già un’altra quota ereditata dal defunto padre.
Tali testamenti, riferiti alle volontà di due distinte persone, riportano in modo palese la stessa calligrafia, unitamente alla data (senza specifica del luogo) e alla firma di tre presunti testimoni per ciascun testamento.
Ivi compresa quella del dichiarante stesso, che differisce ulteriormente dalla calligrafia che ha stilato la dichiarazione testamentaria.
Si chiede in generale quali debbano essere gli elementi che contraddistinguono un testamento cosiddetto olografo e, nello specifico, come comportarsi nei confronti dell’utente in questione.
Risposta
Sotto il profilo della forma testamentaria, occorre considerare che il testamento olografo, consistente in atto scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 C.C.), può avere esecuzione solo una volta avvenuta la sua pubblicazione (art. 620 C.C.).In difetto di pubblicazione, un siffatto documento non produce effetti giuridici di sorta, rimanendo quale “carta privata” e senza forza probatoria.
Almeno per quanto riguarda la successione in diritti spettanti, in vita, al testatore.
Rispetto alla validità testamentaria, quale titolo di disposizione di sepolcri e diritto di sepoltura, va rilevato come la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico.
Ciò dal 10 febbraio 1976 e, secondo altri, dall’entrata in vigore del libro III del codice civile.
Mentre il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.
In ogni caso, la disponibilità è ammessa per la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fino a che sussista la concessione.
Proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio, di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che è distinta dal titolo, connesso all’appartenenza alla famiglia, ad ottenere sepoltura nel sepolcro.
In ogni caso, occorre riferirsi al Regolamento comunale di polizia mortuaria, sull’uso e la trasmissione del testamento in caso di decesso del concessionario.
- del: 2004 su: Concessioni cimiteriali e diritti di sepolcro per: Italia Tag: Quesiti | sepolcro | subentro in: ISF2004/2-d Norma: DPR 285/1990, capo 10