Quesito pubblicato su ISF1999/1-r

Il Comune di …………… chiede una conferma interpretativa circa il paragrafo 2 della circ. Min. Sanità 10/98. Esso ritiene di interpretare che il “resto mortale” esumato dopo il primo turno inumatorio decennale, ma anche in qualsiasi momento a ciò successivo (quindi dopo o durante il turno di reinumazione) è cremabile. E’ vero?

Risposta:
Di norma un resto mortale reinumato vi permane fino al termine del periodo di ordinaria inumazione (5 anni senza addizione di sostanze biodegradanti, 2 anni con addizione di sostanze biodegradanti). Questa procedura ordinaria può essere modificata in due soli modi: a) a richiesta degli aventi titolo (con le procedure previste dal paragrafo 5 della circ. 10/98); b) con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco per comprovate necessità di spazio cimiteriale, a tutela della pubblica salute.

Norme correlate:

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici


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