Affido ceneri

Domanda

A questo ufficio comunale si richiede l'affidamento delle ceneri di un uomo, deceduto nel nostro Comune (sito in Emilia Romagna).
Al momento della richiesta di cremazione si informa la moglie, prossima affidataria dell'urna cineraria, sulla necessità di una dichiarazione con firma autenticata del coniuge e di tutti i parenti di primo grado (figli e genitori).
Viene segnalata come "difficoltà" che il padre del deceduto risulta gravemente malato e ricoverato in una clinica estera, incapace di rendere dichiarazioni.
Mentre la madre e i figli del deceduto, pur residenti in altro Comune, sono disponibili a rendere la dichiarazione.
A fronte di questo problema, si indica la presentazione di copia dell'eventuale procura, tutela, ecc.
O, in alternativa, la sottoscrizione da parte di un fratello del de cuius, in nome e per conto del padre impossibilitato.
In tal caso, allegando certificazione medica a sostegno dell'impossibilità di esprimere consapevolmente la volontà richiesta.
In seguito emerge che non esistono tutele, procure, ecc. e non è neanche possibile farsi rilasciare alcuna certificazione medica.
Si comunica ai familiari che il procedimento non si può concludere, a causa della mancanza della dichiarazione del padre, uno dei titolati.
Esiste la possibilità di poter accogliere la richiesta della famiglia, anche se manca la dichiarazione di uno degli aventi titolo?

Risposta

L'affidamento di urna cineraria è regolato, in termini di principio, in sede statale dall'articolo 3, comma 1 lettera e) della legge 30 marzo 2001, n. 130:
"e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;"
La regione Emilia Romagna ha attuato detta norma di principio con l'articolo 11 commi 3 e 4 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19.
Poi con la lettera c) della direttiva regionale 10 gennaio 2005, n. 10, che prevede specifiche regole da seguire, rimandando altresì a norme comunali di maggiore dettaglio.
Ciò premesso, la norma statale e la norma regionale sono chiare nel precisare che l'affidamento è da autorizzare dal Comune "in base alla volontà espressa dal defunto".
Tale volontà può essere espressa direttamente dal defunto in maniera rituale (testamento nelle varie forme previste).
Oppure in forma irrituale, cioè con l'affidamento della preferenza sulla destinazione delle proprie spoglie mortali.
In alternativa, nella non contrarietà ad una determinata pratica funebre o sepoltura.
Nel caso dell'affidamento la circostanza è ancor più rilevante in quanto l'affidamento dell'urna è unico ad una persona.
L'affidatario è tenuto a garantire che il luogo di conservazione delle ceneri sia visitabile da chiunque voglia onorarle.
Ciò in analogia al principio che un sepolcro deve essere aperto a chiunque desideri svolgere atti di pietà nei confronti del defunto.