Domanda
La nostra società gestisce in appalto i servizi cimiteriali nel Comune di … .
Abbiamo da poco appreso che l'Iva da applicare alla “tumulazione aggiuntiva” è del 22%, ma abbiamo un dubbio.
Se introduciamo il diritto di inumazione in campo comune, l'Iva da applicare è sempre del 22% oppure del 10%?
Risposta
Nel caso dell'inumazione in campo comune va applicata l'aliquota ordinaria del 22%.L’aliquota ridotta del 10% si applica solo nel caso in cui la norma specifichi che si applica in forma ridotta.
Nel nostro settore l’aliquota ridotta si riconosce solo per le costruzioni cimiteriali e le concessioni cimiteriali.
Ma la sepoltura in terra di campo comune non è tale, nel senso di concessione.
Pertanto ad essa è da applicare il 22% se l’operazione è svolta da soggetto diverso dal Comune.
Mentre, se è lo stesso Comune che la svolge – in veste di autorità – l'Iva è dello 0% essendo fuori campo d'imposta.
- del: 2019 su: Detraibilità spese funebri, fisco e tributi per: Italia Tag: VARI-IVA in: ISF2019/1-d Norma:
x Antonino G. Magro
comprendiamo la Sua osservazione in merito alla natura essenziale dei servizi cimiteriali.
Tuttavia, l’aliquota IVA applicabile non è determinata dalla “necessità” o dal “valore sociale” del servizio, ma da quanto previsto dal DPR 633/1972. Mi permetto di ricordarLe che:
L’art. 10, comma 1, n. 27 del DPR 633/1972 prevede
Sono esenti dall’imposta (NdR IVA):
“le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e similari”
Con circolari applicative l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per le inumazioni l’esenzione vale solo se l’operazione è direttamente resa dai Comuni quando agiscono in veste di pubblica autorità.
Quando tali servizi sono resi da un soggetto privato o in regime di affidamento di servizio, non si applica l’esenzione: valgono le regole ordinarie sull’aliquota.
Nemmeno è applicabile l’aliquota ridotta al 10% per i servizi cimiteriali, visto che essa si applica solo nei casi espressamente previsti dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, punto 127-sexies e seguenti:
* costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere destinate a servizi cimiteriali;
* concessioni di sepolture e di loculi.
Non esiste oggi una voce in Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per inumazioni in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva.
Perché il 22% non contraddice la “ratio” dell’art. 10
La “ratio” dell’art. 10 è evitare di tassare prestazioni di natura autoritaria e pubblicistica (servizi resi dal Comune in quanto ente pubblico, non da un operatore economico).
Quando il servizio è reso da un privato in regime di mercato, l’operazione rientra nella disciplina IVA ordinaria.
Il legislatore distingue chiaramente tra:
– Funzione pubblica (fuori campo o esente);
– Servizio economico reso da privato (soggetto a IVA ordinaria).
La scelta politica e fiscale è di riconoscere aliquote ridotte o esenzioni solo nei casi previsti espressamente: non si tratta di “speculazione”, ma di applicazione del principio di tipicità tributaria (l’aliquota ridotta si applica solo dove la legge lo dice).
È vero che la sepoltura è un servizio essenziale, ma l’IVA è un’imposta sui consumi e la sua aliquota non dipende solo dalla natura del bene o servizio, bensì dalla previsione normativa.
Se si volesse estendere l’aliquota ridotta o l’esenzione anche alle inumazioni svolte da privati, occorrerebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’art. 10.
Cosa questa che è stata proposta più e più volte al Ministero competente e anche in Parlamento da SEFIT Utilitalia, senza, fino ad oggi riscontro positivo.
Con l’applicazione del 22% si contravviene alla ratio dell’art. 10 del DPR 633/72. E questo mi pare insuperabile. I servizi cimiteriali non sono un lusso, ma una necessità di base che non può essere oggetto di qualsivoglia speculazione.