Quesito pubblicato su ISF2000/1-b

L’obitorio dell’Ospedale Civile del Comune di ………. serve anche i Comuni limitrofi in caso sia necessario un accertamento diagnostico o altro. L’Azienda ………. che gestisce i servizi funebri per conto del Comune, è solita rilasciare le autorizzazioni al trasporto per fuori Comune anche per le salme trasferite al suddetto obitorio dopo essere decedute in altro Comune e poi riportate nel Comune di origine per la sepoltura. Contestualmente al rilascio delle autorizzazioni al trasporto, l’Azienda ………. chiede il versamento del diritto di privativa. Recentemente un Comune limitrofo ha fatto notare che, ai sensi dell’art. 34 del DPR 285/90, l’autorizzazione al trasporto deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e che pertanto l’Azienda ………. non ha alcun titolo per obbligare l’impresa funebre a recarsi nei suoi uffici per munirsi di un’ulteriore autorizzazione al trasporto che viene tra l’altro rilasciata in bollo. L’osservazione appare fondata, tuttavia il rilascio dell’autorizzazione al trasporto si configura come uno strumento di controllo delle salme in uscita dal Comune ai fini dell’applicazione del diritto di privativa. Si precisa che l’Obitorio Comunale è gestito dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Civile e non dal Comune.

Risposta:
In merito al quesito relativo all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto, si è del parere che, ai sensi dell’art.34/1 del DPR 10 settembre 1990, n.285, spetti al Sindaco del Comune di decesso rilasciare l’autorizzazione al trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall’obitorio, anche se situato fuori dal proprio Comune, al luogo di sepoltura (così anche il par. 5.2 della circolare Min. San. 24 giugno 1993, n.24). Laddove il Comune abbia imposto il diritto fisso di cui all’art.19 del DPR 285/90 anche in tali casi è necessario che, il Sindaco del Comune che autorizza il trasporto, comunichi il decreto (art.24 DPR 285 cit.) al Sindaco del Comune in cui è situato l’obitorio (ad es. via fax). Questo è il titolo per richiedere a chi di dovere il pagamento del diritto fisso. In pratica si suggerisce di estendere la procedura prevista per le speciali onoranze (art.24/3) al caso in esame. Infine, si rileva che già dovrebbe sussistere una copia di autorizzazione al trasporto (in entrata) rilasciata all’incaricato del trasporto (e da questi presentata all’obitorio) da parte della Pubblica Autorità che lo ha disposto (cfr. par. 5.2, lett.b) circ. Min. San. 24/93). Questo però è titolo per esigere il diritto fisso in entrata, non in uscita, potendo il cadavere essere sepolto nello stesso comune o cremato lì. Ciò nel caso in cui si volessero applicare i diritti fissi. Si segnala, però, che lo schema del nuovo regolamento di polizia mortuaria eliminerà la suddetta facoltà di scelta. Si rammenta, infine, che i diritti fissi in parola possono essere incassati in partita di giro da un soggetto terzo rispetto al Comune e girati a quest’ultimo, con la conseguenza che, in tal caso, essi non appariranno sul conto economico del gestore, ma solo in quello del Comune.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto


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