Quesito pubblicato su ISF1999/3-h

Il Comune di …………. domanda se sia consentita la cremazione di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 (circolare 24/6/1993, n. 24 e 31/7/1998, n. 10) e, in caso affermativo, quale documentazione è necessario produrre.

Risposta:
Anzitutto occorre operare delle distinzioni: 1. Nel caso si tratti di persona deceduta da più di dieci anni che al momento dell’ordinaria esumazione risulti non mineralizzata, può essere cremata soltanto con il consenso degli aventi diritto (cfr. circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/98). 2. Nel caso si tratti di persona deceduta da più di vent’anni e che risulti non mineralizzata al momento della estumulazione ordinaria, deve essere inumata per altri cinque anni, alla scadenza dei quali, se risulta ancora non mineralizzata, con il consenso degli aventi diritto, può essere cremata. 3. Se invece la persona é deceduta prima del 27 ottobre 1990 (ma non sono ancora trascorsi i termini per l’esumazione o l’estumulazione ordinaria) quando cioè era ancora in vigore il regolamento di polizia mortuaria precedente D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il quale prevedeva che il de cuius avesse manifestato la volontà di essere cremato in una disposizione testamentaria oppure con l’iscrizione ad associazioni riconosciute aventi il fine della cremazione dei propri associati, potrà essere cremata soltanto laddove fosse rinvenuto un documento comprovante appunto tale volontà. Inoltre ai sensi dei commi quarto e quinto dell’articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non viene corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso poi, di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. 4. Per le persone decedute dopo il 27 ottobre 1990, il D.P.R. n. 285, all’articolo 79, dispone che qualora manchi una disposizione testamentaria, la volontà di procedere a cremazione debba essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 ss. c.c.). Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Il criterio é stato cioè rovesciato: la cremazione é consentita se voluta dagli aventi diritto, a meno che non vi sia volontà contraria del defunto oppure si verifichino i casi di cui ai commi quarto e quinto del art. 79 citato.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 74 di Regio De

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
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