Quesito pubblicato su ISF2002/2-g

Il responsabile di polizia mortuaria del Comune di … è stato informato dall’ufficio comunale competente che i rifiuti di inerti prodotti in ambito cimiteriale derivanti da smantellamento di sepolture, dovranno essere sottoposti ad analisi di laboratorio per verificare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose o metalli pesanti e poi accertarne la pericolosità ai fini della classificazione e della conseguente metodologia di smaltimento (la mancata analisi comporterebbe la automatica classificazione nei rifiuti pericolosi e come tali ne determinerebbe lo smaltimento). Questo in ottemperanza della decisione 2000/532/CE del 3/5/2000 (1). Ciò premesso ci viene richiesto se la citata normativa escluda – in quanto non richiamata espressamente – la tipologia dei rifiuti già regolamentati con DM 26/6/2000 n. 219, fra cui quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni (per i quali pertanto dovrebbe vigere la non pericolosità, anche alla luce del fatto che con L. 16/11/2001, n. 405 di conversione del Dl 347/2001 si sono individuate metodologie di semplificazione volte al contenimento della spesa per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi disciplinati dal citato DM 219/00 che, dopo essere stati sottoposti ai trattamenti di disinfezione previsti, possono essere assimilati agli urbani.

Risposta:
Ad avviso dello scrivente il trattamento di inerti cimiteriali è disciplinato dal DM Ambiente, di concerto con la Sanità, n. 219 del 26/6/2000 in attuazione del comma 4 dell’art. 45 del D.Lgs. 22/97. Alla lettera f) del comma 4 dell’art. 1 del DM 219/2000, è chiaramente specificato che esso si applica a: “f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.” Nelle definizioni, al comma 1 dell’art. 2 si trova la lettera f), che così recita: “f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.” Sempre lo stesso decreto ne individua il trattamento all’articolo 13: “Articolo 13 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali 1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.” Sembra quindi di poter concludere che gli inerti cimiteriali hanno il trattamento come rifiuto non pericoloso se riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale (e sono quindi materiali, in quanto non entrano nel ciclo dei rifiuti). Se invece sono avviati a recupero o sono portati a discarica per inerti è necessaria la verifica del livello di pericolosità al fine della corretta destinazione (e delle cautele per il trasporto). Al di là della interpretazione normativa, è utile sapere che: 1) Il principale caso in cui sussiste realmente la possibilità di concentrazione di inquinanti è quando si hanno perdite di liquidi biologici nei loculi. In tal caso, per lo più, si rientra nella norma, con il trattamento dei liquidi o delle pareti imbrattate con apposite sostanze assorbenti (ove necessario) e biodegradanti. 2) L’onere per il trasporto a discarica, come anche quello per il ricondizionamento, se eseguito al momento della operazione cimiteriale, può essere tariffato. (1) “Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi – versione in vigore dal 1 gennaio 2002”

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Ministeriale n. 219 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-tumulazione,CADAVERE-inumazione,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-rifiuti cimiteriali,GESTIONE-tariffa,VARI-sostanze biodegradanti


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