Dispersione ceneri di non residente già in affido

Domanda

Un Comune veneto riceve richiesta per la dispersione delle ceneri di un ragazzo non residente, morto accidentalmente in un terzo Comune.
Le sue ceneri sono ora in affidamento ai familiari.
Il Comune di decesso rifiuta di rilasciare il nulla osta a tale dispersione.
Tale Amministrazione sostiene che non esistono gli estremi di legge per intervenire in questa materia.
Ne viene chiesta conferma.

Risposta

L'affidamento di urna cineraria a familiare c'è se esiste o una volontà del de cuius o una volontà di chi si è offerto di essere affidatario.
La cessazione di un affidamento personale e familiare avviene solamente per:
a) rinuncia;
b) rinvenimento postumo di volontà del de cuius;
c) morte dell'affidatario unico.
La L.R. Veneto 18/2010, all’art. 3, comma 2, lett. e), assegna al regolamento comunale il compito di dettagliare gli aspetti dell’affidamento.
Ove non lo faccia, occorre farlo con la singola autorizzazione all'affidamento.
In genere, in altre Regioni, c’è chi ha regolato la materia indicando che un’urna affidata può unicamente rientrare in cimitero.
Ciò per sepoltura o per dispersione nel cinerario comune – nei casi di cui alle lettere a) e c).
Nel caso di cui alla lettera b), occorre dar corso al volere del de cuius e quindi è questo che prevale.
Si sostiene che la volontà di dispersione debba essere scritta e propria del de cuius.
Solo se si rinviene postumo un suo scritto è possibile cambiare idea e passare quindi da affidamento a dispersione delle ceneri.
Diversamente l’urna resta affidata o rientra per la sepoltura in cimitero.
La dispersione in cinerario comune viene effettuata quando vi sia abbandono dell’urna da parte dei familiari.
Cioè con disinteresse o morte dell’affidatario unico senza che nessuno degli aventi titolo decida di acquisire una sepoltura per tumularvi l’urna.
Oppure se il defunto non aveva alcun diritto di sepoltura in tomba presente in un qualsiasi cimitero.

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