Quesito pubblicato su ISF1999/1-f

Al punto 1 della circ. Min. Sanità 10/98 la definizione di “resto mortale” non solo viene collegata alle caratteristiche delle salme (completa scheletrizzazione, mummificazione, saponificazione, corificazione), ma viene anche riferita a criteri cronologici: la scadenza del turno decennale per le inumazioni, la scadenza di una concessione ultraventennale per le tumulazioni. II criterio cronologico è una novità: la precedente circ. Min. Sanità 24/93, al punto 15, si limitava infatti alla seguente definizione: “per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi”. Se, nella definizione di “resto mortale”, bisogna quindi anche rispettare il criterio cronologico, risulta una contraddizione nel punto 3 b) della circ. Min. Sanità 10/98, laddove, trattando della estumulazione effettuata prima dei 20 anni dalla tumulazione, ci si riferisce indifferentemente a “il resto o il cadavere”. Essendo prima dei 20 anni, dovrebbe essere considerato solo cadavere. Sorge quindi un ulteriore dubbio: la pratica (consentita sempre dal punto 3b) della circ. Min. Sanità 10/98) di addizionare sostanze favorenti la scheletrizzazione ad una salma estumulata da meno di 20 anni, potrebbe configurarsi come vilipendio di cadavere? Data la definizione di cui al punto 1, questa salma infatti sarebbe da considerarsi non già resto mortale bensì cadavere.

Risposta:
La novità data dalla circ. Min. Sanità 10/98 è che vi è una definizione “amministrativa” di resto mortale (da Lei detto “criterio cronologico”): a) è “resto mortale” se sono passati 10 anni dalla inumazione (difatti gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono la scheletrizzazione, la mummificazione, la saponificazione); b) è “resto mortale” se sono passati 20 anni dalla tumulazione (difatti gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi sono la scheletrizzazione, la corificazione). Laddove la scheletrizzazione è completa si raccolgono le ossa. Se incompleta si provvede ai trattamenti consentiti. Si concorda quindi sulla imprecisione nel punto 3b) della circolare. Avrebbe dovuto essere usato il termine “cadavere”, anche se l’uso della terminologia “resto” è, per taluni casi, più vicino alla realtà visiva. L’addizione diretta di sostanze biodegradanti è, allo stato delle cose, solamente possibile sui resti mortali e non sui cadaveri. Cosa diversa è il miglioramento delle condizioni di terreno nell’intorno del feretro. E’ opinione di chi scrive che l’accelerazione dei processi ossidativi su un cadavere (con cremazione o uso di sostanze di diversa natura, biodegradanti o meno) può essere consentita unicamente con le cautele stabilite dall’art. 79 del DPR 285/90. Poiché però dette cautele, allo stato attuale, si riferiscono unicamente alla cremazione, non è possibile applicarle in altro caso. E’ indubbio che quanto specificato nella circolare Min. Sanità 10/98 è un primo passo verso futuri nuovi trattamenti.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,VARI-sostanze biodegradanti


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