Estumulazione ordinaria da tomba di famiglia

Domanda

Un privato chiede quale regime autorizzatorio si esplichi per l'estumulazione ordinaria di defunto da un loculo della cappella di famiglia.
Tale cappella insiste su un’area cimiteriale concessa in uso perpetuo nel 1958.
Il richiedente l'estumulazione è un erede di uno dei due titolari al 50% della concessione.

Risposta

L'ordinanza del sindaco (o assessore competente) può regolare la materia nel dettaglio.
Si può anche normare col regolamento di polizia mortuaria comunale.
In assenza dei due (ordinanza e regolamento comunale) vale la norma statale, sempre che non sussista normativa regionale confliggente.
Ciò premesso, il comma 1 dell'articolo 86 prevede che l'estumulazione si esegua ordinariamente al termine di una concessione.
Ad es. decorsi 30 anni dalla originaria concessione di tale durata.
Se non c'è alcuna richiesta degli aventi diritto, si segue quanto previsto dall'ordinanza del Sindaco che regola la materia.
In genere, per i resti mortali l'inumazione in campo indecomposti o la cremazione, per le ossa l'ossario comune, per le ceneri il cinerario comune.
Un avente diritto, prima della scadenza della concessione, può dare istruzioni al Comune (pagando il corrispettivo) richiedendo traslazione in altra sepoltura o di cremazione.
Il compito del Comune, in questo caso, è di verificare che sussista il diritto a richiedere tale destinazione e alla sepoltura nella nuova tomba.
Se invece si richiede una traslazione prima della scadenza della originaria sepoltura o in una sepoltura perpetua, l'avente diritto chiede una estumulazione straordinaria, che va autorizzata dal Comune.
Per il trasferimento ad altra tomba, a seconda che si sia in presenza di parti molli o meno, si seguono le specifiche contenute nella circolare n. 10 del 1998 del Ministero della Sanità.
L'A.USL interviene per gli aspetti sanitari nelle regioni che mantengono questa verifica.