Quesito pubblicato su ISF1999/1-n

Nel Comune di …………. solo la consuetudine – non sono infatti stati finora reperiti atti formali al riguardo – determina la reinumazione in campo comune in 10 anni, dopo l’esumazione ordinaria dallo stesso campo. Interesse del Comune è di ridurre tale tempo di reinumazione (se non si ha scheletrizzazione o non si crema il resto mortale) a 5 anni o 2 con aggiunta di biodegradanti, come fissato dalla circ. Min. Sanità 10/98. Sotto l’aspetto formale, l’atto a ciò necessario: – è di competenza del Sindaco (Ordinanza Sindacale)? – può farlo l’Azienda municipalizzata della città, in quanto gestore, in ottemperanza alla circ. Min. Sanità 10/98 (paragr. 2) che già fissa tali termini senza più l’incertezza di cui all’art. 82 del DPR 285/90, commi 2 e 3, ma probabilmente proprio per le competenze derivate dagli stessi? Oppure non è necessario alcun atto poiché già la circ. Min. Sanità 10/98 fissa detti termini nei modi di cui sopra, quindi basta solo applicarla?

Risposta:
Il DPR 285/50, all’art. 82/1 fissa il tempo ordinario di inumazione in campo comune di cadaveri e dà al Sindaco la competenza di regolarla (art. 82/2). Con l’art. 86/3, e per le salme tumulate da più di 20 anni, è stabilito un tempo ridotto di inumazione (5 anni). Questi erano, fino alla emanazione della circolare Min. Sanità n. 10/98, gli unici riferimenti normativi. Dal che se ne era dedotto ed applicato in diversi Comuni (con regolamento di polizia mortuaria comunale o più semplicemente con ordinanza del Sindaco) che le salme inconsunte (da esumazione ordinaria) dovessero essere reinumate per almeno 5 anni. In taluni Comuni, registrandosi tempi di scheletrizzazione abbreviati, si erano stabiliti anche periodi inferiori (ad es. 3 anni), per consuetudine (di fatto) o con gli strumenti normativi anzidetti (regolamento, ordinanza). Ora, in presenza della circolare del Min. Sanità n. 10/98, ordinariamente i tempi di reinumazione sono “stabiliti” in 5 anni se non si fa uso di sostanze biodegradanti ed in 2 anni se se ne fa uso. Detti limiti minimi sono derogabili in caso di comprovata capacità scheletrizzante accelerata. Cosicché, laddove non vi sia regolamento od ordinanza che dispongano diversamente, ora basta la circolare 10/98 a stabilire i due limiti minimi anzidetti. Laddove invece vi siano limiti prefissati diversi sono da adeguare gli strumenti normativi (regolamento, ordinanza) e fino a tale data valgono i precedenti limiti e non quelli della circolare. Concludendo l’Azienda municipalizzata di che trattasi è legittimata ad applicare già fin d’ora i limiti di 5 anni e 2 anni di reinumazione, senza necessità di ordinanza sindacale. Basta un ordine di servizio interno che richiami la circolare.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-esumazione,VARI-sostanze biodegradanti


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