Quesito pubblicato su ISF1999/2-b

Il “resto mortale” è ormai definito in via amministrativa. Secondo la circ. Min. Sanità 10/98 esso è tale dopo il compimento del turno almeno decennale di inumazione ovvero dopo la scadenza della concessione (almeno ventennale) di tumulazione. Pare ragionevole intendere che resta poi sempre “resto mortale” in forma costante e quindi sia durante il periodo di reinumazione che alla sua scadenza (è vera tale premessa su cui si sostiene tutto quanto segue?). L’esumazione è sicuramente ordinaria (cioè senza presenza dell’ASL) alla scadenza del periodo di inumazione o di reinumazione. Se invece si compie prima del compimento del periodo di reinumazione, può ritenersi ugualmente ordinaria? Ma che senso ha la presenza deII’ASL se si tratta comunque di “resto mortale” per definizione? Può valere a sostegno di tale tesi il fatto che oramai, anche durante il periodo di reinumazione, si tratta (per definizione della circ. Min. Sanità 10/98) di “‘resto mortale” e non più di “cadavere”? Anche l’art. 83 del DPR 285/90, che definisce le esumazioni straordinarie, parla di “salme” e non di “resti mortali”. Ritenere infatti straordinaria l’esumazione durante il periodo di reinumazione può ancora forse essere valido in senso solo “amministrativo” poiché si compie prima dello scadere del periodo di rotazione di reinumazione: ma a questo punto non credo abbia più senso parlare di straordinarietà, se non per risvolti solo amministrativi: tariffa, ecc.. E’ poi evidente che, qualora le esumazioni dette non siano più considerate straordinarie od almeno si incontri favore circa lo svincolo dall’obbligo di presenza dell’ASL, la questione verrebbe di volta in volta (o meglio una tantum) definita a livello locale fra ASL e gestore del cimitero (Azienda municipalizzata) ad es. per: prescrizioni per eventuale trasporto, ecc.. Se addirittura si accertasse che dette esumazioni sono ordinarie, allora la regolamentazione starebbe in capo al Sindaco (DPR 285/90, art. 82/4), senza variare di fatto la sostanza pratica che tutto è lasciato all’intesa fra ASL ed Azienda municipalizzata.

Risposta:
Le esumazioni straordinarie, in base all’art. 83, si riferiscono unicamente al caso di prima inumazione. E’ quindi necessaria (art. 83/3) la presenza anche dell’incaricato dell’ASL, proprio per i motivi che vi possono essere rischi per la salute ed igiene pubblica. Non si rinvengono norme che stabiliscano tale presenza nel caso di esumazioni straordinarie, se così si può dire, di resti mortali. Del resto sarebbe un assurdo sostenere il contrario quando alla esumazione ordinaria (dopo 10 anni di inumazione di un cadavere) è sufficiente la presenza del servizio di custodia. Ciò non toglie che possano essere stabiliti criteri comportamentali predefiniti.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-esumazione


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