Determinazione condizione per sepoltura indigenti

Domanda

Il Comune chiede come si determina la condizione di indigenza, necessaria per l’applicazione di quanto disposto dalla L. 26/2001 in materia di onerosità di cremazione ed inumazione.

Risposta

Le disposizioni dell’art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, si applicano alla cremazione o all’inumazione quando debba valutarsi l’eventuale titolo di gratuità al momento della sepoltura conseguente al decesso.
Mentre in ogni altro caso in cui, dopo la sepoltura, i familiari chiedano altri trattamenti, la norma non può trovare applicazione, essendosi in presenza di una richiesta di parte.
E ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali i familiari tenuti alla sepoltura non vi abbiano provveduto.
Inoltre si precisa che la disposizione citata considera tre fattori (indigenza del defunto, appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, disinteresse da parte dei familiari).
Ma con l’art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 per la cremazione va considerata unicamente la situazione di indigenza del defunto.
La condizione d’indigenza va valutata dai servizi sociali all’interno delle competenze loro attribuite dalla L. 8 novembre 2000, n. 328.
Inoltre, della legislazione regionale attuativa e dei piani territoriali, per la definizione:
a) della misura dell’indicatore della situazione economica (ISE) da considerare nel caso di indigenza (artt. 6, art. 22, comma 2 lett. a) e art. 28),
b) dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da considerare nel caso di defunto appartenente a famiglia bisognosa.
Per altro, quest'ultimo, non più applicabile alla cremazione (fermo restando che si considera solo quella autorizzata immediatamente post mortem).
Sempre alla luce della citata legge quadro n. 328/2000 le situazioni economiche, previste dal regolamento comunale per l’erogazione dei servizi sociali, si accertano con la dichiarazione sostitutiva unica (art. 25 L. 8 novembre 2000. n. 328).
L’onere relativo alla cremazione, all'inumazione e all’esumazione ordinaria sono a carico del bilancio dei servizi sociali del comune di residenza al momento del decesso.
Fatto salvo però quanto previsto dall’art. 6, comma 4 stessa Legge.
Intervenendo la richiesta di altra pratica funebre in momento diverso da quello immediatamente post mortem, non sussistono elementi di gratuità.
Essi, a tempo debito, andavano valutati ed accertati dai servizi sociali, assumendone l’obbligo e nelle forme e modi previsti dalle disposizioni sopracitate.