Quesito pubblicato su ISF1997/4-c

Nel Comune di ………….. il servizio di trasporto funebre è appaltato a terzi (ad associazione temporanea d’impresa). Il Comune percepisce, in base a contratto, lire 300.000 per ogni trasporto funebre a pagamento che si svolge interamente all’interno del Comune. Inoltre si è stabilito un diritto fisso (art. 19/3 DPR 285/90) per entrata od uscita dal Comune da parte di diverse imprese funebri in lire 150.000. Sempre per contratto si è stabilito che un servizio d trasporto funebre svolto dall’appaltatore nell’ambito di 50 km. viene fatto pagare lire 350.000; i chilometri aggiuntivi 1.200 £./km.. Il Comune incassa per ogni servizio l’intero importo e riconosce una percentuale (85%) all’appaltatore. Questo anche per i diritti fissi. In cambio vengono svolti i trasporti funebri gratuiti, le raccolte salme incidentate, ecc. La procedura utilizzata è corretta?

Risposta:
Nel caso di trasporto funebre urbano, anche se la Vostra tariffa è troppo bassa per essere remunerativa, si ritiene che la procedura sia corretta. Il che significa che il Comune incassa £. 300.000 (esente ex. Art. 10 DPR 633/73) e paga all’appaltatore £. 255.000 (214.286 + IVA). Invece è da meglio chiarire la differenza fra la tariffa per entrata e uscita dal Comune. Il realtà la questione è così configurabile. Il diritto fisso di cui all’art. 19/3 è pari a 150.000. Il servizio di trasporto funebre fino al luogo di destinazione della salma (a 50, 100 km. o altro) è svolto come attività di impresa funebre da parte del Comune, che si avvale di un terzo appaltatore per svolgere materialmente il servizio. Più correttamente se il trasporto avviene nell’ambito di 50 km., la tariffa è pari a 150.000 + 200.000 (350.000), dove la prima componente è data dal diritto fisso di cui all’art. 19/3 del DPR 285/90 (e questo per porre su un piano di parità il Comune con qualsiasi altra impresa funebre) e le restanti 200.000 servono a compensare autista, carro per i 50 km. effettuati. Il diritto fisso ha natura tributaria. Il restante è invece tariffa per prestazioni di servizio propria di pompa funebre. Cosicché i ricavi, ad avviso dello scrivente, vanno imputati a diversi sottoconti: Ricavi 1. Introiti da tariffa di trasporto funebre urbano N° trasp. a pag. x 300.000 2. Introiti da diritto fisso di cui all’art. 19/3 in entrata nel Comune N° trasp. in entrata x 150.000 3. Introiti da diritto fisso di cui all’art. 19/3 in uscita dal Comune N° trasp. in uscita x 150.000 4. Introiti da trasporti funebri all’esterno del territorio comunale 4.1. da quota fissa 4.2. da rimborso chilometrico N° trasp. x 200.000 N° km. x 1.200 Costi 1. Costo del servizio di trasporto funebre urbano a pagamento 85% dei ricavi di cui al punto 1 2. Costo del servizio di trasporto funebre urbano gratuito (indigenti, raccolta salme, ecc.) in base al convenuto 3. Costo del servizio extraurbano 3.1. nell’ambito dei 50 km. 3.2. oltre i 50 km. 85% dei ricavi di cui al punto 4.1 85% dei ricavi di cui al punto 4.2 Si noti infine che, ai fini del calcolo dell’aliquota di recupero dei costi per i servizi pubblici a domanda individuale, non sono conteggiabili i costi di cui ai punti 2 e i ricavi di cui ai punti 2 e 3. Ai costi sono da sommare, oltre a quelli dell’appaltatore, pure quelli propri di struttura del Comune (personale incaricato direttamente e indirettamente imputabile.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
GESTIONE-appalto di servizio,TRASPORTO_FUNEBRE-gratuità,TRASPORTO_FUNEBRE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-regolamento,TRASPORTO_FUNEBRE-tariffa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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