Domanda
Nel territorio della A.USL decede un cittadino svizzero, senza assistenza medica.
Di solito, in questa situazione, il necroscopo compila il certificato ISTAT previo riscontro diagnostico.
Nel caso in questione i familiari del defunto si oppongono al riscontro diagnostico.
Inoltre dichiarano di poter presentare in tempo utile un certificato ISTAT rilasciato dal medico che in Svizzera assisteva il deceduto (corrispondente al medico di medicina generale).
Secondo l'A.USL detto certificato non può essere rilasciato d’ufficio da un medico che non può esaminare la salma per escluderne la causa di morte violenta.
Nel caso in cui il medico svizzero venisse in Italia per esaminare la salma e compilare il certificato ISTAT, potrebbe accettarlo l’Ufficio di Stato Civile?
Risposta
Si ritiene che il medico necroscopo sia obbligato a dar corso al riscontro diagnostico, per appurare le cause di morte ex artt.1 e 37 del DPR 285/90.In caso di decesso avvenuto senza assistenza medica, è il medico necroscopo che si sostituisce al curante.
È quindi preminente non solo l'individuazione della causa di morte a fini ISTAT, ma anche l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato o dovuta a malattia infettiva.
Se si intende estradare la salma fuori dell'Italia, occorre la certificazione sul confezionamento del feretro per malattia infettiva (punto 8.2 della circolare 24/93 Min. Sanità).
È quindi chiaro che se il medico necroscopo vuole attuare il riscontro diagnostico, questo si deve fare.
Non si può dare l'autorizzazione alla sepoltura o al trasporto funebre da parte dell'Ufficiale di stato civile senza la scheda di denuncia della causa di morte.
Pertanto il cadavere resta al deposito di osservazione finché non si dà corso alla procedura prescritta, con oneri di mantenimento a carico della famiglia.
Non si esclude che la famiglia possa ricorrere alla Magistratura.
In tal caso la situazione resta ferma fino a decisione di quest'ultima.
- del: 2002 su: Attività funebre e casa funeraria per: Italia Tag: cadavere | quesiti | trasporto funebre in: ISF2002/3-b Norma: D.P.R. 285/1990, Capo 1 e 5