Attivazione medico necroscopo

Domanda

In merito alla L.R. Lombardia n. 22 del 18/11/2003 si chiede chiarimento sull’introduzione, in caso di decesso, della procedura di attivazione del medico necroscopo da parte dell’Ufficiale di stato civile.
Si può ovviare introducendo nel regolamento di attuazione l’alternativa dell’attivazione anche da parte dell’impresa di pompe funebri (ora incaricato di pubblico servizio) e/o medico curante?

Risposta

Non si ritiene che l’incarico di pubblico servizio possa in qualche modo avere influenza per tale problematica.
Difatti tale incaricato è l’addetto al trasporto della salma/cadavere (art. 6 comma 3 L.R. 22/03), in quanto persona fisica, non l’esercente l’attività funebre.
È invece il familiare, il medico curante (ove la situazione sanitaria lo imponga) e l’ufficiale di stato civile, che può attivare il medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
Se l’ASL comunicherà allo stato civile l’elenco dei medici necroscopi e lo stato civile, poi a sua volta, agli esercenti l’attività funebre autorizzati, la soluzione è fattibile anche attivando il medico necroscopo da parte dell’esercente l’attività funebre.
Questi deve aver ricevuto mandato dal familiare ad operare per il disbrigo delle pratiche amministrative (art. 8 comma 1 lett. a) LR 22/03, con l’attività di agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.
È però sempre possibile l’intervento diretto dell’ufficiale di stato di civile.
Non si ritiene che tale interpretazione abbia necessità di essere codificata nel regolamento attuativo della L.R. 22/03.