Quesito pubblicato su ISF1995/2-b

L’applicazione del diritto fisso (cosiddetto di privativa) di cui all’art. 19, commi 2 e 3 del DPR 10/9/1990 n. 285 è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 o fuori campo d’imposta?

Risposta:
Laddove ricorrano l’una o l’altra delle condizioni di cui al citato art. 19/2 e 19/3 del DPR 285/90, il diritto fisso è fuori campo d’imposta in quanto attività di diritto pubblico resa dal Comune. Secondo la Corte di Giustizia della CEE (sent. 231/87 e 129/88 del 17/10/89) devono realizzarsi insieme le seguenti tre condizioni perché si riconosca che l’attività svolta sia di diritto pubblico e quindi l’ente pubblico non sia considerato soggetto passivo d’imposta: a) attività esercitate dall’ente in quanto pubblica autorità, ossia svolte nell’ambito del regime giuridico proprio degli enti pubblici; b) non comprese nell’allegato D della VI direttiva della CEE (elenco delle attività di cui all’art. 4, paragrafo 5, 3° comma); c) attività il cui mancato assoggettamento non provochi distorsioni di concorrenza di una certa importanza. La sentenza citata si riferisce, tra l’altro, espressamente alla situazione di concessioni cimiteriali citate in uno dei casi portati al giudizio della Corte. La sentenza rimise in discussione la materia dell’imposizione IVA a carico degli enti pubblici, imponendo di adeguarsi alla direttiva della CEE. Attualmente la normativa italiana per distinguere se una attività ricade o meno nel campo di applicabilità dell’IVA per gli enti pubblici, distingue fra attività riconducibili (le commerciali) e non riconducibili all’art. 2195 del C.C. (le non commerciali), nonchè se esse sono inserite tra quelle previste all’art. 4 del DPR 633/72. La direttiva della CEE invece fa risalire l’applicabilità o meno dell’IVA al fatto che si tratti di attività di diritto pubblico o attività di diritto privato. Le prime, di norma, non sono soggette ad imposta, anche se l’ente pubblico percepisce corrispettivi. Sono invece soggette ad imposta, eccezionalmente, solo quando tali attività sono svolte, o possono anche essere svolte, da privati e purchè non si provochino distorsioni di concorrenza di una certa importanza. La sentenza enuncia il principio di diretta applicabilità della norma della direttiva comunitaria. Ciò significa che, anche in contrasto con la legislazione nazionale vigente, gli enti interessati possono avvalersi del disposto della direttiva. A nostro avviso si considerano pertanto fuori campo d’imposta le seguenti prestazioni: 1) Servizi prestati nell’ambito cimiteriale, intendendosi per tali tutte le prestazioni riguardanti la sepoltura di un cadavere nonchè le operazioni cimiteriali connesse. Esemplificativamente si tratta di inumazione, esumazione, estumulazione e tumulazione, traslazione di salma, di resti ossei o di ceneri. Sono fuori campo d’imposta sia i diritti di polizia mortuaria che le prestazioni di servizio quali la collocazione di feretro, di cassetta resti, di urna cineraria nella sepoltura. 2) Concessioni cimiteriali sia di aree che dell’uso di manufatti destinati alla sepoltura di feretri, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie. 3) Diritto fisso di cui al comma 2 o al comma 3 dell’art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 4 di Decreto P

Riferimenti:

Parole chiave:
VARI-IVA


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