Quesito pubblicato su ISF2010/1-b

Il Sig. X iscritto alla So.Crem di …, sita in Emilia Romagna, ha disposto in vita con testamento olografo depositato presso la Società di cremazione medesima, la dispersione delle ceneri in natura nel seguente luogo (si citano le testuali parole): “appezzamento di terreno posto a est della casa di via … n. .. attualmente coltivato a noceto e a vigneto”.
Il Comune di residenza del defunto ha accertato che l’area citata rientra nel centro abitato del Comune, dove è in ogni caso vietata la dispersione.
Il responsabile dei servizi cimiteriali comunali ritiene che non sia possibile autorizzare la dispersione, anche in altro luogo (in quanto non rispondente alla volontà testamentaria del defunto che, depositata presso la So.Crem. è inequivocabile), ritenendo che si debba procedere, con motivato provvedimento, al seppellimento nel cimitero del Comune di ultima residenza, secondo le forme che i famigliari vorranno scegliere.
Sorge comunque il dubbio che la volontà prevalente del defunto riguardasse l’atto della dispersione e, in subordine, il luogo dove esso dovesse trovare esecuzione.


Risposta:
In passato una situazione simile si presentava per coloro che esprimevano in maniera testamentaria la volontà della dispersione delle ceneri, allora vietata in Italia.
In tali casi l’urna cineraria veniva sepolta in cimitero e tomba a destinazione stabile secondo il volere dell’avente diritto (in primis il coniuge, in assenza tutti i parenti di pari grado a scalare) in attesa che si potesse dar luogo alla volontà del de cuius. Permesso poi per effetto dell’attuazione in talune regioni della L. 130/01.
Nella fattispecie si consiglia, in attesa di dar corso all’esatta volontà del de cuius (dispersione nel luogo da lui esattamente specificato), di seppellire l’urna in cimitero, motivando che tale soluzione è l’unica che permetta in futuro di dar corso al volere del de cuius in base ad eventuale cambio di normativa (eliminazione del divieto di dispersione in centro abitato).
Al termine della durata della concessione della sepoltura individuata dall’avente titolo, si procede alla dispersione delle ceneri in cinerario comune del cimitero del luogo di sepoltura.


Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-dispersione,CREMAZIONE-altri


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