Quesito pubblicato su ISF2017/1-a

Il Comune di … chiede un parere circa la traslazione di salme e resti mortali.
L’art. 40 della L.R. Veneto 18/ 2010 indica che i resti mortali provenienti da estumulazioni ordinarie vanno destinati ad inumazione o cremazione, mentre la circ. Min. Salute 10/98 ne ammette la traslazione.
Considerato che alcuni familiari richiedono la traslazione dei resti mortali dei propri cari, il Comune veneto sta valutando se inserire tale possibilità nel suo regolamento di polizia mortuaria comunale, attualmente in fase di elaborazione.

Risposta:
La Regione Veneto ha volutamente ristretto le possibilità di trattamento al termine del periodo di concessione (cioè in caso di estumulazione ordinaria).
Ma in quella straordinaria – richiesta dall’avente titolo, anche un giorno prima della scadenza concessoria ed in tutte le concessioni perpetue – è il Comune, sentita l’ASL che stabilisce il da farsi. Si veda l’art. 40, comma 3 che segue:
“3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS.”
Pertanto può essere seguita la strada del regolamento comunale o quella, che si consiglia in quanto più semplice, dell’ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regoli esumazioni ed estumulazioni, prevedendo soluzioni differenziate rispetto alla sola inumazione in campo indecomposti o inumazione in area in concessione a pagamento, o infine la cremazione dei resti mortali. Come ad esempio la reintroduzione nel tumulo, come previsto dalla circolare Min. Salute 10/1998.

Norme correlate:
L.R. Veneto 18/ 2010

Riferimenti:

Parole chiave:
Quesiti, Salma, Resti Mortali, Altro

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