Quesito pubblicato su ISF1995/3-b

A chi compete segnalare al servizio necroscopico la visita da effettuare su un cadavere?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 141 dell’Ordinamento di Stato civile è l’Ufficiale di Stato civile che si avvale del medico necroscopo per accertare la morte e conseguentemente autorizzare la sepoltura. Avviso della morte deve essere fatto pervenire all’ufficiale di stato civile dai parenti o da chi è informato della morte entro 24 ore dal decesso. Dal momento dell’apprendimento l’ufficiale di stato civile, con le procedure definite in via anticipata con il coordinatore sanitario, cui risponde per l’operato il medico necroscopo ai sensi dell’Art. 4 del DPR 285/90, incarica il necroscopo dell’accertamento della morte. Il DPR 285/ 90 lascia un margine di 15 ore per procedere all’accertamento, infatti il medico necroscopo deve svolgere l’accertamento tra le 15 e le 30 ore dopo il decesso. Per un effetto a cascata di ritardo nella comunicazione, del resto spiegabilissimo, in quanto sono ben pochi i cittadini che conoscono un simile obbligo o per le evidenti incongruenze fra il limite massimo per l’avviso e quello massimo per l’accertamento, si può determinare uno slittamento fuori delle 30 ore. In tal caso si ritiene che sia giustificabile lo slittamento entro un periodo massimo di 15 ore dall’avvenuta comunicazione al medico necroscopo, da parte dell’ufficiale di stato civile, della visita da compiere. Le violazioni eventuali potrebbero essere le seguenti: – omissione di avviso di morte da parte dei familiari o del responsabile dell’impresa funebre che ne avesse ricevuto mandato scritto; – ritardo nell’accertamento di morte. A parere dello scrivente solo se si ha una colpa grave scatterebbe la omissione di pubblico servizio per quest’ultimo caso, potendo, generalmente far valere i motivi di un eventuale ritardo. Cosa diversa è se dovessero verificarsi ripetuti casi del genere per effetto di una organizzazione carente. In questo caso è il Giudice che dovrà valutare se i responsabili dei servizi non hanno provveduto a regolamentare in modo definito la materia in sede locale o se la responsabilità sia del medico necroscopo. Comunque vi è violazione dell’art. 4 del DPR 285/90 è sanzionabile con un’ammenda fino a 400.000, per la quale è ammessa oblazione pari a 1/3 e cioè di lire 133.333, se il pagamento è fatto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 74 di Decreto

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,VARI-sanzioni


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