Ma la figura del “Coordinatore Sanitario” sopravvive solo nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285?

L’art.4 D.P.R. 285/1990 dispone, in primo luogo, che le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 74 D.P.R. 396/2000 – regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile – siano assolte da un medico nominato dalla A.S.L..
In seconda battuta sempre lo stesso DPR impone che il medico necroscopo, per tale sua funzione di medicina pubblica, dipenda dal coordinatore sanitario dell’A.S.L..
Giova ricordare che, come ha recentemente osservato la Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 7/11/2006, n. 36778, “il certificato necroscopico, rilasciato dal medico necroscopo, il quale agisce come “delegato” dell’Ufficiale dello Stato Civile, costituisca atto pubblico, mentre altrettanto non può dirsi del certificato accordato dal medico curante, che, a sua volta, attende semplicemente ad un servizio di pubblica necessità ex art. 359 Cod. Penale.

Ricordiamo che il Coordinatore sanitario è figura superata.
Tale ruolo è stato soppresso dalle enunciazioni dell’art. dall’art. 3 comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in cui era originariamente presente, per effetto delle modifiche a questo apportate dall’art. 4 D.Lgs. 7/12/1993, n. 517, ed ulteriormente novellato dall’art. 2 D.Lgs. 18/11/1996, n. 583 ed infine dall’art. 3 D.Lgs. 19/6/1999, n. 229.
Mutatis, mutandis, in altri termini, la figura del “coordinatore sanitario” non è più presente dal lontano anno 1993 …
Siamo quindi sempre in presenza delle solite questioni di post-maturità del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria rispetto a fonti del diritto di rango superiore, anche succedutesi nel tempo.

Per essere appropriati ed irreprensibili, nel linguaggio amministrativo, si dovrebbe usare una formulazione, che diviene più estesa, incorporando in sé un variegato spettro di mansioni, ma anche richiederebbe rinvio alle norme regionali di organizzazione del sistema sanitario regionale, ad esempio “dal personale a ciò individuato dall’A.S.L.” o, in alcune Regioni “dal responsabile del servizio d’igiene pubblica dell’A.S.L” o, ancora “dal responsabile del servizio d’igiene pubblica dell’A.S.L. o altro personale medico da questi delegato/incaricato”.
Tra l’altro non sussiste, più, un rapporto gerarchico proprio tra AA.SS.LL. e Regioni (art. 3 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502), ricordando come le AA.SS.LL. non si configurino più quali “enti strumentali della Regione” dopo le modifiche del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517.

Pertanto, ai sensi del D.P.R. 285/1990, tale servizio risulta di pertinenza esclusiva dell’azienda sanitaria locale.

Ciò ciò comporta che, laddove il medico necroscopo necessiti dell’assistenza di personale sussidiario, sarà quest’ultima a doverla procurare.

Qualora l’A.S.L. non predisponga materialmente tale servizio di ausilio mediante l’impiego di proprio organico, dovrà comunque sopportare l’onere economico di queste prestazioni.
Vale a dire che, se sarà il Comune a fornire tale servizio, ciò dovrà avvenire in assenza di spese per quest’ultimo.
In ogni caso, il personale che collabora con il medico necroscopo dovrà ricevere una formazione specifica, volta, da una parte, alla salvaguardia della propria sicurezza ed integrità fisica, anche attraverso il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, dall’altra, al corretto svolgimento della prestazione, soprattutto in relazione ad uno degli scopi della visita necroscopica, vale a dire, l’individuazione di elementi di reato (ex art. 4, comma 3 D.P.R. 285/1990, artt. 361 e 365 Cod. Penale e art. 74 D.P.R. 396/2000).
Occorre, cioè, scongiurare un eventuale inquinamento o cancellazione accidentale delle presumibili prove all’eventuale vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

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Carlo Ballotta

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