Domanda
La gestione del cimitero ed i servizi di polizia mortuaria del Comune è esternalizzata ad una ditta partecipata.
Effettuando riesumazioni ordinarie in campi ventennali, la ditta scopre, sotto il primo strato di sepolture, altre casse più antiche.
In alcuni casi si tratta di resti, in altri di cadaveri non completamente mineralizzati cui non è possibile attribuire una identità.
Poiché il Comune non è in grado di determinare cosa accaduto in periodi risalenti a 40 anni fa, cosa si può fare per sanare la situazione?
Va interpellata l’autorità sanitaria per certificare la natura dei ritrovamenti, o l’autorità giudiziaria? Si possono avviare i resti a cremazione pur non conoscendone l’identità?
Risposta
In passato era abbastanza usuale non procedere a raccogliere integralmente i resti mortali al momento della esumazione.Tali operazioni si eseguivano con vanga (mentre oggi si può usare un escavatore).
Inoltre, era invalso l’uso di risolvere il problema inconsunti lasciandoli semplicemente sottoterra, sperando che la permanenza determinasse una trasformazione in ossa.
Analizzando il quesito posto, si possono seguire due strade:
a) Considerare che la situazione configuri quanto specificato all’art. 5 D.P.R. 285/90 e procedere di conseguenza.
Si segnalerà che si ritiene trattasi di resti mortali di cadaveri inumati in illo tempore.
Indi si proporrà la soluzione della cremazione (previa ordinanza del Sindaco da emanare per regolare questa specifica situazione di esumazione).
Infine si attenderà una verifica dell’A.S.L. per dar seguito a quanto proposto (con sospensione di fatto della campagna di esumazioni ordinarie finché non si risolva la questione).
È consigliabile coinvolgere preventivamente anche l’A.S.L..
La soluzione è più garantista, ma può determinare difficoltà operative considerevoli finché le Autorità preposte non siano d’accordo nella soluzione.
b) Ritenere che non vada seguita la procedura ex art. 5 D.P.R. 285/90 (calibrata sul rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali durante scavi di fondazioni fuori del cimitero).
Applicare invece gli articoli 82 comma 1 e 85.
Si proceda a liberare le fosse dai resti del feretro, (cioè legni e resti mortali) e porre tutte le ossa rinvenute in ossario comune, a meno che non richieste dai familiari.
In questo modo le ossa del feretro superiore, ben distinguibili, se richieste, andranno messe in cassettina di zinco.
Oppure, in presenza di resti mortali, si segue la procedura normalmente prevista dal D.P.R. 254/03 (reinumazione, cremazione).
Le ossa non richieste vanno all’ossario comune.
Sarà opportuno segnalare tale situazione all’A.S.L., che controlla il funzionamento dei cimiteri, ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 285/90.
Infatti, se detta situazione è sintomo di un'incapacità a mineralizzare del terreno cimiteriale, il Comune e l’A.S.L. valuteranno la sussistenza di condizioni per l’applicazione dell’art. 82 comma 2 o, nei casi gravi, del comma 3.
Si ritiene di suggerire la procedura di cui alla lettera b) in quanto, tra le due, è la più consona alla tipologia di problema rilevato.
- del: 2006 su: Esumazioni, estumulazioni e resti mortali per: Italia Tag: CMesumazione | CMinumazione | Cadavere-ossa | Cremazione | Gestione Cimitero | Ossario comune | Quesiti | resti mortali | sepolcro in: ISF2006/3-d Norma: DPR 285/1990, Capo IX