Domanda
Un quesito in merito ai prodotti abortivi e prodotti del concepimento.
L'art. 4 circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005 prevede che, se non avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.
Considerato che tale articolo tratta di inumazioni e tumulazioni, siamo a richiedere se è possibile considerare valido lo stesso concetto anche in merito alla cremazione.
Risposta
Il punto 4 della circolare Regione Lombardia 21/2005 e l'art. 11 reg. reg.le Lombardia n. 6/2004 si riferiscono solo alla volontà di sepoltura in terra o in tumulo da parte di chi ne ha titolo.E ne hanno titolo i familiari che dispongono per l'inumazione o la tumulazione dei prodotti abortivi entro il periodo loro consentito dalla norma.
Decorso tale periodo di tempo decide la struttura sanitaria in cui è avvenuta l'espulsione del prodotto abortivo.
La normativa regionale non fa che rimandare a quella statale, tranne per l'aumento del periodo temporale, ampliato da 24 a 48 ore, per la scelta della famiglia sulla soluzione da dare (inumazione, tumulazione, cremazione).
Stante il limitato periodo di tempo consentito, è essenziale la conoscenza preventiva ai familiari delle norme in materia per assumere le decisioni meditate con cognizione di causa.
Laddove i familiari non decidano, la struttura sanitaria ha la facoltà di scegliere, tra le soluzioni consentite, quella che ritiene migliore.
Il destino dei prodotti abortivi, equiparati alle parti anatomiche riconoscibili, avviene in funzione dei termini economici sottesi.
La Regione Lombardia ha così inteso ampliare per il proprio territorio la nozione di parti anatomiche riconoscibili con gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.
Ma tale ampliamento di definizione è stato fatto nel contesto di una circolare illustrante (per il punto 4) la materia della inumazione o tumulazione di prodotti abortivi.
Non si vede però come si possa limitare tale interpretazione al solo caso di prodotti destinati a sepoltura.
Difatti la Regione equipara il prodotto abortivo alla parte anatomica riconoscibile e la riconoscibilità è da intendersi indipendentemente dal destino successivo della parte anatomica riconosciuta.
Conseguentemente si applica alla materia quanto stabilito ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del D.P.R. 254/2003.
- del: 2013 su: Cremazione per: Lombardia Tag: CMinumazione | Cadavere-tumulazione | Crematorio | Cremazione | Quesiti | sepolcro in: ISF2013/3-d Norma: D.P.R. 254/2003 art. 3