Omologazione regolamento polizia mortuaria comunale

Domanda

L’ufficio cimiteriale del Comune domanda:
1) se è ancora vigente la necessità di omologazione del regolamento di polizia mortuaria comunale e se sì, da parte di chi;
2) a chi rivolgere la richiesta di deroga di cui all’articolo 106 del DPR 285/90;
3) se conviene procedere all’adozione di regolamento di polizia mortuaria comunale o attendere il nuovo regolamento nazionale per capire se le procedure sono modificate.

Risposta

Si è del seguente parere:
1) Circa l’omologazione del regolamento locale di polizia mortuaria si riporta la circolare Sefit n.4146/2003:
“Va posto in evidenza che il Ministero della sanità, sentito in via breve, in merito alla vigenza dell’art.345 (1) del T.U. delle Leggi Sanitarie (articolo concernente il controllo di legittimità dei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria) si è espresso positivamente. Tale procedimento amministrativo risulta, secondo tabella, di competenza dell’Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed ha come termine (con provvedimento espresso) i 90gg.
Visto che il regolamento è soggetto al controllo preventivo di legittimità, la sua efficacia viene sospesa sino a che il potere di controllo non sia a sua volta esercitato, mediante il procedimento evidenziato.
Pertanto il regolamento diverrà efficace solo dopo l'omologazione del Ministero e la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Il regolamento locale di polizia mortuaria deve essere assoggettato al controllo di cui all’art. 345 del RD 1265/1934.
Esso, in qualità di legge speciale, prevale sulle disposizioni di diritto comune secondo il brocardo “lex specialis derogat legi generali".
Si è quindi del parere che l'omologazione debba essere effettuata dal Ministero della sanità, ora della salute.
2) Indubbiamente la competenza di approvazione della deroga ex art. 106 del DPR 285/90 è della Regione (vds. circolare Ministero della Salute 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002).
Sempre sull’argomento è stata emanata la circolare Sefit n. 4427 del 28.02.2001 “Chiarimenti applicativi del DPCM 26/5/2000”.
3) Si ritiene che, per effetto del trasferimento di deleghe dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, si dovrà attendere l’emanazione di una legge statale di principi.
Il regolamento (se mai vedrà la luce, e limitatamente alle materie di esclusiva competenza statale) non potrà che essere successivo.
È inoltre da tener presente che tutta la materia della sanità è in discussione per il trasferimento in via esclusiva della sanità alle Regioni.